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IMPUGNATI GLI ARTICOLI 11 E 12, IL GOVERNO REGIONALE STOPPATO. E ADESSO?
Bocciata la mini riforma del Governo Crocetta nel settore forestale. Impugnati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, prefetto Carmelo Aronica, gli articoli 11 e 12 della legge di stabilità regionale, nellambito dellimpugnativa che ha riguardato il settanta per cento degli articoli che costituiscono la manovra finanziaria.
Riportiamo il testo dellottavo comma dellarticolo 11 impugnato:
È fatto divieto alle società ed agli enti di cui al comma 7 di esternalizzare servizi per i quali può essere utilizzato il personale del bacino dei forestali.
Il commissario dello Stato ha ‘bocciato’ il progetto dellesecutivo regionale di estendere lutilizzo dei lavoratori forestali in altri ambiti attraverso convenzioni stipulate tra lAzienda foreste demaniali e le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali come dispone il comma 7 del citato articolo.
Non a caso è stato impugnato anche il quinto comma dellarticolo 12 della legge di stabilità laddove prevede proprio lampliamento delle funzioni da parte del personale forestale fino alle attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, con un previsione, però, di soli 180 milioni di euro. Una copertura finanziaria assolutamente insufficiente per garantire le giornate lavorative previste per legge e riguardanti le fasce di garanzia. Se si pensa che il fabbisogno minimo è di circa 230 milioni di euro, come si può pensare di utilizzare gli operai forestale per altre mansioni in aggiunta alle giornate lavorative previste per legge senza stanziare unadeguata copertura finanziaria?
Riportiamo a maggiore chiarimento il testo del quinto comma dellarticolo 12 impugnato dal Commissario dello Stato, Prefetto Carmelo Aronica:
Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l’espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per lesercizio finanziario 2014 la spesa complessiva nel limite massimo di 180.000 migliaia di euro.
Lo stop è arrivato anche sul rimborso chilometrico. Non ha convinto il commissario dello Stato la scrittura del testo che stabiliva un taglio netto al rimborso collegato ad una diversa riorganizzazione del lavoro difficilmente attuabile in concreto. Senza tenere conto che larticolo sarebbe stato introdotto dal Governo regionale senza un accordo sindacale e in violazione di quanto previsto dal Contratto collettivo di lavoro della categoria.
Riportiamo il testo di riferimento del sesto comma:
I lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all’articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. Qualora lamministrazione non provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro, il rimborso chilometrico di cui all’articolo 54 del Ccnl degli addetti di cui al comma 5 non può superare l’importo calcolato su una distanza di 15 chilometri.
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