Il Tar Palermo ha accolto totalmente il ricorso presentato da Legambiente Sicilia, LIPU e WWF, con il patrocinio degli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice del Foro di Palermo, contro il calendario venatorio 2018/2019 emanato ad agosto dall’assessore all’Agricoltura Eddy Bandiera in contrasto con il parere dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
I punti più importanti sono:
– l’illegittimità della preapertura del 1 settembre con conseguente chiusura della caccia sino al 1 ottobre per gli uccelli e la piccola selvaggina;
– l’illegittimità della prosecuzione dell’attività venatoria nel mese di febbraio 2019;
– la chiusura della caccia al coniglio per l’intera stagione;
– il valore del parere dell’ISPRA, disatteso immotivatamente dalla Regione.
Il TAR Palermo, nel richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul rispetto del parere dell’ISPRA e per la prima volta anche quella della Corte dei Conti sul danno erariale conseguente all’illegittimo prelievo venatorio di fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato), ha inoltre evidenziato la mancanza di dati scientifici aggiornati in base ai quali la Regione avrebbe dovuto disciplinare la caccia in Sicilia.
Il Tar sottolinea che «il ruolo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha particolare valore per garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 139 del 14 giugno 2017, con la conseguenza che una scelta dell’Amministrazione che si ponga in sostanziale contrasto con il parere di detto Istituto deve essere sorretta da serie ragioni giustificative esposte con una congrua ed adeguata motivazione». E invece, sottolineano i giudici, l’assessorato «si è discostato dalle indicazioni fornite dall’I.S.P.R.A. senza tuttavia richiamare, come avrebbe dovuto, dati scientifici attuali e, soprattutto, specificamente riferiti alla realtà regionale siciliana, con ciò rendendo inattendibile la valutazione tecnica compiuta».
Legambiente, LIPU e WWF chiedono all’Assessore Bandiera l’immediata esecuzione della decisione del TAR per evitare ulteriori e irreparabili danni al patrimonio faunistico e l’emanazione di immediate disposizioni ai corpi di polizia e vigilanza per il rispetto dei nuovi divieti. Da domani, infatti, chiunque venisse sorpreso nell’esercizio di attività venatoria ovvero di porto di fucili da caccia sarebbe punibile per il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto ai sensi dell’art. 30 della legge n. 157/1992, punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda fino a euro 2.582,00 ed il sequestro delle armi e della fauna eventualmente abbattuta.
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