IN QUESTA PARTE DEL DISEGNO DI LEGGE, OLTRE ALLA DOPPIA CONTABILITA’, C’E’ LA PARTE CHE RIGUARDA GLI ENTI LOCALI. SI PROFILA UNA SECONDA SCONFITTA DEL GOVERNO SULLE PROVINCE?
In questa parte della Finanziaria – con riferimento all’articolo 4 – va in scena la cosiddetta “Doppia contabilità”: con i soldi di Roma che appaiono e scompaiono. Un’assurdità.
Art. 4.
Accantonamenti tributari
In questa parte della Finanziaria va in scena la cosiddetta “Doppia contabilità”: con i soldi di Roma che appaiono e scompaiono.
1. Al fine di garantire il concorso alla finanza pubblica nazionale, posto a carico della Regione per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 dalle vigenti disposizioni nazionali, gli accantonamenti tributari previsti nellapposito fondo per il concorso regionale agli equilibri di finanza pubblica sono rideterminati, al netto delle somme di cui al comma 2, in 148.004 migliaia di euro per l’anno 2014, in 579.004 migliaia di euro per l’anno 2015 e 679.004 migliaia di euro per l’anno 2016.
2. La quota delle risorse assegnate per interventi da realizzare nellambito della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinata per lesercizio 2014 alla parziale copertura del concorso alla finanza pubblica, posto a carico della Regione per il medesimo esercizio finanziario, in attuazione del comma 8 dellarticolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e dellarticolo 6 della legge regio-nale 9 maggio 2013, n. 9, è incrementata dellimporto di 260.000 migliaia di euro.
3. Allarticolo 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 la cifra 679.784 è rideterminata in 148.004 e la cifra 819.314 è rideterminata in 579.004.
4. Nelle more della definizione, in sede di intesa tra Stato e Regione, del contributo regionale al concorso alla finanza pubblica nazionale, le autorizzazioni di spesa riepilogate nella colonna A dellAllegato 2 sono ridotte degli importi indicati nella colonna B del medesimo allegato.
5. Qualora in sede di intesa fosse determinato un concorso alla finanza pubblica superiore a quello stabilito al comma 1, il ripristino dellautorizzazione di spesa ridotta ai sensi del comma 4 è operato mediante apposito disegno di legge di variazioni di bilancio da presentare entro il 31 maggio 2014.
6. In caso di minore concorso alla finanza pubblica stabilito in sede di intesa rispetto a quello stabilito al comma 1, la riduzione dellautorizzazione di spesa di cui al comma 4 è rimossa ed i minori oneri a carico del bilancio regionale sono destinati ad in-crementare il fondo di cui allarticolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727).
7. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dallapplicazione del comma 6.
CAPO II
Disposizioni in materia di entrate
Art. 5.
Modifiche e integrazioni di norme in materia di entrate
1. Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni allattività di accertamento tributario, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la quota di cui all’articolo 8, comma 13, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è elevata al 100 per cento.
2. Allarticolo 13, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 sostituire le parole 20 per cento con 13 per cento.
Per capire cosa scrivono bisogna andare a leggere la legge regionale n. 9 del 2013.
3. Le tasse sulle concessioni regionali cui sono assoggettate le autorizzazioni, licenze, abilitazioni o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tabelle di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, si intendono estese alle Segnalazioni certificate di inizio attività – SCIA, di cui alle vigenti di-sposizioni statali e regionali in materia.
4. All’articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: ovvero mediante versamento diretto, anche attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell’Istituto cassiere della Regione siciliana..
5. Alla legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, allarticolo 10 i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
4. Nelle more dellemanazione del regolamento di cui al comma 2, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dellImposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può proseguire nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente attraverso la stipula di apposita convenzione non onerosa con lAgenzia delle entrate.
5. Per il periodo dimposta successivo al 31 dicembre 2013 e non oltre il periodo di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale previsto dal comma 2, la Regione per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni di cui allarticolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per laccertamento e la riscossione dellimposta regionale IRAP, nonché per il relativo contenzioso, si avvale dei competenti organi statali nelle more della stipula della convenzione di cui al comma precedente..
CAPO III
Disposizioni in materia di enti locali.
Questa parte della Finanziaria annuncia la scomparsa di circa 200 Comuni. Di fatto, al di là delle formule linguistiche utilizzate, la Regione abolisce il Fondo per le Autonomie locali che, fino a due anni fa, ammontava a circa 900 milioni di euro all’anno.
Al posto del Fondo per le Autonomie locali ai Comuni viene corrisposta una maggiorazione dell’Irpef, calcolata con metodi cervellotici. L’obiettivo, lo ribadiamo, è l’eliminazione fisica di circa 200 Comuni con meno di 5 mila abitanti. Questi Comuni – a meno che non intervengano novità – verranno sbaraccati per mancanza di soldi.
Questa parte della Finanziaria, nell’idea del Governo, dovrebbe preparare la strada all’introduzione delle tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina che, nella realtà, ‘inghiottirebbero’ i Comuni vicini per provare a risanare i propri bilanci. I centri inglobati dalle tre città metropolitane, al di là delle balle che si raccontano, si trasformerebbero in squallide periferie.
Questa parte della Finanziaria è anche prodromica alla finta applicazione dell’articolo 15 dello Statuto. L’obiettivo del Governo è quello di imporre dall’alto i consorzi di Comuni, che non sarebbero “liberi”, come recita l’articolo 15 dello Statuto, ma – per l’appunto – imposti dalla Regione. Una truffa legislativa.
Non meno truffaldino è l’articolo 7 che leggerete sotto. Dove il Governo ignora il voto d’Aula di qualche giorno fa, che ha dato un’indicazione precisa: il ripristino degli organi elettivi delle Province: Presidente e Consiglio provinciale. Il Governo non solo ieri ha nominato i nuovi commissari delle Province contravvenendo al voto d’Aula, ma insiste con la soppressione delle Province.
L’Assemblea regionale siciliana, con l’articolo 6 e l’articolo 7 ha due grandi possibilità: ripristinare il Fondo per le Autonomia locali, salvando gli oltre 200 Comuni con meno di 5 mila abitanti; e ‘bocciando’ l’articolo 7, per ribadire la volontà già espressa da Sala d’Ercole: ovvero il ritorno alla gestione ordinaria delle Province.
Art. 6.
Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai Comuni
1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei Comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai Comuni sono calcolate in ciascun anno applicando unaliquota di compartecipazione al gettito dellimposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nellultimo anno precedente l’esercizio di riferimento. L’aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l’ammontare dell IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato viene ripartito tra i singoli Comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo delladdizionale comunale allIRPEF. Ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A decorrere dalla stessa data è soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui allarticolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
2. Al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all’IRPEF venga destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma successivo, del gettito della compartecipazione all’IRPEF attribuito a cia-scun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte.
3. Con decreto dellAssessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per leconomia, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali sono stabilite entro il 30 aprile di ciascun anno laliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i Comuni e, per ciascun Comune, le quote di spettanza del già menzionato Fondo sulla base dei seguenti criteri:
a) dimensione demografica;
b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia, che per i comuni piccoli e montani garantisca risorse di parte corrente non inferiori al 97 per cento dell’anno precedente;
c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dellIRPEF e dellIMU;
d) ubicazione in isole minori;
e) esigenze di spesa per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;
f) rispetto dei fabbisogni standard nella gestione degli asili nido e nellerogazione dei servizi di polizia municipale;
g) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria;
h) verifica delle risorse regionali umane, strumentali e finanziarie a qualsiasi titolo già assegnate o comunque riferibili ai singoli Comuni.
i) capacità di riscossione;
l) percentuale emersione evasione fiscale;
m) azioni per ridurre limpronta ecologica attraverso misure ed interventi quali efficienza energetica, acquisti verdi;
n) azioni per ridurre linquinamento atmosferico promuovendo politiche di mobi-lità sostenibili quali car-sharing, bike-sharing, car-pooling, piedibus;
o) corretta gestione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata porta a porta in una politica che aspira al traguardo rifiuti zero.
4. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; lerogazione dellultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dellanno successivo a quello di competenza. Liscrizione in bilancio dellassegnazione in favore dei Comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul Fondo perequativo per i Comuni diverse da quelle disposte con il presente articolo.
6. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio è istituito il Fondo per investimenti dei Comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per lanno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 60.000 migliaia di euro.
7. Il Fondo per investimenti viene ripartito tra i Comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.
8. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui allarticolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404. Per le finalità di cui allarticolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 6.
9. Per lanno 2014 è autorizzata la spesa di 15.000 migliaia di euro per il finanziamento degli interventi di cui allarticolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui allarticolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata, per lesercizio finanziario 2014, lulteriore spesa di 16.900 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1 – Capitolo 182519).
11. I Comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendono evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate dagli stessi enti locali e dalle province regionali ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale, formalizzando entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita richiesta di anticipazione finanziaria ai sensi della predetta legge. Il contributo viene assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun ente in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo viene revocato e acquisito allentrata del bilancio. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.
12. La Regione, con la legge di assestamento al bilancio della Regione per lesercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salva-guardare gli equilibri finanziari dei Comuni.
13. Le risorse di cui al comma 2 sono utilizzate in via prioritaria per le finalità di cui alla lettera g) del comma 3 entro il limite di spesa, per il corrente esercizio finanziario di 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri.
Art. 7.
Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle Province
1. Per lanno 2014, al fine di garantire il funzionamento delle Province è autoriz-zato un contributo di parte corrente di 10.000 migliaia di euro.
2. Con decreto dellAssessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvede al riparto del contributo di cui al comma 1, destinandolo prioritariamente alle province regionali per le spese dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili, nonché per garantire il diritto allo studio, il funzionamento dei consorzi universitari e il pagamento degli emolumenti del personale.
3. La Regione, con la legge di assestamento al bilancio della Regione per lesercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salva-guardare gli equilibri finanziari delle Province.
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