Nei prossimi giorni si saprà se il sindaco di Mascali Filippo Monforte ed altri amministratori del centro ionico finiranno in carcere. Lo scioglimento del Comune etneo ai sensi della normativa antimafia non è arrivato inaspettato. Vent’anni dopo l’analogo precedente del 1992, la decisione del Consiglio dei ministri fa seguito a mesi di indagine e di collaborazione tra la Procura di Catania e la Prefettura. Davanti al Tribunale del riesame pende un ricorso dell’ufficio giudiziario a seguito dell’operazione Nuova Ionia che ha svelato gli interessi di Cosa Nostra nel settore dei rifiuti dell’area.
I pubblici ministeri hanno già chiesto l’arresto di Monforte, accusato di corruzione aggravata, e di altri amministratori di Mascali. Ma il Gip ha respinto la richiesta. «Noi insistiamo – ha affermato oggi il procuratore capo Giovanni Salvi a margine della conferenza stampa sugli arresti nel clan Santapaola – perché siamo convinti della bontà della nostra linea. Si tratta di diverse richieste di misura cautelare per soggetti della pubblica amministrazione, non solo di Mascali. Nei prossimi giorni dovrebbe pronunciarsi il Tribunale del Riesame».
La commissione di accesso agli atti nominata dal prefetto – e che nei mesi scorsi ha indagato nel centro ionico – ha potuto contare proprio sulla documentazione proveniente dall’inchiesta Nuova Ionia. Ma quello dei rifiuti non sarebbe l’unico settore infiltrato dalla criminalità organizzata. «Aspetto di leggere la relazione ministeriale», ha aggiunto Salvi.
Il Comune di Mascali adesso verrà retto da una commissione straordinaria, composta da tre membri scelti tra funzionari dello Stato e tra magistrati, per un periodo di tempo compreso tra i 12 e i 18 mesi, prorogabili fino a 24. La commissione concentrerà le funzioni di sindaco, giunta e consiglio comunale. Per quanto riguarda invece gli amministratori attuali, il pacchetto sicurezza del 2009, che modifica la legge del 1991, prevede «nei casi di scioglimento per infiltrazione mafiosa dei consigli comunali e provinciali, lincandidabilità per gli amministratori responsabili della causa di scioglimento e la responsabilità anche per i dipendenti collusi». Incandidabilità che vale per le elezioni «regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento». Provvedimenti che decorrono dal momento di una sentenza definitiva e che possono essere modificate in caso di «altra misura interdittiva ed accessoria prevista».
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