Carenza e incapienza di leggi sui Rom

Le minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano sono salvaguardate, a partire dal 1948, dalla Costituzione della Repubblica: l’art. 6 in particolare dichiara esplicitamente che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Non esiste però alcuna norma che riconosca e difenda le popolazioni Rom come “minoranza etnico-linguistica”, in quanto la legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” tiene conto di quattro criteri: etnico, linguistico, storico e la localizzazione in un territorio definito, l’ultimo dei quali non è applicabile alla popolazione zingara. Attualmente, gli Zingari sono regolarmente iscritti, possono avere regolari licenze di commercio (anche se trovano ostacoli burocratici), di spettacolo viaggiante e di artigianato; frequentano la scuola (se lo vogliono); infine, godono ordinariamente dell’assistenza sanitaria ordinaria.


Zingari
Foto di Mario Giacomelli, 1958

Gli Organismi europei (Consiglio d’Europa, Parlamento europeo, OSCE) richiedono da tempo la tutela della minoranza zingara. Queste raccomandazioni, e in particolare le Risoluzioni del Consiglio d’Europa, sono state recepite da molte Regioni (Veneto, Lazio, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, Marche) che hanno emanato, a partire dal 1984, apposite leggi a difesa dei Rom, dei Sinti e della loro cultura. In tutte queste leggi, il diritto al nomadismo viene enunciato come elemento culturalmente fondante. Ciò comporta disposizioni specifiche per la creazione di aree di sosta e di transito appositamente attrezzate e per il loro finanziamento. Inoltre prevedono interventi atti a migliorare, nel rispetto delle caratteristiche etnico-culturali, le loro condizioni di vita riguardo alla sanità, all’abitazione, all’istruzione e al lavoro.


Due ragazzine rom
Ecn.org

Relativamente alla questione sanitaria, le norme di settore prevedono per gli stranieri regolarmente soggiornanti (compresi gli zingari) la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il comma 1 dell’art. 3, che evidenzia l’uguaglianza formale di ciascun cittadino di fronte alla legge, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche, viene infatti integrato dal comma 2 dello stesso articolo, che enuncia il principio dell’uguaglianza sostanziale: oltre all’obbligo di trattare tutti nella stessa maniera, anche quello di rendere sostanzialmente uguali posizioni di partenza disuguali, attraverso l’adozione degli strumenti legislativi ed amministrativi del caso.

Popolo pacifico, con severe regole che sanzionano i comportamenti scorretti e offensivi perfino con l’espulsione dalla famiglia, gli zingari non hanno il reato nel sangue (come qualche politico vorrebbe far credere): costretti a vivere in condizioni disumane, in campi privi dei servizi indispensabili , senza risorse e senza lavoro, si umiliano nel praticare lo sfruttamento dei minori, l’accattonaggio, il furto. Tanto duramente condannati dagli italiani, come se fossero attività a loro gradite. Spinti a delinquere pur di sopravvivere, sono spesso oggetto di aggressioni e pregiudizi.


“Fuori gli zingari”
Scritta su un muro della Polonia

Tuttavia non siamo i soli ad eccellere per mancanza di ospitalità: nell’Europa dell’allargamento il diritto alla libera circolazione e il diritto di asilo sembrano non valere per i Rom. Con l’allargamento ad Est dell’Unione Europea, i circa quattro milioni di Rom residenti nei nuovi stati membri sono improvvisamente diventati un pericolo sociale. Ma anche loro, i Rom, hanno motivo di essere preoccupati: un rapporto del 2006 della commissione per i diritti umani dell’ONU mostra “profonda preoccupazione per le discriminazioni e le violenze subite dai Rom”. La commissione europea, poi, parla di “rischio di essere vittima di violenze e di pratiche discriminatorie nella scuola” in Repubblica Ceca [2], “buone intenzioni” ma limitati risultati in Polonia, “violenze a sfondo razziale” in Slovacchia. L’Unione fa pressione sui futuri Stati membri, ma quando l’adesione è ormai ottenuta queste pressioni perdono incisività.

Ci sarebbero delle scelte in grado di migliorare l’accoglienza e integrazione: ricerca di nuove microaree più sicure e dignitose, misure più appropriate per l’inserimento dei bambini nelle scuole, piani sperimentali di avviamento al lavoro. Ma tutto sta nella volontà politica, e soprattutto nella mentalità e nell’atteggiamento della popolazione ospitante: gli zingari devono essere spinti a parlare in prima persona, ad essere presenti là dove si discute o si decide della loro sorte, ad affermare la propria dignità e unità di popolo al di là di ogni suddivisione in gruppi.

Queste le principali modifiche che il Decreto Legge 1 novembre 2007, n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza”, firmato da Napolitano, Prodi, Amato e Mastella, ha apportato al precedente Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”. Nella colonna di sinistra della tabella sottostante sono riportati gli articoli e i commi del d.lgs. originario, in quella di destra gli stessi articoli e commi come si possono leggere dopo le modifiche.

Decreto Legislativo
6 febbraio 2007
Decreto Legge
1 Novembre 2007

Art. 20
Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico

Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

Comma 5
I cittadini dell’Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,…

I cittadini dell’Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,…

Comma 8
Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed e’ nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.

Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed e’ nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.

*
Art. 21 Comma 2-bis
Qualora il cittadino dell’Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al comma 2, è punito con l’arresto da un mese a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro.

Art. 22. Comma 7
Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all’esito dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.

Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all’esito dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Comma 8
Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e’ stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e’ consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine e alla sicurezza pubblica. L’autorizzazione e’ rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell’interessato.

Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell’interessato.

* Il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 all’articolo 21 non aveva un comma 2-bis, aggiunto solo adesso.

articolo ripreso dal sito www.megaronline.org

Filippo Marano

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