Ars/ La Finanziaria regionale 2014 articolo per articolo: il ‘buco’ dei residui attivi

MA IL VERO PROBLEMA E’ IL BILANCIO DOVE, COME HA STIGMATIZZATO NEI GIORNI SCORSI IL CAPOGRUPPO DEL PARTITO DEI SICILIANI-MPA, ROBERTO DI MAURO, C’E’ UN ‘BUCO’ DI CIRCA 500 MILIONI DI EURO

Domani Sala d’Ercole dovrebbe iniziare il dibattito sulla legge Finanziaria.  Oggi noi pubblicheremo tutti gli articoli di questo disegno di legge per dare modo ai nostri lettori di verificare personalmente cosa la politica siciliana sta combinando. Lo facciamo con qualche premessa.
Come scriviamo dall’aprile dello scorso anno – cioè da quando il Parlamento siciliano iniziava a discutere Bilancio e Finanziaria 2013 – va in scena un’anomalia, a nostro avviso estremamente grave: il Bilancio contiene solo le voci di spesa obbligatoria (stipendi, pensioni, rate di mutui, sanità, eccetera), mentre tutti i settori dell’Amministrazione regionale (Agricoltura, Attività produttive, Ambiente, Lavori pubblici e infrastrutture, spese per i Comuni e le Province, Precari, eccetera) sono stati inseriti in Finanziaria.
Come abbiamo segnalato subito, il Bilancio regionale 2014 contiene una seconda anomalia: a fronte di un prelievo dello Stato, che si dovrebbe attestare intorno al miliardo-miliardo e 200 milioni di euro, si ipotizza un rientro, da Roma, di 500 milioni di euro. Si tratta di un’ipotesi aleatoria che viene inserita tra le poste di entrata.
Da quest’anomalia si ricavano due ipotesi di manovra: una con i 500 milioni di euro che entrerebbero da Roma; e una seconda senza i 500 milioni di euro (che Roma non darebbe).
La vera manovra è la seconda e non la prima. Ciò significa che, rispetto al 2013, interi settori dell’Amministrazione regionale subirebbero, in Finanziaria, tagli che oscillerebbero dal 40 al 60 per cento.
Precisiamo che, in tanti anni che ci occupiamo di politica regionale, non abbiamo mai visto una manovra del genere. A questo punto, sarebbe stato più serio fare quello che ha fatto il Governo di Raffaele Lombardo nel 2012, quando nella manovra venne inserito un mutuo da oltre 500 milioni di euro per spesa corrente. Poi, è noto, l’ufficio del Commissario dello Stato impugnò questo prestito con la motivazione – assolutamente ineccepibile – che una pubblica amministrazione non può contrarre mutui per pagare la spesa corrente (è il motivo per il quale il prestito da un miliardo di euro che il Governo regionale vorrebbe far contrarre alla Regione per pagare ‘strani’ debiti, se si materializzerà, verrà impugnato dall’Ufficio del Commissario dello Stato, che non potrebbe certo utilizzare due pesi e due misure).
Detto questo, prima di passare all’esame della Finanziaria regionale 2014, non possiamo non dire che a noi, il ricorso a questa ‘doppia contabilità’ nella legge di Bilancio 2014 – i 500 milioni di euro che appaiono e scompaiono – ci sembra un metodo proditorio e truffaldino per aggirare l’impugnativa del Commissario dello Stato. Con la probabile ‘sponda’ romana che dovrebbe ‘addomesticare’ l’ufficio del Commissario dello Stato ‘pregandolo’ di non impugnare un Bilancio 2014 sostanzialmente falso. Tesi alla quale noi non vogliamo credere.

Ma andiamo alla Finanziaria 2014. Cominciamo con i primi tre articoli. Dove si prospetta una manovra sui residui attivi, cioè sui crediti incerti – se non inesigibili – della Regione. Si tratta di un ‘buco’ di circa 3 mila miliardi di euro. Su questo tema, lo scorso anno, subito dopo l’approvazione della manovra 2013, è intervenuta la Corte dei Conti. Invitando la Regione a costituire una sorta di ‘Fondo rischi’ per mettere al riparo la Regione da questo enorme ‘buco’ finanziario.
La Regione ha ottemperato solo in minima parte alle indicazioni della Corte dei Conti. Anzi, quest’anno, ha fatto di più: ha ridotto del 50 per cento le regolazioni contabili, che sono particolari fondi di riserva, portandoli da 700 a 350 milioni di euro.
La manovra di quest’anno, come potete leggere sotto, interviene solo su una parte dei residui attivi (quelli degli ultimi 5 anni).

Art. 1.

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l’anno 2014 è determinato in termini di compe-tenza in 226.035 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legisla-zione vigente, è determinato per l’anno 2015 un saldo netto da impiegare pari a 272.366 migliaia di euro e per l’anno 2016 un saldo netto da impiegare pari a 253.848 migliaia di euro.

3. L’ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell’esercizio finanziario 2014, in 330.000 migliaia di euro.

Art. 2.

Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2014, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei Comuni di cui all’articolo 6, comma 6, per un ammontare complessivo pari a 60.000 migliaia di euro.

Art. 3.

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio

1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2012 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio 2013, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che vengono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2013. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio finanziario 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2013, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all’individuazione delle somme da elimi-nare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2012 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 2011, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2013 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appal-to.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che vengono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

7. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ragioniere generale della Regione vengono individuati e iscritti in apposito elenco gli impegni di parte corrente e di parte capitale assunti nel corso del 2013 per i quali siano venuti meno le ragioni dell’obbligazione, ferme restando le disposizioni previste dal comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e che hanno concorso alla formazione dei residui per il suddetto anno.

8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 7, le ammini-strazioni interessate devono dimostrare l’effettiva esigenza della conservazione dei residui di cui al comma 7 e formulare una proposta di conservazione degli stessi con un limite, comunque, non superiore al 40 per cento. I residui non conservati vengono cancellati e iscritti in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

9. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da emanare entro il 31 maggio 2014, sono individuati e cancellati dal bilancio, per una misura non superiore a quella delle somme eliminate ai sensi del comma 8, i residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni, per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato il venir meno della sussistenza delle ragioni del credito e il basso tasso di riscuotibilità.

10. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l’obbligo della Regione e sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Continua

 

Redazione

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