Quindici mensilità. A tanto ammonta il risarcimento che una società proprietaria di una catena di negozi in franchising dovrà pagare a una lavoratrice, che era stata licenziata durante il periodo di maternità.
A deciderlo è stata la sezione lavoro del Tribunale di Caltanissetta, accogliendo il ricorso della donna e annullando il provvedimento adottato dal datore di lavoro. La notizia del licenziamento era arrivata alla donna tramite una comunicazione in cui la società annunciava la disdetta del contratto di apprendistato. Disdetta che in un primo tempo era stata revocata, per poi essere nuovamente reiterata.
Il Tribunale ha stabilito che il provvedimento del datore di lavoro rappresentava un vero e proprio licenziamento, e così – in virtù di quanto previsto dalla normativa, che vieta il licenziamento durante la maternità – ha condannato la società a un risarcimento del danno parti a quindici mensilità, oltre il pagamento del residuo periodo lavorativo previsto nel contratto di apprendistato.
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