Formazione, la legge 24 c’è ancora

Il documento che di seguito pubblichiamo integralmente è stato scritto da Luciano Luciani, un tecnico della formazione professionale, visto che, da decenni, opera in questo settore. Noi riteniamo importante questo scritto, perché ricostruisce con puntualità i problemi della formazione professionale in Sicilia. E’ una lettera che Luciani ha spedito ai seguenti soggetti:

Al Presidente della Regione Siciliana

Al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana

All’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale

Al Dirigente Generale dell’Istruzione e della Formazione Professionale

All’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Al Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro

All’Assessore Regionale dell’Economia

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

Al Presidente V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro

Ai Componenti V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro

Ai Capigruppo dell’Assemblea Regionale Siciliana

Ai Segretari politici dei Partiti presenti in Sicilia

 

“L’A.R.E.F. (Associazione Regionale degli Enti di Formazione Professionale operanti in Sicilia) – scrive Luciani – ha più volte evidenziato, con diversi documenti, le questioni urgenti ed indifferibili che riguardano i servizi e le attività formative in Sicilia a valere sulla Legge Regionale n. 24 del 6 marzo 1976 della Regione Siciliana, tuttora vigente ed operante, e le connesse responsabilità delle istituzioni e delle forze politiche siciliane. Gli Enti che operano in Sicilia da più di trent’anni nel settore della Formazione Professionale, in virtù di tale legge, per garantire la realizzazione di interventi formativi finanziati dall’Amministrazione Regionale nel contesto della legislazione vigente, detengono, come previsto dalla stessa legge (art.7 l.r.24/76), sedi operative intese come complessi di locali ed attrezzature stabilmente ed esclusivamente destinate allo svolgimento di attività formative,  avendo instaurato contratti di locazione costanti per garantire la disponibilità dei locali e hanno instaurato con personale in possesso dei requisiti professionali e didattici (art.13 l.r.24/76), adeguati alle finalità educative, organizzative e tecniche dei percorsi formativi, contratti a tempo indeterminato”.

“Di contro – scrive sempre Luciani – il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale sembra dimenticare i contenuti della l.r. 24/76, continuando ad emanare provvedimenti che penalizzano ulteriormente i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e gli Enti che si trovano costretti a dover sopperire, pure in mancanza di fondi propri, agli impegni economici assunti nei confronti di terzi, con conseguenti danni economici ed il collasso dell’intero comparto entro il prossimo triennio. Basti evidenziare la nota n.19187/S4 del 21/02/2012, con la quale il Dirigente Generale dell’Istruzione e della Formazione Professionale proroga il PROF 2011 al 31 maggio 2012. Ciò significa che con un finanziamento pari al 94% dell’annualità 2010, si finanziano le attività formative del PROF 2011 (Piano Regionale Offerta Formativa) fino al 31 maggio 2012: il Governo e le Istituzioni siciliane devono domandarsi come si possono garantire ben diciotto mensilità di retribuzioni al personale dipendente e far fronte a diciassette mesi di spese A.R.E.F. di gestione per la conduzione degli interventi formativi con un finanziamento già incompleto per una sola annualità”.

“La maggior parte degli Enti di Formazione Professionale – leggiamo sempre nella lettera – è stata costretta, sin dal primo mese dell’anno 2012, ad attivare processi di mobilità collocando gran parte del personale, se non tutto, in CIG (Cassa Integrazione Guadagni ndr) in deroga, proprio perché il finanziamento del PROF 2011 è insufficiente a garantire la copertura delle spese di una intera annualità. E, stando alle previsioni connesse all’avvio delle attività a valere l’Avviso 20/2011, detto personale rimarrà in CIG in deroga; ciò in considerazione delle norme comunitarie previste per la realizzazione dei percorsi formativi, disciplinate dal vademecum FSE 2007-2013 che non ammette le spese sostenute per la cosiddetta “attività propedeutica” contemplate invece dalla l.r. 24/76″.

“Gli Enti di Formazione Professionale – prosegue la lettera – non sono “imprese” di cui all’art.2082 del Codice Civile, bensì ‘associazioni’ senza fine di lucro, vale a dire ‘imprese sociali’, suscettibili di tutela, come previsto dalla normativa comunitaria, recepita dalla Regione Siciliana. In tale contesto si evidenzia, altresì, che siffatte disposizioni escludono l’accesso ai finanziamenti ad altri soggetti giuridici (società di persone, di capitali, ecc.). Alla luce di quanto esposto, si chiede un immediato intervento da parte della Regione Siciliana attraverso l’assegnazione di contributi agli Enti gestori operanti nel settore della Formazione Professionale, ai sensi dell’art.2 lettera c) della l.r. 24/76, prevedendo un’adeguata copertura finanziaria, per il ripianamento delle perdite di gestione subite dagli ‘Enti storici’, non solo in relazione al finanziamento ridotto per il PROF 2011, ma anche per il mancato avvio delle attività formative di cui alla Linea 2 del PROF 2010, e la riedizione dell’Avviso Pubblico n. 10 del 4 agosto 2008, respinto dal Ministero del Lavoro, che prevedeva l’assegnazione di contributi finalizzati alla ristrutturazione degli Enti formativi accreditati dalla Regione Siciliana e, tra le tipologie di azioni, anche quella del riconoscimento di oneri sostenuti nel periodo dal 01/10/1996 al 31/12/2006, non coperti da finanziamenti”.

“Nello stesso tempo – leggiamo sempre nella lettera – si chiede, seppur limitatamente al PROF 2011, un provvedimento ‘straordinario’ da parte del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale con il quale sia data la possibilità agli Enti di potere stornare le eventuali economie della voce “indennità allievi” anche ad altre voci di spesa dei “costi diretti” e dei “costi indiretti”, al fine di evitare agli Enti di incorrere in notevoli perdite economiche che, se non sanate, avranno conseguenze inimmaginabili sul piano sociale, giudiziario ed istituzionale. Tutto quanto sopra premesso, nella considerazione che la l.r. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni non è stata abrogata e che pertanto non può essere disattesa attraverso destrezze, come quella legata al mancato impinguamento di alcuni capitoli di spesa (vedi art. 2 l.r. 24/76), la cui omissione, a giudizio dello scrivente, implica una omissione di atti di ufficio, che impedisce l’espletamento di un regolare servizio pubblico, che la Regione Siciliana affida e continua a richiedere agli Enti storici accreditati prima dell’anno 2003 (vedi art. 7 l.r. 24/76), si ribadisce la necessità di: garantire idonee sovvenzioni di cui all’art. 2 lettera c) della l.r. 24/76 per le annualità successive al 2007, nonché sovvenzioni aggiuntive indispensabili per gestire la fase di transizione e la ristrutturazione degli Enti di formazione nel contesto della riforma, salvaguardando prioritariamente gli Enti aventi i requisiti di cui alla l.r. 24/76, segnatamente quelli che non hanno inteso e non intendono essere carrozzoni politici destinati ad essere travolti e a perire, lasciando milioni di euro di debiti, nei confronti degli enti previdenziali e dei lavoratori riguardo al TFR non accantonato, ma che intendono essere moderne e funzionali ‘imprese sociali’, strumenti indispensabili per l’azione di una sana ed efficace Pubblica Amministrazione che vuole sviluppare politiche occupazionali, servizi e attività formative che favoriscano sbocchi occupazionali e nuove attività imprenditoriali nel territorio della Regione Siciliana”.

Nella lettera Luciani chiede di “riproporre un Avviso Pubblico, recuperando i fondi a valere il citato Avviso n. 10 del 4 agosto 2008, volto ad interventi di ristrutturazione per gli Enti di formazione – accreditati dalla Regione Siciliana, finanziati nell’ambito dei Piani Formativi dall’anno formativo 1996/97 all’anno formativo 2006 – di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95/5/2006, che non è stato riadottato con le modalità previste dal decreto presidenziale n. 539 del 25 maggio 2009, necessario anche per ripianare le passività degli oneri sostenuti e non coperti da finanziamenti, stante che non si è provveduto nel corso delle diverse annualità con i fondi di cui all’art. 2 lettera c) della l.r. 24/76 chiarire se gli Enti di formazione professionale devono assumere docenti limitatamente al periodo di attività formativa. Ciò in quanto non può essere consentito alla Regione Siciliana di affidare agli Enti gestori un servizio pubblico che, in quanto tale, non può essere interrotto, e, nello stesso tempo, chiedere ai suddetti Enti di farsi carico, pure in mancanza di fondi propri, del dramma delle migliaia di persone che rischiano il licenziamento o la CIG per mancanza di risorse disponibili da parte della Regione Siciliana e degli oneri riguardanti il personale dipendente durante l’attività formativa riguardo agli istituti non contemplati dalle norme comunitarie, disciplinate dal vademecum FSE 2007-2013, quali: congedi parentali, permessi Legge 104, lavoro straordinario, indennità di trasferta eccetera”.

Foto Fse tratta da lepidorocco.com

 

Redazione

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