Concorsi / Per 53 allievi ufficiali nella Guardia di Finanza

a cura di Caterina Foresta

 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (4 febbraio 2013)

 

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 53 allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 113° corso dell’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2013/2014. (GU n.1 del 4-1-2013)

 

IL COMANDANTE GENERALE

 

Visto l’art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

 

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

 

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

 

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;

 

Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

 

Visto l’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

 

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;

 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

 

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche’ norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;

 

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l’art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;

 

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneita’ al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;

 

Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»;

 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

 

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

 

Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza»;

 

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

 

Vista la convenzione tra l’Universita’ degli studi di Bergamo, l’Universita’ degli studi di Milano «Bicocca» e l’Universita’ degli studi di Roma «Tor Vergata» con l’accademia della Guardia di finanza, datata 20 dicembre 2001;

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

 

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita’ di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche’ le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;

 

Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorita’ gerarchiche del Corpo;

 

Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

 

Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»;

 

Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari:

 

a cinque unita’, in favore dei candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

 

a tre unita’, in favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66/2010;

 

Considerata l’opportunita’ di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche’ la copertura dei posti messi a concorso;

 

Determina:

 

Art. 1

 

Posti a concorso

 

1. E’ indetto per l’anno accademico 2013/2014 un pubblico concorso per esami per l’ammissione di cinquantatre allievi ufficiali del «ruolo normale» al primo anno del 113° corso dell’accademia della Guardia di finanza.

 

2. Dei suddetti cinquantatre posti:

 

a) cinque sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’art. 2, ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

 

b) tre sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’art. 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

 

3. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria unica di merito.

 

4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta’ di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’autorita’ di Governo, nonche’ di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili.

 

5. Lo svolgimento del concorso comprende:

 

a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);

 

b) una prova scritta di cultura generale;

 

c) accertamento dell’idoneita’ psico-fisica;

 

d) una prova di efficienza fisica;

 

e) un tirocinio, della durata didiciotto giorni, durante il quale sono effettuati:

 

1) la visita medica di controllo;

 

2) l’accertamento dell’idoneita’ attitudinale;

 

f) tre prove orali;

 

g) una prova facoltativa di una lingua straniera;

 

h) una prova facoltativa di informatica;

 

i) una visita medica di incorporamento.

 

6. Il corso di accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualita’ di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).

 

7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

 

Redazione

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