ROMA STA PROVANDO A DISTRUGGERE L’AUTONOMIA SICILIANA E, IN GENERALE, LE CINQUE REGIONI A STATUTO SPECIALE
Mentre in Sicilia tutta l’attenzione resta rivolta ai risultati elettorali delle europee, a Roma si accelera sulla riforma del Titolo V col preciso obiettivo di imporre una svolta centralista, e distruggere le Autonomie speciali delle Regioni.
Oggi, infatti, scadono i termini per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato, ma né i parlamentari regionali, né quelli nazionali, per quello che ci risulta, sembrano essersene accorti.
A suonare la sveglia pensano le associazioni Per la Sicilia, SiciliaOpenGov e Sicilia Nazione, che lanciano un appello ai Parlamentari siciliani eletti a Roma, i Senatori per cominciare, affinché propongano una serie di emendamenti che blocchino il golpe renziano.
Qui sotto pubblichiamo la lettera-appello e in calce gli emendamenti proposti:
“Illustri Senatori,
a nome delle associazioni Per la Sicilia, SiciliaOpenGov e Sicilia Nazione indirizziamo questappello nella Vostra funzione di parlamentari nazionali eletti in Sicilia.
Nei prossimi giorni riprenderà al Senato, con la presentazione degli emendamenti, il dibattito sulla riforma della Costituzione proposta del Governo Renzi (A.S. n. 1429).
Tale disegno di legge ridisegna le autonomie regionali, riducendone le competenze ed uniforma, in sostanza, le regioni a statuto speciale a quelle ordinarie.
Tutto ciò eliminerebbe ogni forma differenziata di autonomia ottenuta dalla Sicilia con lo Statuto, mediante l’omogeneizzazione, a regime, agli altri statuti regionali. Obiettivo realizzato mediante “norme transitorie” e nonostante la formale conferma del modello duale (ordinarie e speciali) per le regioni italiane previsto dall’art. 116 Cost, primo comma.
La presenza di clausole di salvaguardia ‘a tempo’ per la competenza legislativa primaria e l’omologazione alle regioni ordinarie per l’esercizio della competenza legislativa concorrente (art. 33, comma 12 e 13) determinerebbe il superamento di ogni specialità della Sicilia in spregio alla natura “pattizia” dello Statuto in vigore.
E’ quindi precisa responsabilità dei parlamentari nazionali eletti nella nostra Regione far prevalere sulla fedeltà e le convenienze di partito la lealtà verso i cittadini siciliani, presentando e votando emendamenti al testo di riforma costituzionale che rafforzino e rilancino l’autonomia della Sicilia.
Le riforme si devono fare presto e bene, ma va impedito lo smantellamento della specialità, con una forte mobilitazione che coinvolga i siciliani e le forze politiche disponibili, e che rilanci l’autonomia differenziata.
Lo Statuto siciliano, lo ha recentemente ribadito la Corte costituzionale nell’ordinanza n. 114/2014, delinea il patto di autonomia tra lordinamento siciliano e lordinamento statale. Ma l’autonomia siciliana è oggi posta di fronte ad un bivio tra ipotesi di cancellazione, previste dalla riforma costituzionale, e prospettive coraggiose di rilancio.
In un momento di revisione costituzionale e di esplicita svalutazione dell’autonomia speciale non è consentito alcun un approccio riduttivo e rinunciatario.
Bisogna quindi resistere unitariamente al tentativo di cancellare la specialità che, superate le distorsioni, rimane un elemento insostituibile per il rilancio e lo sviluppo della Sicilia.
Ecco perché abbiamo formulato alcuni emendamenti – che di seguito alleghiamo – al disegno di legge costituzionale e che riteniamo possano rilanciare l’autonomia della Sicilia, come delle altre regioni speciali, e rafforzarne la capacità di rispondere alle aspettative dei cittadini.
Chiediamo a tutti Voi senatori eletti in Sicilia di presentare e sostenere questi emendamenti, superando le barriere di partito ed assumendo come valore comune lessere siciliani e la difesa della nostra terra, dei suoi diritti e del bisogno di crescere, delle sue storiche prerogative.
Palermo, 26 maggio 2014
Prof. Avv. Gaetano Armao??????
on. Rino Piscitello
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE A.S. n. 1429
DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE
Emendamenti aggiuntivi
(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)
1. Allarticolo 116 della Costituzione e’ aggiunto il comma 2 bis: « La modifica dello statuto speciale deve registrare l’intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».
(Federalismo fiscale e perequazioni)
All’art.119, quinto comma, dopo la parola: ‘Regioni’ inserire “Lo Stato riconosce le peculiarita? delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio sociale ed economico attraverso prioritari interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale annualmente indicati nei documenti di finanza pubblica”.
(Zone franche insulari)
1. Il territorio della Regione siciliana e quello della Regione Sardegna sono posti fuori dalla linea doganale e costituiscono zona franca interclusa dal mare territoriale circostante; i punti di entrata e di uscita sono individuati nei porti ed aeroporti della Sicilia e della Sardegna. Le zone franche insulari sono disciplinate dalle leggi fiscali dello Stato italiano e dell’Unione europea che si applicano ai territori extradoganali.
Emendamenti sostitutivi
All’art.33 dodicesimo comma
Dopo al parola ‘Regioni’ inserire ‘a statuto ordinario’.
All’art. 33 tredicesimo comma
Sostituire il comma con il seguente “Sino alladeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano soltanto per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.
All’art. 33 inserire il comma 14
“Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell’arto 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale”.
All’art. 33 inserire il comma 15
“Per limpugnazione da parte dello Stato o di unaltra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dallAssemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina posta dallarticolo 127 della Costituzione. Sono abrogate le norme, anche statutarie, incompatibili con la presente legge costituzionale. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dallAssemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”.
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