Scuola, la Sicilia? No Gelmini’s area…o quasi

Sembra incredibile. Ma la Corte Costituzionale, per una volta non ha mandato a quel paese la Sicilia. Lo facesse un po’ più spesso, e su questioni più rilevanti, come le imposte che spettano alla Sicilia e trattenute a Roma, sarebbe un miracolo. Ma, come ci hanno insegnato, anche un grande viaggio comincia con un piccolo passo. E chissà che questa sentenza di oggi, che riguarda il dimensionamento delle scuole,  non sia il piccolo passo necessario per cominciare a riequilibrare i rapporti Stato-Regione e le relative sentenze della Corte Costituzionale.

C’è molta attesa, ad esempio,  sulla sentenza relativa  al ricorso sulla norma che ha introdotto l’Imu,  che in Sicilia non sarebbe applicabile. L’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, si dice ottimista in proposito, ma la prodenza non è mai troppa quando si parla di soldi a cui Roma dovrebbe rinunciare. Lo Stato italiano, per essere più chiari, attraverso la Corte Costituzionale, ha sempre risposto picche alla richiesta della Sicilia di vedere applicato l’articolo 37e 38 dello Statuto siciliano. Quindi meglio non entusiasmarsi troppo, anche perché da qui alla pronuncia, i termini per il pagamento dell’Imu saranno già scaduti.

La sentenza di oggi, dicevamo, riguarda  la scuola:
“In Sicilia non si applichera’ la legge Gelmini sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche ma la legge regionale 6 del 2000. E’ l’effetto della sentenza n. 147 con la quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione siciliana che aveva impugnato la norma nazionale “per l’incostituzionalita’ della nuova legge statale per violazione delle disposizioni statutarie che assegnano alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di istruzione elementare e competenza legislativa concorrente in materia di istruzione media e universitaria, nonche’ le relative funzioni esecutive ed amministrative in materia”. Lo si legge in un comunicato di Palazzo d’Orléans. “Nel ricorso si e’ con forza ribadito che, alla luce delle norme statutarie, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole spettano alla Regione. Per di piu’ la Regione siciliana, esercitando la propria competenza, aveva gia’ emanato (con la legge regionale n.6 del 2000), disposizioni sul dimensionamento delle stesse istituzioni scolastiche. Pertanto, gli indici e parametri stabiliti dalla legge statale confliggevano con quanto gia’ stabilito legittimamente dal legislatore regionale”.

Peccato che non si possa ‘degelminizzare’ la Sicilia anche dalle altre distatrose conseguenza della riforma varata dal governo Berlusconi. E, soprattutto peccato, che la Corte Costituzionale non sia, finora, stata così ‘aperta’ nel accogliere le istanze della Regione in materia di applicazione con lo Statuto.

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Antonella Sferrazza

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