Irsap, prorogato il cda alla faccia dell’Ars. La nota dell’assessorato

UNA TROVATA DA AZZECCAGARBUGLI PER SALVARE LA POLTRONA AL SOLITO ALFONSO CICERO. QUANT’E’ BELLA LA LEGALITA’ DA CALTANISSETTA IN GIU’…

Il termine fissato dalla legge 17 del 2013 non ha ‘natura perentoria’. Con questa motivazione, l’assessorato regionale alle Attività Produttive, ha deciso di prorogare il consiglio d’amministrazione dell‘Irsap, Istituto regionale per le Attività produttive, alias l’ente che ha assorbito le 11 Asi siciliane.

La decisione di Linda Vancheri, assessore in quota Confindustria Sicilia, formalizzata lo scorso 22 Aprile, con la nota che vi mostriamo in questa pagina, farà certamente discutere. La legge in questione, infatti, era stata approvata dall’Assemblea regionale siciliana proprio per ridisegnare la governance dell’ente e superare le polemiche che erano nate intorno alla nomina di Alfonso Cicero, altro esponente del mondo confindustriale siciliano, nel ruolo di presidente. Nomina illegittima, secondo la maggioranza dei deputati di Sala d’Ercole che ha approvato la legge, perché Cicero non avrebbe i titoli per occupare quella poltrona (sul caso si esprimerà il Tar Sicilia).

Al comma due dell’articolo tre la legge stabilisce che:

“In sede di prima applicazione si provvede al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Irsap, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 8/2012, come sostituito dal precedente comma 1, entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.

Legge che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’undici Ottobre 2013. I 180 giorni dunque sono già trascorsi.

Ora scopriamo, però, che quel termine non è perentorio. Non sappiamo a quali ‘scienziati’ del diritto ‘più o meno amministrativo’ si sia appellata Linda Vancheri, della quale non conoscevamo la grande ‘sapienza giuridica’…

Sappiamo però che, normalmente, si parla di termine con carattere perentorio quando la legge o lo stesso atto prevedano una decadenza; si parla invece di termine con carattere ordinatorio in tutti gli altri casi. Va detto, inoltre, che se la legge non si esprime in merito, la dottrina afferma unitamente che “si considerano ordinatori i termini per l’emanazione di atti favorevoli, mentre si considerano perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio”. Nel caso in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la qualificazione del termine dovrebbe dipendere dall’esistenza o meno di sanzioni decadenziali.

Da Palermo fino ai confini di Caltanissetta i termini sono perentori, da Caltanissetta in giù i termini diventano ordinatori…

Certo è che, se pure se gli Azzeccagarbugli di Palazzo d’Orléans hanno trovato qualcosa su cui appigliarsi, la decisione non piacerà ai deputati di Sala d’Ercole, che potrebbero sentirsi presi per i fondelli…

 

 

 

 

 

Antonella Sferrazza

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