I SINDACATI AUTONOMI AFFILANO LE ARMI. SE DA UN LATO ASILFOP, GLI IRRIDUCILIBI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, COBAS E CUB PROCLAMANO LO SCIOPERO GENERALE PER IL 15 NOVEMBRE, DALLALTRO IL SINDACATO DI MONTELEONE DENUNCIA LA VIOLAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI. IN CALCE IL TESTO INTEGRALE DELLA DIFFIDA
Piomba come un macigno sul Governo regionale la diffida del sindacato Sinalp ad emanare il Piano regionale dellofferta formativa ed al contestuale annullamento e ritiro del decreto dirigenziale n.5021 del 6 novembre 2013, con il quale lamministrazione regionale ha definito le direttive rivolte agli enti gestori per lavvio delle attività formative afferenti la seconda annualità dellAvviso Pubblico n. 20/2011 e denominate Piano Giovani.
La diffida, trasmessa pochi giorni fa al presidente della Regione, Rosario Crocetta, allassessore al ramo, Nelli Scilabra e alla dottoressa Corsello, dirigente generale del dipartimento Formazione professionale, dal sindacato guidato in Sicilia da Andrea Monteleone e coordinato nel settore della Scuola e Formazione professionale da Pippo Giaramita e da Mario Mirabile per il Comparto Interventi formativi, muove le ragioni dallimpianto normativo esistente in Sicilia.
Lemanazione del Piano dellofferta formativa (Prof) per lannualità 2013/2014 è imposto obbligatoriamente, secondo il Sinalp, dallarticolo 5 della legge regionale n.24 del 6 marzo 1976, nel termine stabilito allarticolo 34 della legge regionale n.15 del /2004, che fissa al 30 novembre di ogni anno la data entro la quale presentare il Piano formativo. Lassessore Scilabra e la dottoressa Corsello – ha dichiarato Mirabile – hanno lobbligo di predisporre sin da ora tutti gli adempimenti propedeutici e obbligatori per lapprovazione entro la fine del mese corrente del Piano. Tutto ciò con espressa avvertenza che, in difetto – ha aggiunto – sarà adita la competente Autorità Giudiziaria per il ripristino dellordine violato, nonché per tutti i profili di responsabilità e, non ultimo, quello inerente il risarcimento dei danni, anche di quelli già patiti, derivanti dalla reiterata elusione e violazione delle norme di legge.
Di seguito si riporta la diffida trasmessa allassessore Scilabra ed alla dottoressa Corsello a firma di Monteleone, Giardamita e Mirabile.
Diffida – ritiro DDG n. 5021 del 06/11/2013 e applicazione dellart 5 della L.r. n. 24/76
Premesso che
Con riferimento a quanto descritto in oggetto, questa Organizzazione sindacale S.I.N.A.L.P. Formazione Professionale, nellinteresse dei propri iscritti tutti inclusi nellAlbo degli Operatori della Formazione Professionale di cui allart. 14 della L.R. n. 24/76
Premette
1. Che la formazione professionale, materia di rango costituzionale, in Sicilia risulta disciplinata esclusivamente dalla L.R. n. 24/1976 e sue modifiche ed integrazioni (s.m.i.), nonché, per quanto attiene ai principi guida della detta competenza regionale normativa in materia, dalla legge quadro n. 845/1978.
2. Che, per effetto del riassetto organizzativo degli uffici dellAmministrazione regionale di cui alla L.R. n. 19/2008, la competenza in materia di Formazione Professionale, è transitata dallAssessorato Regionale al Lavoro allAssessorato Regionale allIstruzione e alla Formazione Professionale.
3. Che il testo vigente dellart 5 primo comma della L. r. 24/76 impone lobbligo, in capo allAssessore competente, di emanare ogni anno – entro il 30 novembre ai sensi dellart. 34 della L.r. n. 15/2004 – il Piano dellOfferta Formativa, con le modalità e i presupposti regolamentati dalla stessa legge e dalle sue successive modifiche ed integrazioni e previo parere obbligatorio della Commissione Regionale di cui allart 15 della legge richiamata.
4. Che il secondo comma del citato art. 5 riconosce in capo allAmministrazione la facoltà di approvare, accanto (non in sostituzione) al Piano annuale dellOfferta Formativa, piani pluriennali finanziati con fondi europei e formulati secondo le procedure previste per ottenere fondi comunitari.
5. Che con decreto del dirigente generale n. 3699 del 12 agosto 2011 pubblicato in Gazzetta ufficiale della Regione siciliana (Gurs) del 26 agosto 2011, veniva approvato lAvviso pubblico n. 20/2011 – con validità triennale – avente ad oggetto Percorsi per il rafforzamento delladattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012- 2014.
6. Che il detto Avviso n. 20/2011, finanziato con i fondi strutturali di cui al Fondo sociale europeo (Fse) Obiettivo convergenza 2007/2013 Asse occupabilità, seppure afferente progettualità inerenti la formazione professionale non rientra nel paradigma normativo di cui alla legge regionale n. 24/76 e s.m.i., oltre che per lomesso richiamo alla detta legge regionale in sede di enucleazione delle fonti normative e per lomesso previo parere obbligatorio della Commissione ex art 15 (Commissione regionale per limpiego), anche, tra laltro:
– per la difformità, in relazione allart 4 della l.r. 24/76, dei requisiti richiesti agli enti ai fini della partecipazione allAvviso;
– per le peculiarità degli interventi ivi previsti , aventi specificità natura e destinatari diversi da quelle contemplati nella citata normativa regionale;
– per la disciplina normativa regolante il personale impegnato nei progetti , stante il mancato espresso richiamo allAlbo degli Operatori della F.P. di cui allart. 14 della l.r. n. 24/76.
7. Che, dunque, ad oggi lAmministrazione regionale risulta patentemente omissiva degli obblighi imposti dalla normativa richiamata, con consumato nocumento grave ed irreparabile delle garanzie legali riconosciute dalla vigente normativa regionale in favore degli operatori della formazione professionale.
Rilevato
1. Che, con decreto del dirigente generale n. 5021 del 6 novembre 2013, sono state definite le direttive rivolte agli enti gestori per lavvio delle attività formative afferenti la seconda annualità dellAvviso pubblico n. 20/2011 e denominate Piano Giovani.
2. Che, dunque, con lemanazione del decreto del dirigente generale n. 5021/2013 ancora una volta da parte di codesta amministrazione è stata reiterata la violazione, per come sopra rappresentato, della L.r. n. 24/76 per aver dato continuità alle attività di cui allAvviso 20/2011, senza la predisposizione del Piano annuale, imposto inderogabilmente dallart. 5 della citata legge e, stante lomessa pubblicazione di tutti i dati finanziari riferiti ai singoli Enti con specifica indicazione dellallocazione delle attività formative per ambito provinciale, è stata apertamente perpetrata la violazione del principio della trasparenza e pubblicità dellazione amministrativa.
3. Che, stante lomesso parere obbligatorio della Commissione Regionale ex art. 15 della l.r. 24/76, il contestato decreto dirigenziale n. 5021/2013 è inoltre illegittimo per violazione di legge come emerge anche dalla pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con Ordinanza n. 100 del 21/02/2013.
4. Che, ancora, il mancato richiamo alla normativa regionale inderogabile – di cui alla l. r. n. 24/76, alla l. r. n. 25/1993, allart. 132 l.r. n. 4/2003, allarticolo n.39 l.r. n. 23/2002, al decreto del presidente della Repubblica n. 207/2010 articoli. 4 e 5, al capo II l.r. n. 27/1991, allarticolo 36 comma 1 Legge n. 300/70 rende il decreto dirigenziale n. 5021/2013 palesemente illegittimo e contra legem.
Considerato
che lAvviso pubblico n. 20/2011, per le ragioni anzidette, non è un Piano dellofferta formativa ai sensi della legge regionale n. 24/1976 e s.m.i. e, a fortiori, nemmeno il decreto dirigenziale n. 5021/2013 (recante disposizioni per lavvio delle attività della seconda annualità dellAvviso 20/2011) rientra nella fattispecie dellarticolo 5 della l.r. n. 24/76 ;
che, pertanto, la legge regionale n. 24/76 e s.m.i. risulta essere stata elusa e apertamente disattesa;
che, altrettanto illegittimamente, sono state disapplicate e violate tutte le norme regolanti lo status degli operatori della formazione professionale iscritti allalbo istituito ai sensi dellart 14 della l.r. 24/76 con conseguente sospensione ed omissione di tutte le garanzie collegate al detto status, prima fra tutte quelle di cui allart. 2 della legge regionale n. 25/1993 (come risultante dalla lettura costituzionalmente orientata di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 127/1996).
Per tutto quanto premesso, rilevato e considerato, questa O.S. Sinalp., nellinteresse dei propri iscritti tutti inclusi nellAlbo ex art 14 L.R. n. 24/76
Diffida
– lassessorato regionale dellIstruzione e della Formazione professionale – in persona del dirigente generale pro tempore (firmatario del DDG n. 5021 del 6/11/2013) con sede in Palermo nella Via Regione Siciliana, 33.
– lassessorato regionale dellIstruzione e della Formazione professionale in persona dellassessore regionale – legale rappresentante pro tempore con sede in Palermo nella Via Regione Siciliana, 33.
a voler ritirare o annullare con effetto immediato il DDG n. 5021 del 6/11/2013 a firma del dirigente generale dottoressa Anna Rosa Corsello e comunque ad emanare il Piano dellofferta formativa per lannualità 2013/2014 imposto obbligatoriamente dallart. 5 della l. r. 24/76, nei termini di cui allart. 34 della l.r.15/2004 (termine fissato al 30 novembre 2013) predisponendo sin da ora tutti gli adempimenti propedeutici e obbligatori. Tutto ciò con espressa avvertenza che, in difetto, sarà adita la competente Autorità Giudiziaria per il ripristino dellordine violato, nonché per tutti i profili di responsabilità e non ultimo quello inerente il risarcimento dei danni tutti, anche di quelli già patiti, derivanti dalla reiterata elusione e violazione delle nominate norme di legge.
Il Segretario Regionale Andrea Monteleone
Il Coordinatore Regionale Formazione Professionale Pippo Giaramita
Il Coordinatore Regionale Interventi Mario Mirabile
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