Concorso per 80 posti del ruolo di Commissari della Polizia di Stato

a cura di Caterina Foresta

MINISTERO DELL’INTERNO CONCORSO (11 marzo 2013)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

(GU n.11 del 8-2-2013)

IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della pubblica sicurezza

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visti i commi 5° e 6° dell’art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell’occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante norme per l’individuazione dei limiti di eta’ per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 2-quater, comma 3, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha apportato una modifica all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo che l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto di inserire nel presente bando le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento contenente le norme per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l’altro, i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, del 6 febbraio 2004, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea specialistiche per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca del 25 novembre 2005 e successive integrazioni, concernente la determinazione della laurea magistrale in giurisprudenza;

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca del 16 marzo 2007 e successive integrazioni, concernente le determinazioni delle classi di laurea magistrale;

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca del 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare;

Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il proprio decreto n. 333-C/9035/130 in data 16 gennaio 2013, che ha determinato in 80 i posti per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso;

Considerato che non e’ possibile prevedere il numero dei concorrenti e che, di conseguenza, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno l’eventuale prova preselettiva e le prove scritte d’esame;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Posti a concorso

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia dello Stato.

Dei suddetti ottanta posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti:

A) venti sono riservati agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonche’ del corrispondente personale delle Forze Armate, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorita’ assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e successive modifiche ed integrazioni;

B) due sono riservati, ai sensi dell’art. 1005 del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di complemento che

abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, nonche’ agli

Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si

applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di

complemento;

C) due sono riservati, ai sensi dell’art. 33 del decreto del

Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che

siano in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive

modificazioni.

I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono

conferiti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati che hanno

superato le prove.

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza, in relazione all’applicazione di disposizioni in materia

di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta’ di

adottare provvedimenti di differimento o di contingentamento

dell’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di

formazione.

Art. 2

 

Requisiti per l’ammissione

 

Per la partecipazione al concorso e’ richiesto il possesso dei

seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dei diritti politici;

c) possedere le qualita’ morali e di condotta previste

dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) non aver compiuto i 32 anni di eta’. Non si applicano le

disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei

limiti di eta’ per l’ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del

decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e’ soggetta a limiti

di eta’ la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli

degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di

Stato, con almeno tre anni di anzianita’ alla data del bando, nonche’

degli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in

possesso dei prescritti requisiti. Per gli appartenenti ai ruoli

dell’Amministrazione Civile dell’Interno, fermi restando gli altri

requisiti, il limite d’eta’ e’ elevato a quaranta anni;

e) titolo di studio: ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono valide le seguenti classi di

laurea ad indirizzo giuridico ed economico:

1) laurea specialistica conseguita presso una Universita’

della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione

universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi

di laurea, previste dal decreto interministeriale del 6 febbraio

2004:

classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza

(22/S);

classe delle lauree specialistiche in scienze delle

pubbliche amministrazioni (71/S);

classe delle lauree specialistiche in scienza dell’economia

(64/S);

classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche

della normazione e dell’informazione giuridica (102/S);

classe delle lauree specialistiche in scienze

economico-aziendali (84/S);

classe delle lauree specialistiche in scienza della

politica (70/S);

2) oppure, laurea magistrale conseguita presso una

Universita’ della Repubblica italiana o presso un Istituto di

istruzione universitario equiparato, di seguito indicata:

laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01);

laurea magistrale in scienze delle pubbliche

amministrazioni (LM-63);

laurea magistrale in scienze dell’economia (LM-56);

laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77);

laurea magistrale in scienze della politica (LM-62);

3) oppure, diploma di laurea conseguito presso una

Universita’ della Repubblica italiana o presso un Istituto di

istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l’ordinamento

didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’art. 17,

comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni

attuative, equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche o

magistrali di cui ai punti 1) e 2) dal decreto interministeriale del

Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca di

concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e

l’Innovazione del 9 luglio 2009. Al riguardo, il candidato in

possesso di un diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio

ordinamento che trovi corrispondenza con piu’ classi di lauree

specialistiche o magistrali, ad una successiva richiesta

dell’Amministrazione dovra’ fornire il certificato con il quale

l’Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale

classe e’ equiparato il proprio titolo di studio;

4) sono fatti salvi, ai sensi del suindicato art. 3, comma 2,

del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i diplomi di laurea

in giurisprudenza e in scienze politiche o equipollenti, conseguiti

presso una Universita’ della Repubblica italiana o presso un Istituto

di istruzione universitaria equiparata, rilasciati secondo

l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi

dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle

sue disposizioni attuative;

f) avere l’idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale al

servizio di polizia, cosi’ come previsto dal decreto ministeriale 30

giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61

per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle

masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo

devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta

costituzione e la necessaria agilita’ indispensabile per

l’espletamento dei servizi di polizia;

3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,

visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica

sufficiente;

4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,

con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti

vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice

(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva

dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e

l’astigmatismo misto;

5) idoneita’ all’attivita’ sportiva agonistica per l’atletica

leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di

partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta eccezione per quello di

cui al punto d), devono essere mantenuti sino alla data di nomina.

Art. 3

 

Casi particolari di esclusione

 

Non possono partecipare al concorso gli obiettori di coscienza

che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi dell’art.

636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle

Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da

pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente

insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai

sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche’ coloro che

hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o

sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al

concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati

all’immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

L’Amministrazione provvedera’ d’ufficio ad accertare il requisito

della condotta e delle qualita’ morali e quello dell’idoneita’

fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche’ le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti

sara’ disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo

della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 4

 

Tutela dei dati personali

 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, i dati personali forniti ed acquisiti nell’arco dell’intera

procedura concorsuale saranno raccolti presso il Ministero

dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione

Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attivita’ concorsuali –

per le finalita’ di gestione del concorso medesimo.

Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal

concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente

alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo

svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del

candidato.

L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui all’art.

7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –

Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Il responsabile del trattamento e’ il Direttore dell’Ufficio III

– Attivita’ concorsuali.

Art. 5

 

Domande di partecipazione

 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata

utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della

Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it oppure sul sito

http://www.ripam.it/domandaonlinecommissari, seguendo le istruzioni

ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla

data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Al termine della procedura di acquisizione informatica della

domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra’ provvedere

a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta

iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova

preliminare ovvero della prima prova d’esame (nel caso in cui la

prova preselettiva non avesse luogo) per la successiva

sottoscrizione.

Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione

delle domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata

l’indisponibilita’ del sistema informatico in questione, i candidati,

nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come

da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento, presso il Ministero dell’Interno –

Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le

Risorse Umane – Ufficio III – Attivita’ concorsuali – Via del Castro

Pretorio, n. 5, 00185 Roma.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

1 – il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono

indicare il cognome da nubile);

2 – la data ed il luogo di nascita nonche’ il codice fiscale;

3 – il possesso della cittadinanza italiana;

4 – il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero

il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste

medesime;

5 – di non aver riportato condanne penali o applicazioni di

pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non

avere in corso procedimenti penali ne’ procedimenti amministrativi

per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne’ che

risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel

casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,

dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni

eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e

l’Autorita’ Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la

quale penda un eventuale procedimento penale;

6 – a) il diploma di laurea specialistica o magistrale con

l’indicazione dell’Universita’ o Istituto che lo ha rilasciato, della

data di conseguimento e del codice della classe di laurea di

appartenenza;

b) ovvero, il diploma di laurea rilasciato secondo

l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi

dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle

sue disposizioni attuative, con l’indicazione dell’Universita’ o

Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, nonche’,

ove ricorrano le condizioni riportate nel precedente art. 2, lettera

e), punto 3, la classe di laurea specialistica o magistrale alla

quale il diploma di laurea viene equiparato con certificazione

rilasciata dall’Ateneo che lo ha conferito e da presentare su

richiesta dell’Amministrazione;

7 – la lingua straniera nella quale intendono eventualmente

sostenere la prova di esame, di cui al successivo art. 17 del

presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;

8 – di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza

ammessi a prestare servizio civile, ai sensi del primo comma

dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, oppure

avere presentato apposita istanza di rinuncia allo status di

obiettore, ai sensi del terzo comma del sopracitato articolo;

9 – i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le

pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti

rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresi’, contenere la precisa indicazione

del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione

effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali

successive variazioni del predetto recapito dovranno essere

comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della

Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane –

Ufficio III – Attivita’ concorsuali – Via del Castro Pretorio, n. 5,

00185 Roma.

Nelle domande dovra’ essere indicato l’eventuale possesso di

titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed

integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda

stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede

di formazione della graduatoria concorsuale.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere

a conoscenza delle responsabilita’ penali cui possono andare incontro

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui

all’art. 1, secondo comma lettere A), B) e C), dovranno farne

richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

I candidati, in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che

intendono concorrere ai posti riservati di cui all’art. 1, secondo

comma lettera C), dovranno, altresi’, specificare la lingua, italiana

o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove

d’esame e consegnare la relativa certificazione prima delle stesse.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non assume alcuna

responsabilita’ per il caso di dispersione di comunicazioni,

dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte

del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del

cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne’ di eventuali

disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa

dell’Amministrazione stessa.

Art. 6

 

Categorie dei titoli ammessi a valutazione

 

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio

massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

A) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per

l’ammissione al concorso, fino a punti 9:

1) laurea specialistica/magistrale rilasciata da

un’istituzione universitaria statale o comunque riconosciuta in

conformita’ alla normativa vigente in materia;

2) diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di

corsi di aggiornamento e perfezionamento post lauream e/o master

rilasciati da istituzioni universitarie statali o, comunque,

riconosciute in conformita’ della normativa vigente in materia;

3) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione

universitaria o, comunque, riconosciuta in conformita’ della

normativa vigente in materia;

4) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di

professioni.

B) titoli professionali, fino a punti 15:

1) incarichi conferiti con provvedimenti dell’amministrazione

di appartenenza o di quella presso cui presta servizio, che non

rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un

rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare

competenza giuridica, amministrativa o tecnico-professionali o

l’assunzione di particolari responsabilita’;

2) pubblicazioni scientifiche in alcuna delle materie oggetto

delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti

in materia di stampa e che rechino un contributo apprezzabile alla

dottrina ovvero alla pratica professionale secondo quanto previsto

dall’art. 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine utile per la presentazione delle domande di

partecipazione al concorso.

Art. 7

 

Commissione esaminatrice

 

La Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso ai ruoli

dei commissari, da costituirsi con decreto del Capo della Polizia –

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e’ presieduta da un

consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato

di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un

prefetto, ed e’ composta da due funzionari dei ruoli del personale

della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica

non inferiore a primo dirigente, nonche’ da due docenti universitari

esperti in una o piu’ delle materie su cui vertono le prove d’esame.

Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di

concorso e all’informatica, la Commissione esaminatrice,

limitatamente all’espletamento delle predette prove, e’ integrata da

un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della

Polizia di Stato esperto in informatica.

Art. 8

 

Prova preselettiva

 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia

superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e

non sia inferiore a cinquemila, verra’ effettuata una prova

preselettiva, volta a determinare il numero dei candidati da

ammettere alle successive prove.

La prova e’ articolata in quesiti a risposta a scelta multipla,

diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto

penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto

costituzionale e diritto amministrativo.

I quesiti concernenti le sopraindicate discipline saranno

pubblicati quarantacinque giorni prima della prova preselettiva sul

sito Internet della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it, in

ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000.

Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica domanda

seguita da 5 risposte, delle quali una sola e’ esatta.

I quesiti hanno un grado di difficolta’ di 1, 2 e 3, in relazione

alla natura della domanda che e’ rispettivamente facile, di

difficolta’ media e difficile.

L’attribuzione del punteggio alle singole risposte e’

differenziato in rapporto al grado di difficolta’ della domanda.

Qualora il numero dei candidati lo richieda, l’espletamento della

prova preselettiva puo’ aver luogo in piu’ sedi decentrate a livello

regionale o interregionale.

In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione

esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede di espletamento della

prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con le modalita’

di cui ai commi 7 ed 8 dell’art. 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

La votazione conseguita non concorre alla formazione del voto

finale di merito.

Art. 9

 

Svolgimento della prova preselettiva

 

La prova preselettiva e’ effettuata per gruppi di candidati

divisi per sedi, nei giorni e nell’ora che verranno pubblicati

successivamente.

Dopo l’ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova,

la Commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei

questionari gia’ selezionati automaticamente.

I questionari sono contenuti in confezioni individualmente

sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e’

autorizzata dalla Commissione.

E’ disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia

aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione

della Commissione.

I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,

di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e

di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla

trasmissione di dati.

A ciascun candidato viene somministrato un questionario

contenente duecento quesiti con cinque risposte per ciascuno di essi,

vertenti sulle discipline indicate nell’art. 8, in ragione di

quaranta per ciascuna materia, con tempo massimo complessivo per le

risposte di duecentodieci minuti.

I questionari sono formulati come domande dirette cui deve

corrispondere una sola delle cinque risposte.

I quesiti da sottoporre ai candidati sono sorteggiati dalla

Commissione esaminatrice mediante procedura automatizzata, tenendo

conto dell’esigenza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di

difficolta’ delle domande.

A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale,

quelle di media difficolta’ il 50% e quelle difficili il 20%.

Art. 10

 

Diario prova preselettiva

 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» del 12 marzo 2013 verra’ pubblicata la

data ed il luogo di svolgimento della prova preselettiva, nonche’

l’avviso della pubblicazione sul sito Internet della Polizia di Stato

(www.poliziadistato.it alla voce «concorsi») dei quesiti oggetto

della citata prova.

Tale comunicazione avra’ valore di notifica a tutti gli effetti

nei confronti dei candidati.

Art. 11

 

Formazione della graduatoria

 

La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo

punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica,

utilizzando procedimenti di lettura ottica.

Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione

esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base

dei punteggi attribuiti alle risposte dei candidati.

La graduatoria e’ resa pubblica mediante consultazione sul sito

Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce

«concorsi»).

Dell’approvazione della graduatoria stessa e’ data notizia

mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale

«Concorsi ed Esami», che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 12

 

Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici ed attitudinali

 

Ai fini dell’ammissione alle prove scritte, saranno convocati, in ordine di graduatoria, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l’idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e nell’ora che saranno preventivamente comunicati, un numero sufficiente di candidati acche’ il numero degli idonei raggiunga le 400 unita’, pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso.

 

Tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati riconosciuti idonei entro i limiti dell’aliquota predetta saranno ammessi, in soprannumero, a sostenere le prove scritte.

 

Ai fini dell’accertamento delle prove di efficienza fisica, i candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove, da parte di una Commissione composta da un primo dirigente della Polizia di Stato che la presiede, da un medico della Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport, nonche’ da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – FF.OO. – con qualifica di coordinatore di “settore sportivo”. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

 

Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e

di certificato di idoneita’ sportiva agonistica in corso di validita’

per l’Atletica Leggera, secondo il decreto del Ministero della

Sanita’ del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni,

rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva

Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private

convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita’ di medici

specializzati in medicina dello sport.

La mancata presentazione di detto certificato determinera’ la non

ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la

conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto

motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi

obbligatori indicati determinera’ un giudizio di non idoneita’, con

conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione

dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della

Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita’ nelle

prove di efficienza fisica saranno sottoposti a successivi

accertamenti psico-fisici, a cura di una apposita Commissione

nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale

della Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico che

la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da due

componenti scelti tra i docenti universitari, ovvero tra i dirigenti

medici del Servizio sanitario nazionale.

A tal fine, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame

clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovra’

presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non

anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli

accertamenti psico-fisici:

a) certificato anamnestico, come da modello allegato al

presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con

particolare riferimento alle infermita’ pregresse o attuali indicate

nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il

candidato potra’ produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti

le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione

medico-legale;

b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una

struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del

codice identificativo regionale;

c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura

pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice

identificativo regionale:

1 – esame emocromocitometrico con formula;

2 – esame chimico e microscopico delle urine;

3 – creatininemia;

4 – gamma GT;

5 – glicemia;

6 – GOT (AST);

7- GPT (ALT);

8 – HbsAg;

9 – Anti HbsAg;

10 – Anti Hbc;

11- Anti HCV.

Il giudizio di idoneita’ o di non idoneita’ espresso dalla

Commissione medica e’ definitivo e comporta, in caso di non

idoneita’, l’esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto

motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza.

Art. 13

 

Accertamenti attitudinali

 

I candidati riconosciuti idonei alla visita fisica e psichica

verranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione

di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore

Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del

ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro

appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei

commissari della Polizia di Stato, in possesso dell’abilitazione

professionale di perito selettore attitudinale.

Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del

candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attivita’ di

polizia. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che

individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.

Su richiesta del selettore la Commissione puo’ disporre la

ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano

risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio,

questo e’ ripetuto in sede collegiale. L’esito delle prove viene

valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneita’.

Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della

Pubblica Sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti

pubblici o privati specializzati.

Il giudizio di idoneita’ o di non idoneita’ riportato in tale

accertamento e’ definitivo e comporta, in caso di non idoneita’,

l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del

Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 14

 

Prove d’esame

 

I candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano

risultati idonei alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti

fisici, psichici ed attitudinali saranno ammessi a sostenere le prove

scritte d’esame di cui all’art. 17 del presente bando.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

Speciale «Concorsi ed esami» del 14 maggio 2013 verra’ data

comunicazione delle sedi e del calendario di svolgimento delle prove

scritte.

Tale comunicazione avra’ valore di notifica a tutti gli effetti

nei confronti dei candidati.

Durante la prova preliminare e le prove scritte d’esame non e’

permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per

iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con

gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione

esaminatrice.

E’ vietato ai concorrenti di portare carta da scrivere, appunti,

libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni

cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei alla memorizzazione

di informazioni o alla trasmissione di dati.

Gli elaborati relativi alle prove scritte d’esame debbono essere

scritti, a pena di nullita’, esclusivamente su carta portante il

timbro d’ufficio e la firma di un membro della Commissione

esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

Ai candidati e’ consentito soltanto, durante lo svolgimento delle

prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto

senza note ne’ richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche’ i

dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai

concorrenti all’atto dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati

dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,

comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema

e’ escluso dal concorso.

Art. 15

 

Richiesta titoli

 

I candidati ammessi a sostenere le prove scritte d’esame di cui

all’art. 17 del presente bando dovranno consegnare, inderogabilmente,

il giorno della prima prova d’esame la documentazione inerente

l’eventuale possesso dei titoli di cui all’art. 6.

La valutazione dei titoli di cui al presente articolo verra’

effettuata nei confronti dei candidati che saranno ammessi a

sostenere la prova orale.

Nell’ambito delle categorie di cui all’art. 6 del presente bando,

la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della

correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i

criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi

punteggi.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli

sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono

sommati tra loro. Il totale cosi’ ottenuto costituisce il punteggio

di merito attribuito dalla commissione stessa.

Art. 16

 

Diario ulteriori prove

 

Nel caso non ricorrano le condizioni di cui all’art. 8 del

presente bando e non abbia luogo la prova preselettiva, nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami» del 19 marzo 2013 verranno resi noti la data ed

il luogo delle prove scritte e verranno date comunicazioni in ordine

agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali.

Tale comunicazione avra’ valore di notifica a tutti gli effetti

nei confronti dei candidati.

Art. 17

 

Materie d’esame

 

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,

vertono sulle seguenti materie:

diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a

diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione

speciale in materia di pubblica sicurezza;

diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto

processuale penale.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove

scritte, sulle seguenti:

diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione;

ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; nozioni di

medicina legale; nozioni di diritto internazionale; lingua straniera

prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando;

informatica.

L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste

in una traduzione (senza l’ausilio del dizionario) di un testo ed in

una conversazione. La prova orale di informatica e’ diretta ad

accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello

sufficiente di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche piu’ diffuse, in linea con gli standard

europei.

Art. 18

 

Ammissione alla prova orale

 

Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano

riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e

non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove.

La Commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due

elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,

non procede all’esame dell’altro.

L’ammissione al colloquio, con l’indicazione del voto riportato

nelle prove scritte, sara’ comunicata al candidato almeno trenta

giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intendera’ superato se il candidato non avra’

ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera’

l’elenco dei candidati ascoltati, con l’indicazione del voto da

ciascuno riportato.

L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della

Commissione, e’ affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del

Ministero dell’Interno.

Art. 19

 

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

 

La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e

nell’ora stabiliti per sostenere l’eventuale prova preliminare, la

prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed

attitudinali, le prove scritte o la prova orale, comporta la sua

esclusione di diritto dal concorso.

Art. 20

 

Presentazione dei documenti

 

I candidati che hanno superato le prove d’esame sono invitati a

far pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica

Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine

perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il

relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che

danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di

preferenza nella nomina, gia’ indicati nella domanda di

partecipazione al concorso.

Art. 21

 

Graduatoria

 

Espletate le prove d’esame, la Commissione forma la graduatoria

di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai

candidati; tale votazione e’ data dalla somma della media dei voti

riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del

punteggio attribuito ai titoli.

La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori

saranno effettuate secondo le norme e con le riserve dei posti

previste dall’art. 1 del presente decreto, nonche’ secondo le

disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed

integrazioni.

Art. 22

 

Approvazione graduatoria

 

La graduatoria del concorso e’ approvata con apposito decreto del

Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,

sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione

all’impiego.

A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella

graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero

dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione

Centrale per le Risorse Umane – Servizio Dirigenti, Direttivi ed

Ispettori, entro il termine perentorio di un mese, decorrente dal

primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le

relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti

i sottoelencati stati e qualita’ personali:

a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per reati

non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

b) la cittadinanza italiana;

c) il godimento dei diritti politici;

d) il luogo e la data di nascita;

e) il possesso del titolo di studio, di cui all’art. 2, lett.

e), del presente bando;

f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei

confronti degli obblighi di leva.

Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno

essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati

Commissari ed immessi in servizio, nell’ordine della graduatoria.

Art. 23

 

Termine consegna documenti

 

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine

stabilito dal precedente art. 20 non saranno valutati ai fini del

presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con

qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo

mese di servizio, come stabilito dal precedente art. 22, il mancato

completamento della documentazione o l’omessa regolarizzazione della

stessa, entro trenta giorni dal ricevimento dell’apposito invito,

implicano la decadenza dalla nomina.

Art. 24

 

Pubblicazione della graduatoria

 

Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di

dichiarazione dei vincitori sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale

del personale del Ministero dell’Interno e di tale pubblicazione

verra’ data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il

termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per il ricorso

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso al

Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 25

 

Status dei vincitori

 

I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione del

Ministero dell’ Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile

o militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il

trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1°

aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

Art. 26

 

Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo dei commissari

 

I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso di formazione della durata di due anni di cui all’art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, finalizzato anche al conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo.

 

Al termine del corso di formazione i commissari capo saranno assegnati ai servizi d’Istituto presso gli uffici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ad esclusione degli Uffici Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e degli uffici situati nelle province in cui risiedono alla data del presente bando, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

L’assegnazione e’ effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, nell’ambito delle sedi indicate dall’Amministrazione.

 

I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettera C, verranno assegnati come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.

 

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami».

 

Roma, 30 gennaio 2013

Il Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Manganelli

Allegato

 

Redazione

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