IL PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA LE DEFINISCE UNA “CARICATURA DI FAMIGLIA”, MA LA CASSAZIONE SEMPRE PIU’ SPESSO ESPRIME PARERI FAVOREVOLI ALLA RICONOSCIBILITA’
di Silvano Bartolomei
La civiltà di un popolo si misura anche nel rispetto di posizioni, talvolta non condivise, tuttavia accettate. E’ il caso delle coppie civili, il cui aspetto giuridico tarda, ahimè, ad essere disciplinato.
Se la responsabilità di una mancata legislazione in tema è di una società integralista e non ancora moralmente pronta, una parte di colpa penso sia da attribuire alla Chiesa Cattolica, la cui intransigenza, palesemente viscerale, ne ha indubbiamente rallentato il corso.
Addirittura, l’ingerenza ecclesiastica è stata talmente forte che il Pontificio Consiglio per la Famiglia, nel documento del 26 luglio 2003, in tema di unioni civili, le ha impropriamente definite una caricature della famiglia.
Vi è da dire che nel nostro paese la Costituzione della Repubblica non ha certo fornito una spinta verso la soluzione del problema, tutt’altro, poiché riconosce solo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Ed allora come risolvere il problema, come conferire dignità a rapporti che nel vuoto legislativo andavano disciplinati, non foss’altro per la dimensione del fenomeno che nel tempo andava assumendo una portata sempre maggiore.
Un aiuto alla soluzione del problema il legislatore lo ha ricevuto dall’attenta lettura dell’articolo 2 della Costituzione, che ha inquadrato le unioni di fatto nell’ambito delle formazioni sociali, titolari di diritti e doveri, nonché dal D.P.R. 223/89 che le ha ritenute come comunità fondate su vincoli affettivi e caratterizzate da un rapporto di convivenza.
A tal proposito, la Cassazione ha assunto delle posizioni favorevoli; infatti, con una sentenza del 2000, ha riconosciuto l’indennizzo ad un lavoratore che si era infortunato durante il così detto danno in itinere, laddove per abitazione ha considerato quello della convivente.
Ed, ancora, nell’ottica del riconoscimento, una sentenza del 2006, che negava il patrocinio gratuito ad un soggetto poiché il reddito della convivente costituiva reddito familiare.
Appare chiaro come la Suprema Corte si sia orientata verso un riconoscimento del fenomeno, ulteriormente ribadito nella sentenza del 2012, secondo cui le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al Giudice per far valere il diritto ad un trattamento equiparato a quello delle coppie coniugate.
Statuizione, che ha conferito a questa tipologia di unioni la titolarità del diritto alla vita familiare, la libera condizione di coppia ed una tutela giurisdizionale volta al riconoscimento di specifiche situazioni, affermando che la differenza di sesso non è da ritenere elemento naturalistico del matrimonio.
Ebbene, in una società in continua evoluzione, ove il discrimine non dovrebbe trovare spazio, considerare le coppie di fatto non pienamente titolari di diritti e doveri è oltremodo penalizzante, non in sintonia con una mutata visione della vita.
Del che, non appaiono tollerabili comportamenti tendenti a discriminare situazioni avulse da contesti matrimoniali: è il caso del convivente che non può ottenere la pensione di reversibilità, così come in caso di separazione non ha diritto al mantenimento, ne è possibile ereditare o optare per un regime patrimoniale comune dei beni.
Insomma, tutta una serie di preclusioni che non lasciano spazio alla libera determinazione e che spesso coinvolgono i figli, poiché i conviventi non possono adottare bambini, a meno che non convivano da tre anni e promettano di sposarsi, secondo quanto previsto dalla legge sulle adozioni del marzo 2001.
Ma quel che più risulta incomprensibile è la mancanza di alcuni diritti spettanti ai nati all’interno di una convivenza, i quali sono esclusivamente in rapporto giuridico con gli ascendenti, cioè nonni e bisnonni e non con zii e cugini; negazione, che risulta di particolare importanza laddove entrano in gioco questioni ereditarie e patrimoniali in genere.
Evidenti disparità che, oltre a confliggere con il buon senso, violano principi di uguaglianza e ragionevolezza, peraltro, ribaditi all’articolo 3 della Costituzione, che assicura pari dignità sociale e uguaglianza a tutti i cittadini senza distinzione alcuna.
Ed allora, non appare vano ridiscutere il problema anche alla luce di un costante orientamento espresso dall’Europa, che tende al riconoscimento di tali unioni, estendendo loro il concetto di famiglia, come formazione sociale, a cui ricollegare diritti e doveri fondamentali.
Riconoscimento, che potrà avvenire nel nostro Paese esclusivamente accantonando pregiudizi, ambiguità e sciocchi moralismi, utili solo a non affrontare cogenti situazioni, la cui disciplina appare oramai non rinviabile.
Ebbene, un adeguamento del codice civile in materia, non apparirebbe per nulla inutile, tutt’altro’, se organico ad una serie di altri provvedimenti, garantirebbe la possibilità di scelta, la piena integrazione e la libertà sentimentale e sessuale.
Ricordo che l’Italia risulta ancora uno dei pochi paesi a non riconoscere tali formazioni, e poco importa che siano stati istituiti i registri delle unioni civili o sia consentito stipulare accordi di convivenza, quando il concetto di famiglia rimane esclusivamente quello tradizionale legato al matrimonio, non già come formazione sociale a cui attribuire diritti e doveri.
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