Il ministro, Anna Maria, Cancellieri, con ammirevole tempismo, il 3 gennaio scorso, a pochi giorni dal pronunciamento del Parlamento siciliano del 9 gennaio 2013, ove si è provveduto alla sospensione delle autorizzazioni precedentemente emesse dal Governo regionale, per l’esecuzione dei lavori di costruzione della piattaforma logistica del MUOS a Niscemi, ha dichiarato la base militare in questione sito di interesse strategico per la difesa militare della nazione e come tale sottratto alla giurisdizione riconosciuta dallo Statuto siciliano alla Regione.
Tale affermazione, oltre che subordinare la salute dei cittadini e l’integrità del paesaggio garantiti dalla costituzione dello Stato agli articoli 9 e 32 ad un prevalente interesse militare della nazione, sembra ignorare che la stessa Costituzione, al suo articolo 11, ripudia la guerra come strumento di offesa…, obbligando un uso esclusivamente difensivo delle forze armate, lì dove il costruendo impianto di trasmissione satellitare è parte di un sistema di controllo esteso a tutto l’orbe terracqueo e, pertanto, attivo ed operante in quadranti assolutamente estranei alla mera difesa del territorio dello stato.
Né può ascriversi a difesa un impianto la cui proprietà e gestione non sia direttamente controllata e partecipata dalle forze armate dello Stato: il MUOS (Mobile User Objective System), infatti, assommandosi alla stazione di telecomunicazioni NRTF (Naval Radio Transmitter Facility) già attiva dal 1991, è come quella pertinenza militare esclusiva della marina militare USA; da essa costruito e da essa usato, il MUOS è sottratto alle convenzioni che ordinano la collegialità decisionale ed operativa della NATO, di cui l’Italia -quale nazione alleata – è parte attiva, e legittimamente attiva, in base alle funzioni difensive che soprintendono le ragioni originarie del patto atlantico; è sottratto anche alla preliminare autorizzazione che l’alleanza riconosce alla sovranità dello stato italiano per l’uso di volta in volta deciso delle proprie basi ubicate sul suolo italiano.
La base di Niscemi, sottraendosi alle disposizioni di legge, viene così a costituire l’inquietante anomalia che ammette un interesse per la difesa nazionale che possa prescindere dalla legge dello stato e dai trattati per essa riconosciuti. Primo dei quali il Trattato di pace che a Parigi, nel 1947, sancì la fine della seconda guerra mondiale, provvedendo ad ordinare le amministrazioni delle potenze sconfitte ai criteri di pace e cooperazione desiderati per tutti i popoli del mondo. E proprio il trattato di Pace, nel suo articolo 50 (che riportiamo sotto), esclude per la Sicilia la presenza di installazioni militari che esorbitino dalla mera funzione di ordine interno: centro del Mediterraneo, fulcro del mondo, culla di civiltà, non si voleva che essa divenisse la portaerei di nessuna potenza; nel profilarsi dello scontro fra occidente ed oriente a Parigi si decise la neutralità della fortezza siciliana. Di quella decisione, MAI prescritta, e a cui tutti gli stati sottoscrittori sono obbligati, oggi assistiamo alla violazione più spudorata.
Per tale e tanta violazione la popolazione siciliana, prima e più diretta vittima,
a difesa dei propri interessi, e a salvaguardia della propria incolumità biologica, pretende vengano riconosciuti le imprescritte ed inderogabili guarentigie che il diritto nazionale ed internazionale afferma e tutela. E a tal fine rivolge un
APPELLO APERTO ALLA SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA, PER IL RIPRISTINO DEL DIRITTO PUBBLICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO SICILIANO
In ordine alla decisione di installare sul territorio siciliano l’impianto di interesse militare del MUOS, e per gli obblighi imposti dalle potenze vincitrici allo stato italiano, e sanciti dal trattato di pace siglato a Parigi il 15 settembre 1947, giusta art. 50 comma 2 e 4, e vincolanti in forza dell’art. 11 comma 2 della Costituzione dello stato italiano:
1) si esorta il Governo italiano a provvedere in autotutela alla immediata revoca di ogni accordo, e di ogni atto a questi conseguente, che ne pregiudichi il rispetto;
2) si incarica il Presidente della Regione Siciliana, in ottemperanza delle funzioni istituzionali attribuitegli dallo Statuto siciliano, e per la difesa degli interessi lesi dalla violazione del trattato, ad adire nelle sedi dallo stesso trattato indicati all’art. 87 onde pretenderne il rispetto.
primi sottoscrittori:
Placido Altimari promotore OFFICINA 667 aps www.officina667.net
Santo Trovato presidente SICILIANI IN MOVIMENTO www.sicilianiinmovimento.eu
Linksicilia.it linksicilia@gmail.com
Art. 50 Trattato di pace Parigi 1947
In Sardegna, tutte le postazioni permanenti di artiglieria per la difesa costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate a meno di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite nell’Italia continentale o demolite entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permanenti e il materiale per la manutenzione e il magazzinaggio delle torpedini, delle mine marine e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell’Italia continentale entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Non sarà permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna settentrionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potrà procedersi alla normale conservazione in efficienza di quelle installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che vi siano già installate.
In Sicilia e Sardegna è vietato all’Italia di costruire alcuna installazione o fortificazione navale, militare o per l’aeronautica militare, fatta eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d’ordine interno.
Articolo 87
1) Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un articolo del presente Trattato, ogni controversia relativa all’interpretazione od all’esecuzione del presente Trattato, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sarà sottoposta ai Quattro Ambasciatori, che procederanno ai sensi dell’articolo 86. In tal caso però gli Ambasciatori non saranno tenuti ad osservare i termini di tempo fissati in detto articolo. Ogni controversia di tale natura, ch’essi non abbiano regolato entro un periodo di due mesi, salvo che le parti interessate si mettano d’accordo su un altro mezzo per dirimere la controversia stessa, sarà sottoposta, a richiesta di una o dell’altra delle parti, ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo tra le due parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le due parti entro un mese sulla questione della designazione di detto terzo membro l’una o l’altra delle parti potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.
2) La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.
Costituzione italiana
Art. 11: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 32, comma 1: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
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