Terrasini, il Cga respinge il ricorso della Edil Ambiente srl L’impianto rifiuti non si farà. «Capitolo finalmente chiuso»

L’impianto di stoccaggio e compostaggio di rifiuti in contrada Paterna, a Terrasini, non si farà. A mettere il punto definitivo sulla realizzazione del progetto è la sentenza del Cga siciliano, che respinge il ricorso presentato dalla Edil Ambiente srl, la ditta incaricata di realizzare l’impianto. Un punto che arriva dopo una querelle che ha connotato sin dalle primissime battute nascita e sviluppo di questa iniziativa. E che ha visto immediatamente contraria alla realizzazione dell’impianto l’intera comunità di Terrasini, supportata dall’amministrazione comunale. «Vogliamo turismo, non rifiuti», hanno sempre ribadito infatti i cittadini del Comune marinaro. Per non parlare delle attività agroalimentari di eccellenza sviluppate proprio in quella zona e che da subito hanno denunciato potenziali ripercussioni se l’impianto fosse stato costruito nel territorio.

«Insieme a Claudia Mannino siamo state chiare e nettamente contrarie sin dall’inizio – commenta la consigliera comunale Eva Deak -, rilevando le anomalie e chiedendo con forza l’annullamento dei pareri e delle autorizzazioni rilasciate. Abbiamo chiesto chiarezza e rispetto delle leggi, null’altro! Nessuno deve mascherare una discarica sotto la dicitura “impianto di compostaggio”. Ringrazio il consiglio comunale per la fiducia totale nei miei confronti e per aver sottoscritto all’unanimità ogni atto che ho presentato in merito in questi anni, perché questo ha fatto sì che oggi ci sia questa sentenza del Cga, che non può che lasciarci soddisfatte. Quello che auspichiamo è che la Regione si doti di un piano regionale di gestione dei rifiuti che preveda prima (a monte) quanti e di che tipo di impianti abbiamo di bisogno. Solo così si potranno evitare furberie, scontri burocratici, politici e personali ai quali solo sentenze di questo genere mettono la parola fine».

La vicenda, partita nel 2013, arrivava a una svolta a settembre 2019: accogliendo praticamente tutti i punti sollevati dall’amministrazione comunale di Terrasini e dai cittadini, il Tar accoglieva il ricorso presentato contro l’impianto di contrada Paterna. Annullando di fatto l’autorizzazione unica rilasciata a luglio 2018 dall’assessorato dell’Energia, con cui la Regione dava l’ok al progetto definitivo dell’impianto. Ma il tribunale amministrativo, a sorpresa, a giugno si schierava invece a favore dei residenti, da sempre contrari alla realizzazione del progetto. Parere contro il quale, nei mesi scorsi, sia la Regione che la Edil Ambiente hanno presentato appello alla sede del Cga Sicilia. Il caso, discusso a febbraio, giunge adesso alla conclusione. «Il Collegio ritiene che gli appelli principale e incidentale sono infondati», si legge nella sentenza. Mentre più avanti, addentrandosi nelle svariate pieghe prese dalla vicenda, i giudici sottolineano che «l’originario assenso prestato nelle conferenze iniziali era stato revocato, quindi va considerato inesistente. E – più avanti – non può dirsi incoerente con l’unica esistente volontà espressa, quale che sia la sua rilevanza procedimentale, l’azione giudiziale intrapresa». 

Un altro punto toccato della sentenza è quello della posizione e composizione dell’impianto stesso. Risulta dalla stessa documentazione presentata che «l’area dedicata allo stoccaggio è, nel progetto approvato, diversamente collocata e in area che invade la fascia dei 60 metri è contemplata la “maturazione”, ossia una fase di processo del rifiuto. E, trattandosi di una fase necessaria della lavorazione, per giungere al prodotto compost, sicché l’area di maturazione costituisce componente essenziale del progetto, non è condivisibile neppure la tesi che il Comune non avrebbe interesse alla doglianza in quanto i fabbricati, fuori fascia, potrebbero permanere. In altre parole – scrivono i giudici -, senza l’area di maturazione o con sua diversa collocazione, si tratterebbe di progetto diverso da quello approvato». Tra le altre, c’è anche la questione relativa all’impatto ambientale del progetto. «La tesi di fondo degli appellanti è che valga per la verifica di assoggettabilità o meno alla VIA quanto affermato dalla giurisprudenza riguardo alla valutazione di impatto ambientale, ossia che si discuta di un’attività che non si esaurisce in un giudizio tecnico-scientifico ma implica valutazioni di alta amministrazione sulla reciproca compatibilità fra interessi antagonisti – si legge -. La tesi non è condivisibile, in quanto accomuna tipi di procedimento e relativo provvedimento conclusivo aventi funzione e natura diversa».

«L’attività contemplata – chiariscono i giudici -, che non a caso il legislatore definisce di “verifica”, involge un potere esclusivamente tecnico-discrezionale, dovendosi unicamente riscontrare in base a conoscenze tecniche se vi siano o no impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi, questa spettando, laddove accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo, alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione ambientale. Quindi è corretta l’impostazione del Tar, così come il rilievo che non si tratta di una illegittimità di carattere puramente formale, poiché attiene alla natura del potere, tecnico e non politico-amministrativo; sicché non è configurabile una sanatoria del vizio mediante l’autorizzazione unica».

Silvia Buffa

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