Formazione 4/ Enti: direttori generali o presidenti? O entrambe le cose? Quante strane storie che vengono fuori leggendo l’Albo…

ALCUNE ORGANIZZAZIONI SINDACALI – ASILFOP, GLI IRRIDUCIBILI, COBAS CUB – PUNTANO I RIFLETTORI SUGLI INCARICHI APICALI…

Continua la confusione nel settore della formazione professionale in merito all’Albo dei lavoratori, strumento introdotto dal legislatore regionale nel 1976 e aggiornato dall’assessorato regionale all’Istruzione e Formazione professionale con decreto n.38/Gab dell’11 ottobre 2013. Finalmente si conoscono i dati sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008 dagli enti.

Sono stati inseriti 8338 nominativi così suddivisi: 63 direttori generali, 451 direttori, 2241 formatori, 952 tutor, 105 formatori-orientatori, 98 formatori-coordinatori, 984 responsabili dei processi e 3434 amministrativi. A questi vanno aggiunti 10 lavoratori che non hanno segnalato la categoria di appartenenza.

Molte cose, però, non convincono ancora sulle modalità operative adottate dal Governo regionale nell’implementare le modificazioni apportate all’Albo. In molti erroneamente hanno maturato il convincimento che il settore sia di fronte ad un nuovo strumento di tutela e garanzia dei lavoratori.

L’Albo del settore è stato introdotto con legge regionale e di certo non con norma secondaria quale è il decreto assessoriale. È la legge 6 marzo 1976, n.24 che, all’articolo 14, introduce Albo regionale del personale docente e non della Formazione professionale e non il Governo del presidente della Regione, Rosario Crocetta.

Va chiarito che con il citato decreto n.38/2103 l’assessorato regionale al’Istruzione e Formazione professionale ha solamente aggiornato il citato Albo come previsto da secondo comma dell’articolo 14 della richiamata legge, che a chiarimento riportiamo.

“E’istituito presso l’assessorato regionale del lavoro e della cooperazione l’albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale. Le modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell’albo saranno determinate dalla Commissione di cui al successivo articolo 15 (oggi Commissione regionale per l’impiego). Gli aspiranti all’iscrizione all’albo debbono in ogni caso essere immuni di condanne penali, godere di diritti civili e politici, essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 13 (titolo di studio adeguato ed esperienza professionale)”.

Sono diverse le cose che non convincono nell’iter che ha portato all’aggiornamento dell’Albo e nei controlli successivi. L’assessorato parla di reintroduzione dello strumento a garanzia degli operatori della formazione professionale e della salvaguardia dei livelli occupazionali. Lo strumento esisteva già ed andava solamente aggiornato.

L’articolo 14 della citata legge n.24/76 dispone le procedure di aggiornamento o cancellazione dei nominativi dall’Albo. Per esempio, è previsto che le modificazioni debbano essere determinate dalla Commissione regionale per l’impiego. E stato fatto?

Ancora: a tutti i licenziati nei mesi precedenti e coloro che si ritrovano senza lavoro per effetto di revoca dell’accreditamento degli enti di appartenenza quale tutela starebbe garantendo l’assessore Scilabra?

Al di là dei soliti annunci e proclami, poco si è finora visto. Diverse le ipotesi che richiamiamo che non convincono. Il Ciapi di Priolo non appare la soluzione percorribile, essendo struttura pubblica. L’Agenzia regionale del personale appare percorso lungo e tortuoso dovendo passare al vaglio dell’Assemblea regionale siciliana (e poi dove sarebbero i soldi della Regione per pagare questo personale?).

Non è che alla “fine della giostra” il Governo regionale si affiderà all’Ente bilaterale della Formazione professionale per non dispiacere Confindustria? Ed ancora: sono state ultimate le procedure di verifica e controllo sulla veridicità dei dati auto dichiarati dai lavoratori?

Dalle diverse segnalazioni pervenute emergerebbero incongruità e dichiarazioni false, anzianità e titoli fasulli, o casi di lavoratori condannati con sentenza penale a diversi anni inseriti in un primo momento e poi cancellati, ma rispuntati tra gli idonei per un contratto al Ciapi come operatori di sportello multifunzionale. Per carità, tutto da riscontrare perché vanno, in questa delicata fase, evitati giudizi affrettati, i dubbi però restano.

Sull’’argomento rileviamo la posizione di Asilfop, gli Irriducibili della Formazione professionale, Cobas e Cub.

In una lettera indirizzata al governatore Rosario Crocetta, all’assessore al Lavoro, Ester Bonafede, all’assessore alla Formazione professionale, Nelli Scilabra, al procuratore regionale della Corte di Conti, Guido Carlino, e al Nucleo speciale Spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, i sindacati autonomi hanno puntato il dito sulle figure apicali. Secondo i rappresentanti dei lavoratori è proprio su tali figure che bisogna intervenire per tagliare gli sprechi, individuandone gli esuberi.

Riportiamo un passo tratto dalla citata lettera.

“L’Albo riporta 63 direttori generali che, nell’ultimo Contratto collettivo di lavoro della categoria vigente, risulta il profilo professionale con il livello IX e conseguentemente con lo stipendio più alto. Quello che salta subito all’occhio è che tantissimi direttori generali sono anche presidenti dell’ente di formazione di cui sono dipendenti. Addirittura ci sono casi in cui ricoprono la mansione di presidente in un Ente e direttore generale in un altro. Sarebbe interessante comprendere quando e per quanto tempo svolgono la loro preziosa funzione di direttore generale e quanto tempo dedicano a presiedere l’Ente che rappresentano”.

I sindacati autonomi richiamati rilevano un vero e proprio conflitto di interessi.

“Il paradosso è che con fondi pubblici,la Regione Sicilia riconosce alle figure apicali la possibilità di percepire un emolumento mensile che dovrebbe essere posto a carico del consiglio di amministrazione dell’Ente e non della collettività. Sarebbe interessante conoscere chi ha nominato questi presidenti di Enti e/o amministratori e/o delegati e/o rappresentanti legali che figurano inseriti nel Libro Unico (che ha sostituito il libro paga e matricola), chi ha deciso il loro inquadramento professionale ed economico, chi impartisce loro gli ordini di servizio, chi sottoscrive la richiesta all’Inps di visita fiscale in caso di malattia, chi gli concede le ferie ed i permessi, chi valuta la loro prestazione lavorativa, chi gli contesta l’eventuale inosservanza di norme che regolano l’attività lavorativa, chi gli autorizza le prestazioni di lavoro straordinario e le missioni. Su queste palesi contraddizioni la normativa e la giurisprudenza è chiara ed esaustiva”.

Contestata anche la previsione della figura apicale che, secondo quanto emerge dalla lettura della nota sindacale, sarebbe stata prevista anche in enti formativi privi dei requisiti strutturali ed organizzativi necessari. Requisiti che riguardano il numero minimo di ore formative su Base regionale e la presenza dell’Ente in almeno tre province con il riconoscimento, per effetto di apposito decreto assessoriale, di una sede di coordinamento regionale.

“Il direttore generale, secondo il contratto regionale del triennio 1994/97, sottoscritto dalla Regione siciliana, con le parti sociali – hanno dichiarato i sindacati – è figura unica a livello regionale di Ente, pertanto non si riesce a comprendere come sia possibile che Enti che operano su base provinciale e molte volte con pochissime ore formative, abbiano in carico questa figura apicale. Tutto ciò a dimostrazione della mancanza assoluta dei controlli da parte dell’amministrazione regionale e della collusione di chi avrebbe dovuto denunciare queste gravissime inadempienze”.

Le organizzazioni sindacali autonome auspicano che l’amministrazione regionale, che è in possesso dei nominativi dei componenti dei consigli di amministrazione degli Enti, possa procedere con dei controlli incrociati, Inps e Centri per l’Impiego, per verificare quanti dipendenti siano anche legali rappresentanti, amministratori o componenti degli organi elettivi.

Va precisato che, sulla materia il Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, si è già pronunciato dando ragione all’interessato che si trovava a ricoprire il ruolo di legale rappresentante di unente formativo dove contestualmente risultava assunto. In tale caso però, il soggetto ha dimostrato che non percepiva alcun compenso per il ruolo di presidente dell’ente formativo.

Foto di prima pagina tratta da liberoquotidiano.it

Giuseppe Messina

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