Uso della mascherina all’aperto; obblighi di chiusura per pasticcerie, panifici e tabacchi; la ripartenza dei teatri e dei cinema; l’apertura dei negozi nei luoghi turistici e in quelli di culto; le misure per scuole di danza, parchi avventura e parchi acquatici. Sono questi i temi contenuti nell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dello scorso 17 maggio, che oggi sono stati chiariti in una circolare firmata dal capo della protezione civile regionale Calogero Foti.
Uso della mascherina all’aperto
«È obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca». È questa la frase – contenuta all’articolo 23 dell’ultima ordinanza regionale – che ha fatto sicuramente più discutere. Tanto che all’indomani della pubblicazione, era già arrivata una nota di chiarimento da parte dell’assessorato regionale alla Salute: «Qualora un cittadino si trovasse per strada da solo o comunque ben distanziato da altri soggetti, l’uso del dispositivo di protezione non è obbligatorio, ma resta l’obbligo di averlo sempre con sé». Portarla dietro e indossarla quando «non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo», ribadiscono adesso dalla protezione civile chiarendo che l’uso del dispositivo di protezione è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove «non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza». È il caso di mercati, locali, strade affollate.
Uso della mascherina durante lo sport
La pratica dell’attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l’uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Infine, si ricorda che l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
Esonerati
«Sono esonerati dall’osservanza degli obblighi gli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al corpo dei vigili del fuoco, il personale dei ruoli della magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo». La nota della protezione civile adesso, chiarisce anche che a queste categorie – quanto all’esonero dall’osservanza dell’obbligo di isolamento – va assimilata quella del personale dei ruoli dell’avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali dello Stato.
Pasticcerie, panifici e tabacchi
All’articolo 10 dell’ordinanza numero 21 del 17 maggio 2020, si escludono dall’obbligo di chiusura al pubblico la domenica e nei giorni festivi «le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione e i fiorai». Adesso, la protezione civile regione chiarisce che a queste tra le attività escluse vanno compresi anche i tabacchi, i panifici, i mercati del contadino e le pasticcerie. Saranno i titolari a scegliere se osservare o meno l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi.
Teatri e cinema
«Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020 – si legge nell’ordinanza firmata dal presidente Musumeci – sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di mille spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala». A questo proposito, i dubbi sono nati sui numeri: nelle 200 persone indicato dal Dpcm devono essere compresi anche gli operatori e i lavoratori delle sale? La protezione civile adesso chiarisce che «si intendono esclusivamente gli spettatori».
Esercizi commerciali in luoghi turistici e in luoghi di culto
I sindaci possono disporre, con proprie ordinanze e sempre nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali che si trovano in luoghi turistici e in luoghi di culto. Fanno eccezione i supermercati e gli outlet, per i quali continua a valere l’obbligo di chiusura.
Scuole di danza, parchi avventura e parchi acquatici
È ammessa l’apertura nei giorni domenicali e festivi di queste strutture e di questi esercizi «per analogia con la disciplina in materia di attività sportive», specifica la nota della protezione civile regionale.
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