DI SCENA IL RICORSO SUL ‘FAMIGERATO’ VOLTAFACCIA DEL GOVERNO CROCETTA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AL’INSTALLAZIONI DELLE ANTENNE
Dovrebbe essere ufficializzata entro oggi la decisione del TAR Sicilia, sede di Palermo, di rinviare a Marzo il pronunciamento sul ricorso relativo al Muos di Niscemi presentato dal Movimento No Muos Sicilia e dal professor Giuseppe Maida. Ricorso che, come si ricorderà, contesta la marcia indietro del Governo Crocetta (il famoso voltafaccia) in materia di autorizzazioni dell’impianto.
I legali del Movimento, Rossella Zizza e Francesca Cinquerrui e lavvocato Roberto De Petro hanno confermato a fine udienza, nel pomeriggio di oggi, che, come lasciato intuire dal giudice alle preliminari, il pronunciamento verrà rimandato al prossimo 27 Marzo, data in cui verrà discusso anche quello riguardante il ricorso di Legambiente.
Ricordiamo che la richiesta di sospensiva cautelare dell’associazione ambientalista è stato accolto lo scorso 10 Novembre. Il tema è sempre lo stesso: si chiede lannullamento, previa sospensione dellefficacia del provvedimento n. 32513 del 24 luglio 2013, firmato dal dirigente generale del dipartimento dellAmbiente, con il quale la Regione siciliana procedeva alla revoca dei precedenti provvedimenti di revoca della realizzazione del Muos (Mobile user objective system), il nuovo sistema satellitare che la Marina Usa sta costruendo a Niscemi, alla faccia dei rischi per la salute (emanerà potentissime onde elettromagnetiche) e delle leggi sulla tutela ambientale.
I lavori alla base, però non sono stati sospesi. Sembra un paradosso, ma a quanto pare, in base allart. 55 del Codice di Giustizia Amministrativa si può concedere un decreto di sospensione senza per questo obbligare alla sospensione reale dei lavori, in considerazione dallassenza di un pericolo imminente.
Ci rendiamo conto che un tumore o una leucemia non insorgono in tempi brevissimi? E il principio di precauzione?
Ovvio che i giudici vogliano aspettare di entrare nel merito di entrambi i ricorsi, magari unificandoli, prima di predisporre azioni concrete.
Di seguito il testo dell’Ordinanza emessa oggi:
N. 00795/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02397/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2397 del 2013, proposto da:
Ass. Movimento No Muos Sicilia, rappresentato e difeso dagli avv. Rossella Zizza, Roberto De Petro, con domicilio eletto presso Roberto De Petro in Palermo, via Celona N.19;
contro
Assessorato Regionale Territorio e Ambien della Regione Siciliana, Dip. Per L’Ambiente Del’Ass. del Terr. e dell’Amb., Arpa Sicilia, Dip. Azienda Regionali Foreste Demaniali, Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari, Presidenza della Regiione Siciliana, Departement Of The Navy Usa; Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvoc.Distrett.Stato Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
Legambiente Comitato Reg. Sic. Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, Daniela Ciancimino, Antonella Bonanno, Marilena Del Vecchio, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D’Azeglio N. 27/C;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento dellAmbiente dellAssessorato del Territorio e dellAmbiente della Regione Siciliana del 24 Luglio 2013, prot. n. 32513, avente ad oggetto Progetto Muos – istallazione del sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio US Navy di Niscemi. Revoca dei precedenti provvedimenti di revoca prot. n. 15513 e 15532 con il quale sono stati revocati i precedenti provvedimenti di revoca del 29.03.2013 (delle autorizzazioni allesecuzione dei lavori dellistallazione M.U.O.S.).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Legambiente Comitato Reg. Sic. Onlus;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 la dott.ssa Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la complessità delle questioni prospettate e soprattutto la evidente connessione con altri ricorsi per i quali si è già avuta la fissazione della udienza di merito consenta di ritenere che alle esigenze cautelari prospettate possa darsi adeguata tutela mediante la trattazione della controversia in tale data.
Ritenuto, pertanto, di accogliere listanza cautelare ai soli fini della fissazione del merito senza sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
accoglie listanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe ai soli fini della fissazione della udienza di merito e senza sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 marzo 2014 ore di rito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Tulumello, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 05/12/2013IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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