Formazione, il Tar respinge il ricorso dello Ial Sicilia

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE NON E’ ENTRATO NEL MERITO DELLA VICENDA, MA HA SOLO RESPINTO LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO PER NON INTRALCIARE L’AVVIO DELLA SECONDA ANNUALITA’ DELL’AVVISO 20. IN CALCE IL TESO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con un’ordinanza, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dallo Ial Sicilia. L’ente di formazione professionale si è opposto alla revoca dell’accreditamento da parte dell’Amministrazione regionale e, in particolare, da parte del dipartimento Istruzione e Formazione professionale che ha disposto la revoca.

Dopo polemiche piuttosto aspre, lo Ial ha chiesto al Tar di sospendere il provvedimento. Ma il Tribunale amministrativo regionale ha respinto tale richiesta. 

Di seguito il pronunciamento del Tar:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2013, proposto da:

 I.A.L. Sicilia, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Annalisa Consiglio in Palermo, via La Farina 14/E;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Prof. Dipart., Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Uff. Scol. Reg. per la Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81; Provincia Regionale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosanna Farulla, con domicilio eletto presso la sede dell’Ufficio Legale dell’Ente Provincia, sito in Palermo, via Maqueda, 100;

nei confronti di

Des Srl, non costituito;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento n. 3831 del 4.9.2013 concernente la revoca dell’accreditamento transitorio in deroga relativo alle sedi operative dell’Istituto ricorrente;

della nota n. 53192 del 6.9.2013 di trasmissione del suddetto provvedimento;

della nota n. 74809 del 25.9.2013 di sospensione del servizio svolto dall’Istituto ricorrente nell’ambito del progetto Right-Eco;

del provvedimento n. 4146 del 30.9.2013 di approvazione della graduatoria provvisoria dei corsi OIF, nella parte in cui è stato escluso l’istituto ricorrente;

ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali intimate; e della Provincia Regionale di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti l’avv. G. Pacelli per l’avv. S. Sticchi Damiani, gli avv.ti dello Stato P. La Spina e M. Pollara che insistono per il rigetto della domanda cautelare;

RITENUTO che, ad un sommario esame, a prescindere dalla questione relativa alla certificazione dell’avvenuta trasmissione della nota del 19/7/2013 tramite PEC all’indirizzo della società ricorrente ialsicilia@postecert.it, la società ricorrente non ha comunque riscontrato quanto richiesto dall’Amministrazione regionale con la predetta nota, e che anche nella richiesta in autotutela del 17/09/2013 (prot.12375) le controdeduzioni appaiono alquanto generiche (limitate ad una tabella riassuntiva generale dei fondi utilizzati) mentre per gli ulteriori chiarimenti riconosce come alcuni centri per l’impiego sarebbero impegnati nella rendicontazione, detenendo la relativa documentazione;

Ritenuto che, anche avendo riguardo alla natura eccezionale (siccome in deroga) del provvedimento di accreditamento provvisorio oggetto della revoca oggi qui gravata, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, dovendosi privilegiare in questa sede la necessità pubblica di garantire nel settore di interesse la massima regolarità dei soggetti ammessi all’erogazione di finanziamenti pubblici nell’ambito delle attività di formazione;

RITENUTO, quindi, che va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

Redazione

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