Formazione: perché il Governo regionale applica a metà la normativa sul Durc?

IL DUBBIO E’ CHE, IN QUESTO MODO, I CIRCA 10 MILA LAVORATORI DEL SETTORE VENGONO TENUTI A ‘BAGNO-MARIA’…

Un Governo regionale a doppia faccia che applica a metà la normativa sul Durc, sigla che sta per Documento unico di regolarità contributiva. Schizofrenia? Inadempienza? Incompetenza? Omissione? O, ancora, un disegno politico architettato a misura per mettere in ginocchio il settore della Formazione professionale della Sicilia?

A far parlare di sé, tanto per cambiare, i protagonisti, nel bene e nel male, del settore della formazione professionale e cioè il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, e l’assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, Nelli Scilabra. Questa volta, argomento di polemica è l’applicazione “a singhiozzo” del decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 5 ottobre 2010 in materia di appalti pubblici. Ripercorriamo i motivi che hanno spinto i lavoratori a denunciare pubblicamente, attraverso i social network, il comportamento omissivo del Governo regionale.

In nostri precedenti articoli abbiamo già trattato la vicenda riguardante la difforme applicazione degli articoli 4 e 5 del richiamato Dpr n.270/2010. Questione che resta di grande attualità e che testimonia un comportamento quanto meno schizofrenico tenuto dall’esecutivo regionale ad oggi. La difformità è dettata dal fatto che l’articolo 4 è stato “recepito” con la delibera di Giunta regionale n.200 del 6 giugno 2013 intitolata: “Programmazione delle attività e semplificazione amministrativa nel settore della Formazione professionale-Linee guida”, in esecuzione a quanto disposto dalla circolare dell’Inps n.54 del 30 aprile 2012.

La norma disciplina una specifica fattispecie che è quella riguardante la tenuta del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Infatti, nell’ipotesi di irregolarità nel Durc di uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto pubblico avente ad oggetto l’erogazione di attività formativa da parte di privati, l’amministrazione regionale potrà esercitare il potere sostitutivo trattenendo dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc medesimo secondo le modalità declinate dalla citata circolare Inps n.54/2012.

Stessa cosa non può dirsi per l’applicazione dell’articolo 5 del citato Dpr n.207/2010 che dispone l’esercizio del potere sostitutivo dell’amministrazione regionale in caso di mancato pagamento delle retribuzioni maturate da parte degli enti formativi in favore del proprio

Rosario Crocetta. Foto di Gabriele Bonafede

personale.

In buona sostanza, dalla lettura del richiamato articolo 5 si evince chiaramente che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore, il responsabile del procedimento provvede ad invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, è lo stesso responsabile del procedimento a sostituirsi e pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto, in tal caso inadempiente.

Orbene, al punto 7 della proposta, in esecuzione a quanto disposto dalla circolare Inps n. 54 del 30/04/2012, nell’ipotesi di irregolarità nel Durc di… uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto pubblico avente ad oggetto l’erogazione di attività formativa da parte di privati, l’amministrazione regionale potrà esercitare il potere sostitutivo, trattenendo dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc medesimo secondo le modalità declinate dalla medesima circolare.

La Giunta regionale approva la proposta con la deliberazione n. 200/2013. Perfetto. Passi tale linea di indirizzo, perché recepisce una norma di legge (art. 4 Dpr 207/210). La questione che si solleva riguarda ovviamente la volontà espressamente politica di applicare solo una parte della legge. Infatti, se da un lato la Regione, con l’applicazione dell’art. 4, agevola gli Enti sostituendosi a loro nel pagamento del Durc, perché la stessa Regione si ostina a non applicare l’art. 5 sostituendosi agli stessi Enti nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti abbondantemente maturate e non corrisposte?

Ci pare che da tale comportamento possano configurarsi due aspetti. O l’applicazione dell’art. 4 Dpr/2010 è un abuso, oppure la mancata applicazione dell’art. 5 è una vera e propria omissione!

La legge non ammette schizzofrenie di alcun genere, nel senso che si applica nella sua interezza, almeno secondo il concetto della parola… legalità!

Pertanto, allo stato appare chiaro che, con la sola applicazione dell’art. 4, si vogliano favorire solo gli Enti nel continuare a far gestire a loro piacimento anche quella parte di finanziamento relativa alle retribuzioni dei dipendenti.

la cosa a noi sembra strana. E non è da escludere che insorgano contenziosi. Un indirizzo politico, quello assunto dal Governo Crocetta, che da un lato recepisce una norma di legge quale è l’articolo 4 del Dpr n.207/2010 e, dall’altro, sembrerebbe disconoscere il contenuto dell’articolo 5, quello che permetterebbe ai circa dieci mila lavoratori del settore della formazione professionale di entrare in possesso delle retribuzioni pregresse che, in taluni casi, arrivano anche ad un arretrato di 20 mesi.

La questione sollevata non è di poco conto e spinge a chiedersi: perché il Governo regionale ha deciso di applicare solo una parte della legge?

Infatti, se da un lato l’esecutivo regionale, con l’applicazione dell’art. 4 del Dpr n.207/2010 recepito dalla delibera di Giunta n.200/2013, agevolerebbe gli Enti sostituendosi a loro nel pagamento del Durc, perché la stessa Regione si ostinerebbe a non applicare l’art. 5 del richiamato Dpr, sostituendosi agli stessi Enti nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti abbondantemente maturate e non corrisposte?

Il comportamento difforme e non lineare sembrerebbe configurare una precisa scelta di governo. Non è che farebbe comodo a qualche ambiente politico mantenere “sotto controllo” i lavoratori attraverso il pagamento col contagocce delle retribuzioni?

Sembrerebbe che qualcuno si diletterebbe a schiacciare i dipendenti del settore formativo tra uffici regionali che stentano ad emettere i titoli di spesa e enti formativi che, per i ritardi nell’erogazione da parte dell’amministrazione regionale degli acconti sul finanziamento, si ritrovano nell’impossibilità di onorare gli impegni. Va precisato, ovviamente, che per tutti quei casi in cui – pur in presenza di disponibilità finanziaria per ottemperare all’obbligazione con il proprio personale – l’ente formativo decidesse di trattenere le somme o destinarle ad altri fini, la magistratura dovrebbe intervenire per far rispettare la legge.

 

 

Giuseppe Messina

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