Guidare in Italia? E’ quasi impossibile

Cari automobilisti italiani, prima di mettervi alla guida di un veicolo assicuratevi di conoscere bene i 240 articoli del Codice della Strada ed i 320 del regolamento di esecuzione e di attuazione, allegati compresi. Avete infatti una patente e non potete ignorarli. Ma il vostro compito non è finito. Se durante il viaggio incontrate un segnale stradale, ebbene, controllate se risponde a quelli tipizzati dalle norme, altrimenti non potete, meglio non dovete, tenerne conto. Non è neppure da escludere che dobbiate conoscere il contenuto delle delibere del locale Comune in ordine al tratto di strada che state percorrendo. Non credete che per spostarvi in automobile dobbiate fare tutto ciò? Bene allora leggete questa storia giudiziaria.

A.F. è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo perché, mentre percorreva un tratto stradale ricompreso in un centro abitato, mantenendo una velocità di circa 70 km/h orari, aveva impattato un altro veicolo, cagionando la morte del conducente.

Nulla di strano, si direbbe, posto che nel perimetro urbano la velocità massima consentita è pari a 50 km/h. Sennonché A.F. aveva sostenuto di essere convinto di avere lasciato il perimetro urbano e di potere mantenere una velocità superiore ai 50 km/h perché circa, duecento metri prima del luogo dell’incidente, c’era un cartello stradale con scritto “Arrivederci a Diamante” (paese calabrese). Peraltro, a rafforzare tale convincimento poteva anche soccorrere la circostanza che A.F. stesse percorrendo una strada litoranea. Inoltre l’imputato aveva dimostrato che il guidatore dell’altro mezzo non gli aveva neppure dato la precedenza.

Ma i Giudici non hanno ritenuto valide le sue argomentazioni. In primo luogo, riguardo al cartello stradale, la Corte di Cassazione ha affermato che “l’errore sull’interpretazione della segnaletica, da parte dell’automobilista, si risolve in un irrilevante errore di diritto”. L’imputato – hanno considerato i Giudici – è soggetto munito di abilitazione alla guida, di talché risulta gravato dallo specifico obbligo di conoscenza della disciplina dettata dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Ora, il cartello di fine centro abitato è regolato, anche riguardo alle forme e ai colori, dalle norme di attuazione del Codice della Strada. Quindi A.F. davanti ad un segnale stradale con la semplice scritta “Arrivederci a Diamante”, non potendo ignorare la norma di attuazione del Codice della Strada, non poteva nutrire il legittimo convincimento di essere fuoriuscito dal perimetro urbano.

Inoltre, ad aggravare la posizione del guidatore vi era la circostanza che già nel 1996 la Giunta comunale di Diamante aveva ricompreso il tratto di strada in cui è accaduto il sinistro nel centro abitato e “detto elemento non poteva che essere ignorato colpevolmente, atteso che il relativo deliberato era soggetto al prescritto regime di pubblicità legale”.

Pare di capire che l’automobilista debba conoscere tutti i provvedimenti adottati da qualsivoglia Comune su qualsivoglia tratto di strada. Possibile? E la violazione dell’obbligo di precedenza? L’automobilista non poteva invocare neppure ciò, perché tale violazione non era imprevedibile, “tenuto conto dello specifico stato dei luoghi, che ostacola l’avvistabilità dei veicoli in transito”.

E la pena? Inflessibili nei principi, i Giudici sono stati assai miti riguardo alla pena, applicando all’omicida (trattasi di omicidio colposo, ma pur sempre omicidio) 4.560 euro di multa. Se qualcuno vuole conoscere la norma che avrebbe dovuto illuminare l’automobilista, eccola qua:

“Il segnale fine centro abitato è costituito dalla combinazione di un segnale di località sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di conferma recante i nomi di due o tre località successive, integrati dalle rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti:

a) dimensioni suggerite 120×160 cm;

b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra obliqua rossa (dall’alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle località seguenti;

c) prima riga in alto il prossimo centro abitato;

d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia.

Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da solo”.

Non resta che una sola domanda: ma se l’automobilista è gravato da tutti questi inumani obblighi e se li viola ne risponde penalmente, perché colui che ha posto il cartello stradale sbagliato non ha risposto con lui dell’omicidio colposo?

A che ora passa l’autobus?

Foto tratta darestingaleracaino.blogspot.com

 

 

 

 

Daniele Livreri

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