UNA SENTENZADEI GIUDICI AMMINISTRATIVI RESTITUISCE IL DIRITTO ALLENTE NISSENO DI RIPRENDERE LATTIVITA. I PROGETTI DOVRANNO ESSERE VALUTATI PER LACCESSO AL FINANZIAMENTO DELLAVVISO 20/2011
Accolto in via definitiva dal Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, il ricorso, numero di registro generale 630 del 2013, presentato dallente di formazione Ecap di Caltanissetta, per la riforma della sentenza n.1198/2013 del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia di Palermo, Sezione II n. 01198/2013, concernente la mancata inclusione nel progetto relativo ai percorsi formativi per i rafforzamento, occupabilità e adattabilità della forza lavoro siciliana nel periodo 2012/2014.
Esaminando il contenuto della sentenza, il Cga ha dato ragione allente mettendo fine allillegittima esclusione dalla procedura selettiva con riguardo al progetto presentato a valere sulla prima annualità dellAvviso 20/2011. Secondo quanto stabilito dai magistrati amministrativi nella sentenza del 12 febbraio scorso, il mancato rispetto della pubblicità delle operazioni di apertura delle buste compromette sia linteresse privato, sia quello pubblico in termini di trasparenza e imparzialità dellazione amministrativa.
La questione si legava alla esclusione dell’Ecap, relativamente al progetto Forgio, avente per titolo “Gaia 2012”, identificato con codice ID 1107, dalla procedura selettiva di cui allAvviso pubblico dellassessorato regionale dellIstruzione e della Formazione professionale n. 20/2011.
La procedura, come riportato nella sentenza, prevedeva che le domande di ammissione dovessero essere presentate attraverso una procedura informatica di inserimento dati accompagnata dallinvio di un plico che doveva contenere al proprio interno due buste.
In una prima, busta A, si richiedeva che vi fossero lAllegato 1 relativo alla richiesta di finanziamento generata e stampata dal sistema informativo, riportante la dicitura confermata e lAllegato 2 relativo alla dichiarazione dei dati economici per gli ultimi due anni di esercizio, generata e stampata dal sistema informativo, riportante la dicitura confermata.
Nella seconda, busta B, dovevano essere inseriti lAllegato 3, contenente la copia cartacea del formulario compilato on-line, debitamente numerato e siglato in ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente e lAllegato 4,contenente la dichiarazione generata e stampata dal sistema informativo con la dicitura confermata.
LEcap di Caltanissetta, che ha sempre dichiarato di aver osservato le prescrizioni previste, è stata esclusa dalla procedura con la motivazione Allegato 1 non presente in violazione dellart. 7 dellAvviso. Inammissibilità ex art. 8.1 dellAvviso.
Nella comunicazione prot. 19651 del 22 febbraio 2012, il Responsabile unico del procedimento (Rup) ha ribadito la circostanza, dando atto che nel plico in luogo dellassente allegato 1 erano contenute due copie dellallegato 4, entrambe firmate in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente.
L’Ecap di Caltanissetta ha contestato lesclusione, assumendo di avere incluso nella busta, come richiesto, lAllegato 1 (del quale lAmministrazione nega la presenza nella stessa)
Non è invece privo di rilievo, ha stabilito il Cga, il diverso argomento costituito dal mancato rispetto della pubblicità delle operazioni di apertura dei plichi. Riportiamo il passo richiamato nella citata sentenza.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale al quale anche il Cga ritiene di doversi uniformare e che trova conforto per altro nella decisione n. 13/2011 dellAdunanza Plenaria deve considerarsi invero “principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dellintegrità dei plichi contenenti lofferta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante lofferta tecnica ovvero lofferta economica, e conseguentemente è da valutare illegittima lapertura in segreto di plichi” (Consiglio di Stato, Sez. V, n 4806/2011).
Con la conseguenza che il mancato rispetto del principio di pubblicità delle sedute della Commissione, con riguardo alla fase dell’apertura dei plichi contenenti le offerte e delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti, integra un vizio del procedimento che comporta l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara. (Consiglio Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856), le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi in mancanza di un riscontro immediato (Consiglio Stato , sez. V, 04 marzo 2008, n. 901).
Come ha sottolineato, del resto, la richiamata decisione dellAdunanza Plenaria, la verifica della integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde allesigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dellinteresse pubblico alla trasparenza ed allimparzialità dellazione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.
La pubblicità delle sedute risponde allesigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dellinteresse pubblico alla trasparenza ed allimparzialità dellazione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.
La sentenza costituisce un vero e proprio schiaffo indirizzato al trio Lac, al tempo, Raffaele Lombardo, presidente della Regione siciliana, Ludovico Albert, dirigente generale del dipartimento Formazione professionale e a Mario Centorrino, all’epoca dei fatti assessore regionale al ramo.
In particolar modo al super tecnico, strapagato, Ludovico Albert, uomo scelto dal PD romano per salvare la Formazione professionale siciliana a riformarla secondo i dettami comunitari. Suonano ancora, con disarmante attualità, le dichiarazioni rese da Albert circa linattaccabilità dellAvviso 20 e della procedura seguita dalla fase iniziale fino allavvio delle attività corsuali, in quanto costruito in maniera impeccabile, secondo lalto dirigente.
Invece, dopo la ‘scoppola’ dellEnaip di Caltanissetta, che ha vinto il ricorso contro lassessorato regionale alla Formazione professionale, adesso è arrivata anche la decisione favorevole per lEcap che pone fine a questo teatrino. Ai due enti lamministrazione dovrà adesso rendere conto e restituire ore e finanziamento ad esito positivo della valutazione alla quale saranno sottoposti i progetti, consentendo ai lavoratori di tornare la lavorate in tempi brevi. A ciò va aggiunta la posizione di altri due enti che nel tempo hanno seguito la stessa strada di Ecap e Enaip, si tratta dellIrfap e di Geo Informatica. Anche per questi due enti nisseni si avvina il momento della verità e potrebbero uscirne vincitori.
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