Una class action tutta siciliana contro l’Imu, l’imposta sugli immobili imposta dal governo nazionale che ha esteso in modo incostituzionale alla Sicilia un tributo sostanzialmente erariale, ma all’infuori delle previsioni dell’art. 36 – comma 2 dello Statuto Siciliano. L’iniziativa è di Siciliani in Movimento (SIM), l’associazione che si ispira a principi autonomisti, guidata da Santo Trovato.
La Corte Costituzionale ha decisamente bocciato l’applicazione dell’Imu nelle Regioni a Statuto Speciale, spiegano dal Movimento. “Con la sentenza n. 64 del 7 marzo 2012, in riferimento all’impugnativa da parte della Regione Siciliana del decreto che istituisce l’Imu, l’Alta Corte ha affermato che il decreto si applica nei confronti delle Regioni a statuto speciale solo nel rispetto dei rispettivi statuti. Ne consegue l’inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell’articolo 2, in quanto non rispettosi dello Statuto d’Autonomia”.
La prima norma violata, leggiamo nella class action, è l’articolo 36 dello Statuto siciliano, che così recita:
Comma 1) Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
Comma 2) Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.
E ancora:
Anche la rivalutazione degli estimi catastali della manovra Monti non dovrebbe avere alcun effetto in Sicilia giacchè lo Statuto Siciliano (che si ricorda è legge costituzionale) stabilisce, all’articolo 14 che:
1. LAssemblea, nellambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: […] f) urbanistica; […] o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
e all’articolo 15 che:
1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nellambito della Regione siciliana.
2. Lordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui
liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e lesecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.
Ma non è tutto. L’articolo 21 stabilisce che:
1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.
3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.
Non si hanno notizie che il Presidente della Regione Siciliana o un suo rappresentante abbia partecipato col rango di Ministro e con voto deliberativo alla manovra finanziaria che intruduce lIMU nella Regione Siciliana.
Alla data odierna, sottolineano i Siciliani in Movimento, non ci risulta che il Governo della Regione Siciliana abbia recepito e/o deliberato lintroduzione dellIMU in Sicilia, nè tanto meno abbia deliberato sulla rivalutazione degli estimi catastali.
Da qui la proposta della class action (questa la pagina su Facebook dell’iniziativa).
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