a cura di Caterina Foresta
MINISTERO DELL’INTERNO CONCORSO (11 marzo 2013)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
(GU n.11 del 8-2-2013)
IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della pubblica sicurezza
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visti i commi 5° e 6° dell’art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell’occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante norme per l’individuazione dei limiti di eta’ per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 2-quater, comma 3, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha apportato una modifica all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo che l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Ritenuto di inserire nel presente bando le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento contenente le norme per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l’altro, i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, del 6 febbraio 2004, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea specialistiche per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca del 25 novembre 2005 e successive integrazioni, concernente la determinazione della laurea magistrale in giurisprudenza;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca del 16 marzo 2007 e successive integrazioni, concernente le determinazioni delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca del 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il proprio decreto n. 333-C/9035/130 in data 16 gennaio 2013, che ha determinato in 80 i posti per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso;
Considerato che non e’ possibile prevedere il numero dei concorrenti e che, di conseguenza, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno l’eventuale prova preselettiva e le prove scritte d’esame;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia dello Stato.
Dei suddetti ottanta posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti:
A) venti sono riservati agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonche’ del corrispondente personale delle Forze Armate, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorita’ assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e successive modifiche ed integrazioni;
B) due sono riservati, ai sensi dell’art. 1005 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di complemento che
abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, nonche’ agli
Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di
complemento;
C) due sono riservati, ai sensi dell’art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che
siano in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni.
I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono
conferiti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati che hanno
superato le prove.
Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, in relazione all’applicazione di disposizioni in materia
di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta’ di
adottare provvedimenti di differimento o di contingentamento
dell’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di
formazione.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione
Per la partecipazione al concorso e’ richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualita’ morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) non aver compiuto i 32 anni di eta’. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei
limiti di eta’ per l’ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del
decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e’ soggetta a limiti
di eta’ la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli
degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di
Stato, con almeno tre anni di anzianita’ alla data del bando, nonche’
degli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in
possesso dei prescritti requisiti. Per gli appartenenti ai ruoli
dell’Amministrazione Civile dell’Interno, fermi restando gli altri
requisiti, il limite d’eta’ e’ elevato a quaranta anni;
e) titolo di studio: ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono valide le seguenti classi di
laurea ad indirizzo giuridico ed economico:
1) laurea specialistica conseguita presso una Universita’
della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione
universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi
di laurea, previste dal decreto interministeriale del 6 febbraio
2004:
classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza
(22/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze delle
pubbliche amministrazioni (71/S);
classe delle lauree specialistiche in scienza dell’economia
(64/S);
classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche
della normazione e dell’informazione giuridica (102/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S);
classe delle lauree specialistiche in scienza della
politica (70/S);
2) oppure, laurea magistrale conseguita presso una
Universita’ della Repubblica italiana o presso un Istituto di
istruzione universitario equiparato, di seguito indicata:
laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01);
laurea magistrale in scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM-63);
laurea magistrale in scienze dell’economia (LM-56);
laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77);
laurea magistrale in scienze della politica (LM-62);
3) oppure, diploma di laurea conseguito presso una
Universita’ della Repubblica italiana o presso un Istituto di
istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l’ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni
attuative, equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche o
magistrali di cui ai punti 1) e 2) dal decreto interministeriale del
Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca di
concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione del 9 luglio 2009. Al riguardo, il candidato in
possesso di un diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio
ordinamento che trovi corrispondenza con piu’ classi di lauree
specialistiche o magistrali, ad una successiva richiesta
dell’Amministrazione dovra’ fornire il certificato con il quale
l’Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale
classe e’ equiparato il proprio titolo di studio;
4) sono fatti salvi, ai sensi del suindicato art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i diplomi di laurea
in giurisprudenza e in scienze politiche o equipollenti, conseguiti
presso una Universita’ della Repubblica italiana o presso un Istituto
di istruzione universitaria equiparata, rilasciati secondo
l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle
sue disposizioni attuative;
f) avere l’idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia, cosi’ come previsto dal decreto ministeriale 30
giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita’ indispensabile per
l’espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva
dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e
l’astigmatismo misto;
5) idoneita’ all’attivita’ sportiva agonistica per l’atletica
leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta eccezione per quello di
cui al punto d), devono essere mantenuti sino alla data di nomina.
Art. 3
Casi particolari di esclusione
Non possono partecipare al concorso gli obiettori di coscienza
che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi dell’art.
636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche’ coloro che
hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al
concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati
all’immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
L’Amministrazione provvedera’ d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita’ morali e quello dell’idoneita’
fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche’ le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
sara’ disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo
della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti ed acquisiti nell’arco dell’intera
procedura concorsuale saranno raccolti presso il Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione
Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attivita’ concorsuali –
per le finalita’ di gestione del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del
candidato.
L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui all’art.
7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Direzione Centrale per le Risorse Umane.
Il responsabile del trattamento e’ il Direttore dell’Ufficio III
– Attivita’ concorsuali.
Art. 5
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it oppure sul sito
http://www.ripam.it/domandaonlinecommissari, seguendo le istruzioni
ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra’ provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta
iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova
preliminare ovvero della prima prova d’esame (nel caso in cui la
prova preselettiva non avesse luogo) per la successiva
sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata
l’indisponibilita’ del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il Ministero dell’Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le
Risorse Umane – Ufficio III – Attivita’ concorsuali – Via del Castro
Pretorio, n. 5, 00185 Roma.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
1 – il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
2 – la data ed il luogo di nascita nonche’ il codice fiscale;
3 – il possesso della cittadinanza italiana;
4 – il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero
il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5 – di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non
avere in corso procedimenti penali ne’ procedimenti amministrativi
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne’ che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,
dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’Autorita’ Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale penda un eventuale procedimento penale;
6 – a) il diploma di laurea specialistica o magistrale con
l’indicazione dell’Universita’ o Istituto che lo ha rilasciato, della
data di conseguimento e del codice della classe di laurea di
appartenenza;
b) ovvero, il diploma di laurea rilasciato secondo
l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle
sue disposizioni attuative, con l’indicazione dell’Universita’ o
Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, nonche’,
ove ricorrano le condizioni riportate nel precedente art. 2, lettera
e), punto 3, la classe di laurea specialistica o magistrale alla
quale il diploma di laurea viene equiparato con certificazione
rilasciata dall’Ateneo che lo ha conferito e da presentare su
richiesta dell’Amministrazione;
7 – la lingua straniera nella quale intendono eventualmente
sostenere la prova di esame, di cui al successivo art. 17 del
presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
8 – di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza
ammessi a prestare servizio civile, ai sensi del primo comma
dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, oppure
avere presentato apposita istanza di rinuncia allo status di
obiettore, ai sensi del terzo comma del sopracitato articolo;
9 – i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
Le domande dovranno, altresi’, contenere la precisa indicazione
del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali
successive variazioni del predetto recapito dovranno essere
comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane –
Ufficio III – Attivita’ concorsuali – Via del Castro Pretorio, n. 5,
00185 Roma.
Nelle domande dovra’ essere indicato l’eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza delle responsabilita’ penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui
all’art. 1, secondo comma lettere A), B) e C), dovranno farne
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
I candidati, in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che
intendono concorrere ai posti riservati di cui all’art. 1, secondo
comma lettera C), dovranno, altresi’, specificare la lingua, italiana
o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove
d’esame e consegnare la relativa certificazione prima delle stesse.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non assume alcuna
responsabilita’ per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne’ di eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.
Art. 6
Categorie dei titoli ammessi a valutazione
Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per
l’ammissione al concorso, fino a punti 9:
1) laurea specialistica/magistrale rilasciata da
un’istituzione universitaria statale o comunque riconosciuta in
conformita’ alla normativa vigente in materia;
2) diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di
corsi di aggiornamento e perfezionamento post lauream e/o master
rilasciati da istituzioni universitarie statali o, comunque,
riconosciute in conformita’ della normativa vigente in materia;
3) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione
universitaria o, comunque, riconosciuta in conformita’ della
normativa vigente in materia;
4) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di
professioni.
B) titoli professionali, fino a punti 15:
1) incarichi conferiti con provvedimenti dell’amministrazione
di appartenenza o di quella presso cui presta servizio, che non
rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un
rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare
competenza giuridica, amministrativa o tecnico-professionali o
l’assunzione di particolari responsabilita’;
2) pubblicazioni scientifiche in alcuna delle materie oggetto
delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti
in materia di stampa e che rechino un contributo apprezzabile alla
dottrina ovvero alla pratica professionale secondo quanto previsto
dall’art. 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.
I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Art. 7
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso ai ruoli
dei commissari, da costituirsi con decreto del Capo della Polizia –
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e’ presieduta da un
consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato
di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un
prefetto, ed e’ composta da due funzionari dei ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica
non inferiore a primo dirigente, nonche’ da due docenti universitari
esperti in una o piu’ delle materie su cui vertono le prove d’esame.
Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso e all’informatica, la Commissione esaminatrice,
limitatamente all’espletamento delle predette prove, e’ integrata da
un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della
Polizia di Stato esperto in informatica.
Art. 8
Prova preselettiva
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e
non sia inferiore a cinquemila, verra’ effettuata una prova
preselettiva, volta a determinare il numero dei candidati da
ammettere alle successive prove.
La prova e’ articolata in quesiti a risposta a scelta multipla,
diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto
penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto
costituzionale e diritto amministrativo.
I quesiti concernenti le sopraindicate discipline saranno
pubblicati quarantacinque giorni prima della prova preselettiva sul
sito Internet della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it, in
ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000.
Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica domanda
seguita da 5 risposte, delle quali una sola e’ esatta.
I quesiti hanno un grado di difficolta’ di 1, 2 e 3, in relazione
alla natura della domanda che e’ rispettivamente facile, di
difficolta’ media e difficile.
L’attribuzione del punteggio alle singole risposte e’
differenziato in rapporto al grado di difficolta’ della domanda.
Qualora il numero dei candidati lo richieda, l’espletamento della
prova preselettiva puo’ aver luogo in piu’ sedi decentrate a livello
regionale o interregionale.
In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione
esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede di espletamento della
prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con le modalita’
di cui ai commi 7 ed 8 dell’art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La votazione conseguita non concorre alla formazione del voto
finale di merito.
Art. 9
Svolgimento della prova preselettiva
La prova preselettiva e’ effettuata per gruppi di candidati
divisi per sedi, nei giorni e nell’ora che verranno pubblicati
successivamente.
Dopo l’ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova,
la Commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei
questionari gia’ selezionati automaticamente.
I questionari sono contenuti in confezioni individualmente
sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e’
autorizzata dalla Commissione.
E’ disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia
aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione
della Commissione.
I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e
di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
A ciascun candidato viene somministrato un questionario
contenente duecento quesiti con cinque risposte per ciascuno di essi,
vertenti sulle discipline indicate nell’art. 8, in ragione di
quaranta per ciascuna materia, con tempo massimo complessivo per le
risposte di duecentodieci minuti.
I questionari sono formulati come domande dirette cui deve
corrispondere una sola delle cinque risposte.
I quesiti da sottoporre ai candidati sono sorteggiati dalla
Commissione esaminatrice mediante procedura automatizzata, tenendo
conto dell’esigenza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di
difficolta’ delle domande.
A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale,
quelle di media difficolta’ il 50% e quelle difficili il 20%.
Art. 10
Diario prova preselettiva
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 12 marzo 2013 verra’ pubblicata la
data ed il luogo di svolgimento della prova preselettiva, nonche’
l’avviso della pubblicazione sul sito Internet della Polizia di Stato
(www.poliziadistato.it alla voce «concorsi») dei quesiti oggetto
della citata prova.
Tale comunicazione avra’ valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
Art. 11
Formazione della graduatoria
La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo
punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica,
utilizzando procedimenti di lettura ottica.
Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione
esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base
dei punteggi attribuiti alle risposte dei candidati.
La graduatoria e’ resa pubblica mediante consultazione sul sito
Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce
«concorsi»).
Dell’approvazione della graduatoria stessa e’ data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed Esami», che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 12
Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici ed attitudinali
Ai fini dell’ammissione alle prove scritte, saranno convocati, in ordine di graduatoria, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l’idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e nell’ora che saranno preventivamente comunicati, un numero sufficiente di candidati acche’ il numero degli idonei raggiunga le 400 unita’, pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso.
Tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati riconosciuti idonei entro i limiti dell’aliquota predetta saranno ammessi, in soprannumero, a sostenere le prove scritte.
Ai fini dell’accertamento delle prove di efficienza fisica, i candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove, da parte di una Commissione composta da un primo dirigente della Polizia di Stato che la presiede, da un medico della Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport, nonche’ da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – FF.OO. – con qualifica di coordinatore di “settore sportivo”. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
Parte di provvedimento in formato grafico
I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e
di certificato di idoneita’ sportiva agonistica in corso di validita’
per l’Atletica Leggera, secondo il decreto del Ministero della
Sanita’ del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni,
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva
Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita’ di medici
specializzati in medicina dello sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera’ la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la
conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati determinera’ un giudizio di non idoneita’, con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione
dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita’ nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti a successivi
accertamenti psico-fisici, a cura di una apposita Commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico che
la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da due
componenti scelti tra i docenti universitari, ovvero tra i dirigenti
medici del Servizio sanitario nazionale.
A tal fine, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame
clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovra’
presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non
anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli
accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al
presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con
particolare riferimento alle infermita’ pregresse o attuali indicate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il
candidato potra’ produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti
le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del
codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice
identificativo regionale:
1 – esame emocromocitometrico con formula;
2 – esame chimico e microscopico delle urine;
3 – creatininemia;
4 – gamma GT;
5 – glicemia;
6 – GOT (AST);
7- GPT (ALT);
8 – HbsAg;
9 – Anti HbsAg;
10 – Anti Hbc;
11- Anti HCV.
Il giudizio di idoneita’ o di non idoneita’ espresso dalla
Commissione medica e’ definitivo e comporta, in caso di non
idoneita’, l’esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.
Art. 13
Accertamenti attitudinali
I candidati riconosciuti idonei alla visita fisica e psichica
verranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione
di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del
ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro
appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato, in possesso dell’abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale.
Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attivita’ di
polizia. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
Su richiesta del selettore la Commissione puo’ disporre la
ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano
risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio,
questo e’ ripetuto in sede collegiale. L’esito delle prove viene
valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneita’.
Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti
pubblici o privati specializzati.
Il giudizio di idoneita’ o di non idoneita’ riportato in tale
accertamento e’ definitivo e comporta, in caso di non idoneita’,
l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 14
Prove d’esame
I candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano
risultati idonei alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
fisici, psichici ed attitudinali saranno ammessi a sostenere le prove
scritte d’esame di cui all’art. 17 del presente bando.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami» del 14 maggio 2013 verra’ data
comunicazione delle sedi e del calendario di svolgimento delle prove
scritte.
Tale comunicazione avra’ valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
Durante la prova preliminare e le prove scritte d’esame non e’
permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione
esaminatrice.
E’ vietato ai concorrenti di portare carta da scrivere, appunti,
libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni
cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati.
Gli elaborati relativi alle prove scritte d’esame debbono essere
scritti, a pena di nullita’, esclusivamente su carta portante il
timbro d’ufficio e la firma di un membro della Commissione
esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
Ai candidati e’ consentito soltanto, durante lo svolgimento delle
prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto
senza note ne’ richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche’ i
dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai
concorrenti all’atto dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati
dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema
e’ escluso dal concorso.
Art. 15
Richiesta titoli
I candidati ammessi a sostenere le prove scritte d’esame di cui
all’art. 17 del presente bando dovranno consegnare, inderogabilmente,
il giorno della prima prova d’esame la documentazione inerente
l’eventuale possesso dei titoli di cui all’art. 6.
La valutazione dei titoli di cui al presente articolo verra’
effettuata nei confronti dei candidati che saranno ammessi a
sostenere la prova orale.
Nell’ambito delle categorie di cui all’art. 6 del presente bando,
la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della
correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i
criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi
punteggi.
Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli
sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono
sommati tra loro. Il totale cosi’ ottenuto costituisce il punteggio
di merito attribuito dalla commissione stessa.
Art. 16
Diario ulteriori prove
Nel caso non ricorrano le condizioni di cui all’art. 8 del
presente bando e non abbia luogo la prova preselettiva, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 19 marzo 2013 verranno resi noti la data ed
il luogo delle prove scritte e verranno date comunicazioni in ordine
agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali.
Tale comunicazione avra’ valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
Art. 17
Materie d’esame
Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a
diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza;
diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto
processuale penale.
Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti:
diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione;
ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; nozioni di
medicina legale; nozioni di diritto internazionale; lingua straniera
prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando;
informatica.
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
in una traduzione (senza l’ausilio del dizionario) di un testo ed in
una conversazione. La prova orale di informatica e’ diretta ad
accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello
sufficiente di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu’ diffuse, in linea con gli standard
europei.
Art. 18
Ammissione alla prova orale
Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano
riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove.
La Commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due
elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
non procede all’esame dell’altro.
L’ammissione al colloquio, con l’indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, sara’ comunicata al candidato almeno trenta
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
Il colloquio non si intendera’ superato se il candidato non avra’
ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi.
Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera’
l’elenco dei candidati ascoltati, con l’indicazione del voto da
ciascuno riportato.
L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, e’ affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del
Ministero dell’Interno.
Art. 19
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere l’eventuale prova preliminare, la
prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, le prove scritte o la prova orale, comporta la sua
esclusione di diritto dal concorso.
Art. 20
Presentazione dei documenti
I candidati che hanno superato le prove d’esame sono invitati a
far pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine
perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che
danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di
preferenza nella nomina, gia’ indicati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 21
Graduatoria
Espletate le prove d’esame, la Commissione forma la graduatoria
di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati; tale votazione e’ data dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del
punteggio attribuito ai titoli.
La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori
saranno effettuate secondo le norme e con le riserve dei posti
previste dall’art. 1 del presente decreto, nonche’ secondo le
disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 22
Approvazione graduatoria
La graduatoria del concorso e’ approvata con apposito decreto del
Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione
all’impiego.
A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella
graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione
Centrale per le Risorse Umane – Servizio Dirigenti, Direttivi ed
Ispettori, entro il termine perentorio di un mese, decorrente dal
primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti
i sottoelencati stati e qualita’ personali:
a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per reati
non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio, di cui all’art. 2, lett.
e), del presente bando;
f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei
confronti degli obblighi di leva.
Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati
Commissari ed immessi in servizio, nell’ordine della graduatoria.
Art. 23
Termine consegna documenti
I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine
stabilito dal precedente art. 20 non saranno valutati ai fini del
presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con
qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo
mese di servizio, come stabilito dal precedente art. 22, il mancato
completamento della documentazione o l’omessa regolarizzazione della
stessa, entro trenta giorni dal ricevimento dell’apposito invito,
implicano la decadenza dalla nomina.
Art. 24
Pubblicazione della graduatoria
Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del personale del Ministero dell’Interno e di tale pubblicazione
verra’ data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per il ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso al
Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 25
Status dei vincitori
I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione del
Ministero dell’ Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile
o militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Art. 26
Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo dei commissari
I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso di formazione della durata di due anni di cui all’art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, finalizzato anche al conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo.
Al termine del corso di formazione i commissari capo saranno assegnati ai servizi d’Istituto presso gli uffici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ad esclusione degli Uffici Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e degli uffici situati nelle province in cui risiedono alla data del presente bando, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
L’assegnazione e’ effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, nell’ambito delle sedi indicate dall’Amministrazione.
I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettera C, verranno assegnati come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami».
Roma, 30 gennaio 2013
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli
Allegato
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