LE DUE IMPRESE DI FAVARA, DIFESE DAGLI AVVOCATI GIROLAMO RUBINO E LEONARDO CUCCHIARA, ERANO STATE ESCLUSE DAI FINANZIAMENTI SULLA BASE DI UN’INFORMATIVA ‘ATIPICA’ DELLA PREFETTURA DI AGRIGENTO: TANTO ‘ATIPICA’ CHE CITAVA FATTI CHE RIGUARDAVANO I PARENTI DEI TITOLARI DELLE SOCIETA’, MA NON GLI STESSI TITOLARI. CHE DIRE? ECCESSO DI ANTIMAFIA…
Erano state escluse dalla graduatoria sulla base di “informative atipiche” della Prefettura di Agrigento. Informazioni molto “atipiche”: tanto atipiche da riguardare i parenti dei titolari delle due società escluse da un bando dell’Amministrazione regionale, ma non gli stessi titolari. Morale: alla fine il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Sicilia ha dato ragione alle due imprese. E torto alla Regione e, precisamente, all’assessorato alle Attività produttive.
I fatti risalgono all’anno scorso. L’Assessorato regionale delle Attività produttive aveva approvato la graduatoria delle imprese del settore turistico-alberghiero ammesse alle agevolazioni per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento dell’offerta ricettiva locale. Due società di Favara, grosso centro della provincia di Agrigento, la F.C.H. srl e la L.I. srl, erano state in un primo momento ammesse alle agevolazioni previste per un importo, rispettivamente, di euro 1.449.226 e di euro 1.900.138; successivamente le due società venivano escluse dall’elenco dei progetti inseriti positivamente nella graduatoria alla luce di informative “atipiche” emesse dalla Prefettura di Agrigento.
Esercitato il diritto di accesso agli atti, i legali rappresentanti delle due società accertavano che le informative “atipiche” emesse dalla Prefettura di Agrigento riguardavano esclusivamente rapporti parentali. Le due società si rivolgevano allora il Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti di esclusione dalla graduatoria; in particolare, gli avvocati Rubino e Cucchiara hanno censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che, a fronte di un’informativa antimafia cd “atipica”, l’Amministrazione deve procedere ad un’autonoma valutazione e, pertanto, deve escludersi la legittimità di esclusioni disposte in via automatica.
L’assessorato regionale alle Attività produttive si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Già in sede cautelare il Tar Sicilia, Palermo, sez. 1, aveva accolto le richieste di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di esclusione impugnati, condannando la Crias (la Cassa regionale per il finanziamento alle imprese artigiane, ente creditizio che fa capo all’Amministrazione regionale e, in particolare, all’assessorato alle Attività produttive) al pagamento delle spese giudiziali relative alla fase cautelare.
Da ultimo il Tar Sicilia, trattando il merito della controversia, ha accolto i ricorsi patrocinati dagli avvocati Rubino e Cucchiara, annullando i provvedimenti di esclusione e condannando l’assessorato regionale alle Attività produttive e la Crias in solido al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in duemila euro, oltre Iva e Cassa di previdenza forense; pertanto per effetto delle sentenze rese dal Tar i due progetti presentati dalle società favaresi verranno reinseriti tra i progetti ammessi alle agevolazioni previste.
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