Le nomine dei manager della sanità siciliana tra galline, polli e galli

NEL DIBATTITO SUGLI ‘SCIENZIATI’ CHE VERRANNO CHIAMATI A GESTIRE LE AZIENDE OSPEDALIERE E SANITARIE DELLA NOSTRA ISOLA RISULTA MOLTO INTERESSANTE UNA LETTERA CHE “IL COMITATO DEI PROFESSIONISTI LIBERI” HA INVIATO AL GOVERNO DELLA REGIONE E, PER CONOSCENZA, ALLA MAGISTRATURA

A proposito delle selezioni dei manager della sanità siciliana e dei titoli che bisogna possedere risulta assai interessante una lettera che “Il Comitato Professionisti liberi” ha inviato al Presidente della Regione siciliana, all’assessore per la Salute della Regione siciliana, al Dirigente generale Dipartimento Pianificazione strategica e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica di Palermo.

La lettera, se non abbiamo capito male, prende spunto da un ampio servizio che LinkSicilia ha dedicato a tale argomento.
“Il 23 gennaio scorso – si legge nella lettera scritta dal Comitato Professionisti liberi – una frequentata testata on line ha pubblicato un pesante articolo sui risultati della selezione dei nuovi manager della sanità in Sicilia, con l’invito alla Magistratura ‘ad acquisire il verbale della Commissione riassuntivo dei punti attribuiti per ogni variabile ai 76 candidati selezionati e, quindi, ai 27 top manager prescelti: si scoprirà con grande facilità che ad alcuni candidati sono stati attribuiti punti non spettanti secondo la griglia di valutazione della medesima Commissione, avendo quest’ultima disatteso in tutta evidenza le variabili assunte e la regola datasi sull’attività prevalente svolta in termini temporali nell’ultimo decennio’”.

“Nell’articolo – prosegue la lettera – vengono evidenziati due casi. Nel primo caso, si chiede perché ‘nel curriculum di un super dotato si legge che, ad esempio, nel decennio antecedente il bando di selezione, quale valutato dalla Commissione, il predetto, prevalentemente, ha svolto l’incarico di Direttore Medico di presidio ospedaliero’ , che ‘I punti assegnabili per tale ruolo, secondo quanto stabilito dalla Commissione, dovevano essere 2’ e ‘Invece gliene hanno attribuiti 6’”.

“Il secondo caso è relativo ad ‘un TOP fotografato: nel suo curriculum si legge che l’incarico prevalente è stato quello di Direttore di struttura complessa per l’incarico conferitogli ed assunto ai sensi dell’art. 15 septies D.Lgs. 502/92’. L’articolo mette in evidenza ‘che l’incarico originario del TOP era illegittimo ai sensi dell’art. 15 dello stesso decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modifiche e integrazioni’, che, al comma 7 quinquies, così recita testualmente: ‘Per il conferimento dell’incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15 septies’”.

“In effetti – prosegue la lettera – il comma 7-quinquies dell’art.15 del d.lgs. n.502/1992 è stato introdotto con l’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, come convertito con la legge 8 novembre 2012, n.214. Con ogni evidenza, la norma è stata voluta per porre fine agli abusi nell’utilizzo degli incarichi ad esterni, che avrebbero dovuto essere riservati soltanto, a ‘laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale’, non in possesso dei dirigenti interni”.

“Già l’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – prosegue la lettera – modificato dall’articolo 40 del decreto legislativo n. 150 del 2009, ribadiva che gli incarichi esterni non possono essere utilizzati per rispondere a fabbisogni permanenti e che devono basarsi sull’assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all’interno dell’Amministrazione”.

“Inoltre, il Consiglio di Stato, con parere della Commissione speciale pubblico impiego n. 514/2003 – leggiamo sempre nella lettera – aveva ribadito che: ‘l’accesso di esterni alla dirigenza pubblica, in difetto di pubblico concorso, se non contenuto entro limiti circoscritti e circondato da adeguate cautele, potrebbe costituire un ostacolo al funzionamento della pubblica amministrazione e alla sua necessaria imparzialità, sia attraverso la penetrazione in essa di interessi non conciliabili con quelli generali, sia attraverso la pretermissione di quanti, da sempre al servizio esclusivo della Nazione, debbono ritenersi meglio in grado di curarne i più generali interessi, secondo procedure che postulano che la dirigenza sia di regola munita di specifica cultura dell’amministrazione pubblica e di maturata esperienza dei suoi criteri e meccanismi di svolgimento'”.

“Sull’argomento – prosegue la lettera –  è anche intervenuta la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, con la sentenza n. 302/2011, che rileva l’illegittimità dell’incarico ad un esterno, ex art.15 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, in violazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come successivamente codificato dalla legge n. 311 del 2004, alla luce del principio cardine per cui ogni ente pubblico deve principalmente e prioritariamente attendere ai propri compiti con le risorse umane ed i mezzi di cui dispone”.

“Alcuni sottoscrittori del ‘Manifesto dei Professionisti Liberi’ hanno segnalato l’articolo, evidenziando che l’uso indiscriminato dello strumento del conferimento diretto degli incarichi, ex articolo 15 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, ha minato il principio di separazione ed indipendenza fra la funzione di indirizzo politico ed organizzativo (proprio della direzione aziendale) e quella gestionale (propria della dirigenza) per effetto della possibile soggezione dei dirigenti fiduciari rispetto al vertice aziendale, in considerazione della precarietà del loro rapporto di lavoro”.

“A questo proposito –  leggiamo sempre nella lettera – è ben noto che il Governo delle Regione, nel procedere alla nomina dei Dirigenti generali gode di un ampio potere discrezionale, tanto che la legge prevede che possono essere nominati candidati inseriti in elenchi di altre regioni. Pertanto, si chiede al Presidente della Regione siciliana, all’assessore regionale per la Salute e al Dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione strategica, ciascuno per la propria competenza, di non limitarsi a verificare che il candidato sia nell’elenco dei selezionati, ma di verificare che il candidato sia stato correttamente valutato dalla Commissione incaricata e che i titoli, presi in considerazione dalla struttura periferica per chiamare un esterno ai vertici della sanità pubblica, giustifichino il possesso della particolare qualificazione professionale richiesta dall’art. 15 septies del d.lgs. n. 502/1992, per evitare che qualcuno chiami un pollo gallina e il Presidente della Regione lo faccia diventare gallo, mettendolo a capo del pollaio”.

Quindi la conclusione: “Si rimane in attesa di risposta ai sensi della normativa sulla trasparenza nella pubblica amministrazione”.

 

Redazione

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