Formazione, in arrivo una pioggia di ricorsi

In arrivo una montagna di ricorsi. Non ha pace il settore della formazione professionale in Sicilia. Trascorso il Ferragosto soffocati nella calura dei diversi anticicloni che strombazzando nell’Isola hanno tenuto caldo il clima, i lavoratori, dipendenti di Enti formativi con contratto a tempo indeterminato, in massa si stanno rivolgendo a legali di fiducia. Perché questa presa di posizione così netta? La lettera di licenziamento già ricevuta come regalo ferragostano.

Ma lo spunto riflessivo ci viene anche da una lettera, a firma di un operatore della formazione professionale. e indirizzata all’assessore regionale alla Istruzione e Formazione professionale, Accursio Gallo ed al dirigente generale del dipartimento regionale dello stesso settore, Ludovico Albert. Nella nota, pervenuta in redazione nei giorni scorsi, l’interessato ha richiesto di essere escluso dall’inserimento nell’Albo/Elenco ad esaurimento disposto con D.A. n. 5074 del 22/12/2010. Una scelta forte che appare essere supportata da un preciso ragionamento con fondamenti giuridici. Posizione che, come a macchia d’olio, sta interessando tantissimi lavoratori. Proviamo a fare chiarezza ancora una volta.

I temi sono due e legati tra loro: il licenziamento e l’Albo/elenco ad esaurimento. La linea adottata dall’amministrazione attiva capeggiata da Ludovico Albert e dall’assessore regionale, Gallo, ma prim’ancora dal suo predecessore, Mario Centorrino, stante alle diverse dichiarazioni rilasciate da entrambi in più occasioni, è quella di non muovere un dito.

In buona sostanza, parrebbe che con lo spostamento delle attività corsuali sul Fondo sociale europeo si sia liberata la possibilità, per gli Enti formativi, riconosciuti da Albert come Organismi di natura commerciale, di potere procedere al licenziamento di parte dei lavoratori legati da contratto a tempo indeterminato. Quindi sembrerebbe essersi maturata una precisa volontà non di dare solo stabilità finanziaria al settore della formazione professionale, in difficoltà con le ristrettezze del bilancio regionale, con l’utilizzo delle risorse comunitarie. Ma architettare un nuovo meccanismo agganciato alle regole che sovrintendono l’utilizzo delle risorse comunitarie, collegato al settore privatistico e corroborato dalla riconosciuta natura commerciale agli organismi accreditati per l’erogazione del servizio formativo.

Quindi, libertà di licenziare. Se così dovesse essere, e le lettere di licenziamento fatte pervenire a decine e decine di lavoratori negli ultimi giorni ne sarebbero una riprova, il quadro si ingarbuglierebbe ancora di più. Non basta il caos nella gestione dell’Avviso n.20/2011, ma anche l’atteggiamento diversi Enti formativi di svecchiare il proprio personale in carico con procedure di licenziamento.

Che dire rispetto a questo scenario. Ci limitiamo a riportare il ragionamento di chi, e sono in tanti, ritiene leso il proprio interesse legittimo al mantenimento del posto di lavoro. La posizione trae origine dalle leggi regionale, ad oggi ancora in vigore, nella sostanza disattese dal governo regionale.

Si tratta della legge regionale n.24 del 6 marzo 1976 che istituisce la formazione professionale in Sicilia. All’art.1 il Legislatore regionale ne chiarisce la finalità che riportiamo: “L’azione formativa … è diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalità , della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenzi le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l’allargamento delle possibilità di occupazione”. E per farlo si avvale di enti strumentali che si “..prefiggono finalità di formazione professionale..” come chiarito nell’art.2 della predetta legge.

Enti che il successivo art.4 chiarisce debbano essere nella forma giuridica anche associativa e senza finalità di lucro, finanziandone le iniziative formative. Un approccio in antitesi con quello costruito negli ultimi due anni dal governo regionale.

Dicevamo del licenziamento degli operatori della formazione professionale. Anche su questo tema scottante interviene la previsione contenuta nella legge regionale n.25 del 1° settembre 1993 che introduce il principio della garanzia occupazionale in favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

All’art.2 della legge regionale 25/93 è disposto che: “Al personale iscritto all’Albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”. Anche qui è lampante la diversità di contenuti. Il riferimento all’art.14 della legge regionale 24/76 introduce il motivo della richiesta prodotta da un lavoratore all’amministrazione attiva che ruota intorno alla diffida all’iscrizione del suddetto operatore all’Albo/elenco così come disciplinato dal .A. 5074 del 22/12/2010. La presa di posizione ruota intorno ad un preciso ragionamento che riportiamo.

A detta dell’interessato, il richiamo alla legge regionale. n. 24/1976 è determinante per la diffida posta. Infatti all’art. 14 così recita la suddetta legge: “E’ istituito presso l’assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione l’Albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale. Le modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell’Albo saranno determinate dalla commissione di cui al successivo art. 15”.

Inoltre, viene ricordato come con Decreto Assessoriale n. 135 del 14/ marzo/1986 (a seguito delle determinazioni della Commissione di cui all’art. 15 l.r. n. 24/1976) sono state approvate le modalità di iscrizione, cancellazione e tenuta dell’Albo regionale degli operatori della formazione professionale. Nello specifico l’istante chiarisce di risultare essere inserito nell’Albo degli operatori pubblicato nella GURS n. 60 del 24/12/1992 e nel successivo aggiornamento dell’Albo pubblicato nella Gurs n. 10 dell’1/3/1997.

Inoltre ad oggi, stante al contenuto della lettera, l’istante non risulta essere cancellato dal medesimo Albo visto che non si sono verificate le condizioni di cui alla lettera k del D.A. n. 135 del 14/Marzo 1986. In ultimo lo stesso dichiara che in assenza di modifica della l.r. n. 24/1976 art. 13 e 14 e della l.r. n. 25/1993 art. 2 comma 1 il lavoratore non può essere iscritto contemporaneamente in due distinti Albi.

Abbiamo voluto riportare la decisione assunta da un lavoratore, ma ci assicurano che in tanti sposeranno questa posizione, per rimarcare che il contenzioso non appare essersi affievolito. Semmai, ipotizziamo un ulteriore appesantimento del contenzioso che potrebbe esplodere in diverse maniere.

Un primo contenzioso dovrebbe riguardare la contrapposizione tra i lavoratori della formazione professionale e gli Enti formativi ai fini della tutela occupazionale e quindi contro il licenziamento.

Una seconda tipologia di contenzioso afferirebbe alla “class action” con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) contro l’amministrazione attiva per contestare la disapplicazione delle leggi regionali di settore ancora in vigore. Il caos intorno alla formazione professionale prosegue il stretta linea con l’epocale riforma targata Raffaele Lombardo.

Giuseppe Messina

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