Maglia pro-Speziale, la risposta di un lettore «Ha violato il Codice di giustizia sportiva»

Ho letto su CTzen la lettera di Emma riguardo la libertà di espressione violata nel caso Arcidiacono e la sua maglietta pro-Speziale. Senza entrare nel merito della stessa, mi limito a riportare le motivazioni per cui la Figc ha squalificato il calciatore fino al 20 luglio 2013.

«Dopo aver realizzato una rete raggiungeva la propria panchina per ricevere gli abbracci dei compagni di squadra e dei componenti la panchina stessa. Si dirigeva, quindi, verso la postazione di una emittente televisiva nazionale esibendo una maglia recante, a caratteri cubitali, una scritta (SPEZIALE INNOCENTE) esaltante l’autore di un gravissimo episodio di violenza (verificatosi al termine di una gara di calcio) nei confronti del quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna per omicidio preterintenzionale di un Funzionario della Polizia di Stato. Sanzione così determinata sia in considerazione della estrema gravità della condotta, desumibile anche dalle particolari modalità di esecuzione, sintomatica dell’assenza nel suo autore di quei principi e valori, delineati nell’art. 1 del C.G.S., che devono, sempre e comunque, soprintendere ad ogni attività sportiva; sia in considerazione della oggettiva idoneità di tale condotta, stante la ripresa in diretta TV della gara, a raggiungere un elevato numero di persone ed a sollecitare nei soggetti più deboli ed influenzabili riprovevoli ed aberranti spiriti di emulazione».

Il testo è preso dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo di Serie D n° 54.

Per quanto riguarda l’esempio di Di Canio, faccio presente che, dopo il derby del 6 gennaio 2005 (in cui il calciatore ha rivolto alla curva dello stadio Olimpico di Roma il saluto fascista, ndr), gli è stata inflitta una multa di 10mila euro oltre al deferimento; mentre a seguito dell’episodio del 20 dicembre 2005 (Lazio – Livorno) gli è stata commutata la stessa multa oltre ad avergli inflitto un turno di squalifica. Sempre per aver violato l’articolo 1 del Codice di Giustizio Sportiva.

In entrambi i casi mi sembra evidente che la giustizia sportiva punisca la violazione del suo codice in particolare all’articolo 1 che, al comma 1, recita: «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva».

Questo è quanto. Non vuole essere una polemica, ma solo una puntualizzazione.

Gianluca

[Foto di zeitblom]

Redazione

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