Formazione, il Cga rimette in pista l’Ecap di Caltanissetta

UNA SENTENZADEI GIUDICI AMMINISTRATIVI RESTITUISCE IL DIRITTO ALL’ENTE NISSENO DI RIPRENDERE L’ATTIVITA’. I PROGETTI DOVRANNO ESSERE VALUTATI PER L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO DELL’AVVISO 20/2011

Accolto in via definitiva dal Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, il ricorso, numero di registro generale 630 del 2013, presentato dall’ente di formazione Ecap di Caltanissetta, per la riforma della sentenza n.1198/2013 del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia di Palermo, Sezione II n. 01198/2013, concernente la mancata inclusione nel progetto relativo ai percorsi formativi per i rafforzamento, occupabilità e adattabilità della forza lavoro siciliana nel periodo 2012/2014.

Esaminando il contenuto della sentenza, il Cga ha dato ragione all’ente mettendo fine all’illegittima esclusione dalla procedura selettiva con riguardo al progetto presentato a valere sulla prima annualità dell’Avviso 20/2011. Secondo quanto stabilito dai magistrati amministrativi nella sentenza del 12 febbraio scorso, il mancato rispetto della pubblicità delle operazioni di apertura delle buste compromette sia l’interesse privato, sia quello pubblico in termini di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

La questione si legava alla esclusione dell’Ecap, relativamente al progetto Forgio, avente per titolo “Gaia 2012”, identificato con codice ID 1107, dalla procedura selettiva di cui all’Avviso pubblico dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale n. 20/2011.

La procedura, come riportato nella sentenza, prevedeva che le domande di ammissione dovessero essere presentate attraverso una procedura informatica di inserimento dati accompagnata dall’invio di un plico che doveva contenere al proprio interno due buste.

In una prima, busta “A”, si richiedeva che vi fossero l’Allegato 1 relativo alla richiesta di finanziamento generata e stampata dal sistema informativo, riportante la dicitura “confermata” e l’Allegato 2 relativo alla dichiarazione dei dati economici per gli ultimi due anni di esercizio, generata e stampata dal sistema informativo, riportante la dicitura “confermata”.

Nella seconda, busta “B”, dovevano essere inseriti l’Allegato 3, contenente la copia cartacea del formulario compilato on-line, debitamente numerato e siglato in ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente e l’Allegato 4,contenente la dichiarazione generata e stampata dal sistema informativo con la dicitura “confermata”.

L’Ecap di Caltanissetta, che ha sempre dichiarato di aver osservato le prescrizioni previste, è stata esclusa dalla procedura con la motivazione “Allegato 1 non presente in violazione dell’art. 7 dell’Avviso. Inammissibilità ex art. 8.1 dell’Avviso”.

Nella comunicazione prot. 19651 del 22 febbraio 2012, il Responsabile unico del procedimento (Rup) ha ribadito la circostanza, dando atto che nel plico – in luogo dell’assente allegato 1 – erano contenute due copie dell’allegato 4, entrambe firmate in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente.

L’Ecap di Caltanissetta ha contestato l’esclusione, assumendo di avere incluso nella busta, come richiesto, l’Allegato 1 (del quale l’Amministrazione nega la presenza nella stessa)

Non è invece privo di rilievo, ha stabilito il Cga, il diverso argomento costituito dal mancato rispetto della pubblicità delle operazioni di apertura dei plichi. Riportiamo il passo richiamato nella citata sentenza.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale – al quale anche il Cga ritiene di doversi uniformare e che trova conforto per altro nella decisione n. 13/2011 dell’Adunanza Plenaria – deve considerarsi invero “principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica, e conseguentemente è da valutare illegittima l’apertura in segreto di plichi” (Consiglio di Stato, Sez. V, n 4806/2011).

Con la conseguenza che il mancato rispetto del principio di pubblicità delle sedute della Commissione, con riguardo alla fase dell’apertura dei plichi contenenti le offerte e delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti, integra un vizio del procedimento che comporta l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara. (Consiglio Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856), le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi in mancanza di un riscontro immediato (Consiglio Stato , sez. V, 04 marzo 2008, n. 901).

Come ha sottolineato, del resto, la richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria, la verifica della integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.

La pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.

La sentenza costituisce un vero e proprio schiaffo indirizzato al trio Lac, al tempo, Raffaele Lombardo, presidente della Regione siciliana, Ludovico Albert, dirigente generale del dipartimento Formazione professionale e a Mario Centorrino, all’epoca dei fatti assessore regionale al ramo.

In particolar modo al super tecnico, strapagato, Ludovico Albert, uomo scelto dal PD romano per salvare la Formazione professionale siciliana a riformarla secondo i dettami comunitari. Suonano ancora, con disarmante attualità, le dichiarazioni rese da Albert circa l’inattaccabilità dell’Avviso 20 e della procedura seguita dalla fase iniziale fino all’avvio delle attività corsuali, in quanto costruito in maniera impeccabile, secondo l’alto dirigente.

Invece, dopo la ‘scoppola’ dell’Enaip di Caltanissetta, che ha vinto il ricorso contro l’assessorato regionale alla Formazione professionale, adesso è arrivata anche la decisione favorevole per l’Ecap che pone fine a questo teatrino. Ai due enti l’amministrazione dovrà adesso rendere conto e restituire ore e finanziamento ad esito positivo della valutazione alla quale saranno sottoposti i progetti, consentendo ai lavoratori di tornare la lavorate in tempi brevi. A ciò va aggiunta la posizione di altri due enti che nel tempo hanno seguito la stessa strada di Ecap e Enaip, si tratta dell’Irfap e di Geo Informatica. Anche per questi due enti nisseni si avvina il momento della verità e potrebbero uscirne vincitori.

Giuseppe Messina

Recent Posts

Il sistema dello streaming illegale si è già riorganizzato. L’inchiesta di MeridioNews: «A noi non riescono ad arrivare»

Nemmeno «la più vasta operazione contro la pirateria audiovisiva in Italia e in Europa» sembrerebbe…

4 ore ago

Palermo, quinto furto con spaccata in un anno per il Gran Cafè Torino

Quinta spaccata in pochi mesi. Non c'è pace per il bar Gran Cafè Torino in…

13 ore ago

Palermo, sgominata banda dello spaccio a Brancaccio. Il crack arriva anche a domicilio e in provincia

Sgominata dalla polizia di Stato una banda che, a Brancaccio, spacciava crack e hashish, a…

16 ore ago

Lentini, donna segregata in casa e abusata dal marito. Sul corpo cicatrici inferte da un coltello arroventato

I carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato un operaio di 43 anni per maltrattamenti…

16 ore ago

Come e perché è importante leggere le etichette degli alimenti

Non solo scadenza e peso. Prestare attenzione alle etichette degli alimenti che acquistiamo è una…

17 ore ago

Due fratelli legati e rapinati in casa a Misilmeri. Carabinieri a caccia di tre malviventi

Due fratelli di Misilmeri, in provincia Palermo, di 64 anni e 59 anni, uno dei quali disabile,…

18 ore ago