Al Senato un atto ispettivo per fare ordine nel settore dei corsi per operatori tecnici subacquei

da Manos Kouvakis
direttore del Cedifop
riceviamo e volentieri pubblichiamo

Era nell’aria da parecchio tempo e alla fine al Senato della Repubblica è stato presentato dal Senatore Francesco Aracri l’Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02769, Pubblicato il 7 ottobre 2014, nella seduta n. 324, indirizzato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120 ).

Obiettivo: sottolineare che ci sono dei percorsi formativi, realizzati in alcune regioni del nostro Paese, per Ots (Operatore tecnico subacqueo) che non hanno le caratteristiche previste dalla legislazione italiana per essere accettati dalle varie Capitanerie di Porto sul territorio nazionale per l’iscrizione al Registro Sommozzatori, secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 (“Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale “). Vi sono certificazioni rilasciate a seguito di corsi realizzati in 17 giorni con inclusi gli esami finali o, addirittura, corsi di 4 week-end; certificazioni che non vengono repertoriate e registrate presso un ente pubblico, ma recano solo la firma di un rappresentate dell’ente o di un assessore provinciale che li sigla in data successiva allo svolgimento degli esami all’interno dell’ente…

Specifica il Senatore Aracri nel suo Atto di Sindacato Ispettivo che “la certificazione di Operatore tecnico subacqueo, o Ots, con relativa iscrizione al registro sommozzatori presso una Capitaneria di porto rappresenta l’appartenenza ad una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane per prevenire l’esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del Codice penale (“Abusivo esercizio di una professione”) che recita: ‘Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro’, e dall’articolo 110 del Codice penale, rubricato ‘Pena per coloro che concorrono nel reato’ che recita:’Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti’. Quest’ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale…”.

In conclusione si chiede l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche presso le Capitanerie di Porto sul territorio nazionale per le dovute verifiche del caso, e in particolare, si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all’annosa questione inerente alla certificazione di “operatore tecnico subacqueo”;

se intenda effettuare dei controlli specifici, per la verifica e l’individuazione di chi sia iscritto al registro senza una documentazione formativa legittima, volti a contrastare le iscrizioni illecite;

se voglia provvedere all’emanazione di una circolare esplicativa, indirizzata a tutte le Capitanerie di porto, per la regolamentazione delle nuove iscrizioni e il controllo dei requisiti di chi è già iscritto nel rispettivo registro sommozzatori…”.

La Legge quadro del 21 dicembre 1978, n. 845 (in materia di formazione professionale) specifica che al termine dei corsi di formazione professionale, volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l’accertamento dell’idoneità conseguita. Tali prove finali, devono essere svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi.

Naturalmente corsi della durata di alcuni giorni, senza il controllo degli organi dello Stato/Regioni non possono mai essere conformi con queste indicazioni, anche perché senza un controllo degli organi ispettivi, durante le attività formative che devono essere dotate di registri di presenza/assenza vidimati dagli organi regionali e la partecipazione di un funzionario pubblico nella commissione di esame finale, che convalida la successiva registrazione dell’attestato presso un ente pubblico, essi sono dei semplici “brevetti” e non “attestati di qualifica professionale” come prescrive il DM del 13/01/1079.

Si sottolinea che le scuole hanno la facoltà di realizzare questi corsi (purché non riportino sul documento rilasciato a fine percorso dichiarazioni fuorvianti sulla validità di esso), ma sono le Capitanerie di Porto che non dovrebbero accettare tale documentazione senza approfondire la validità e regolarità del percorso formativo effettuato dal richiedente l’iscrizione al Registro Sommozzatori.

La Regione Sicilia, che è una Regione a Statuto speciale – Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” – è l’autorità competente in materia di formazione professionale sul territorio siciliano, per il rilascio degli attestati di qualifica professionale, e subordina le attività formative ai controlli degli organi ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Ufficio Provinciale del Lavoro (U.P.L.), e ogni corso di qualifica professionale si conclude con un Esame finale innanzi una Commissione esaminatrice istituita con Decreto emanato dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. Gli attestati rilasciati vengono repertoriati e vidimati dal C.P.I. dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione siciliana, e riportano il numero di registrazione dell’attestato presso un ufficio pubblico (Centro per l’Impiego dell’Assessorato del Lavoro), la data e il timbro della regione Sicilia/Italia.

Vista l’importanza dell’argomento, l’Italia, che è fra i Paesi più importanti in Europa per sviluppo costiero e anche all’estero (vedi Eni spa) nel settore delle attività di subacquea industriale, è fondamentale dare segnali precisi e coerenti, laddove esiste una grande confusione a discapito della sicurezza e professionalità degli operatori del settore.

Accogliamo con speranza l’atto ispettivo del senatore Aracri, sperando che abbia un seguito, come richiesto, da parte del Ministero e si regolamenti l’attività formativa di questo settore che porterà sicuramente benefici all’intera categoria.

 

Redazione

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