La via che da sempre porta alla spiaggia di Monterotondo, a Sciacca, potrebbe presto essere chiusa da un cancello. A confermarlo è il Tar, che ha accolto il ricorso presentato dai proprietari del terreno – situato in contrada San Giorgio – attraversato dalla stradella. Il provvedimento invalida la decisione del Comune di negare la licenza per l’installazione di una barriera all’ingresso. Si conclude così una storia iniziata nel novembre 2013, quando all’ente arrivò la domanda di autorizzazione per la collocazione del cancello. Domanda a cui, nel febbraio 2014, seguì il rigetto da parte dell’amministrazione per via degli interessi pubblici rappresentati dalla stradella.
A propria giustificazione, il primo cittadino Fabrizio Di Paola ha sottolineato che la via è stata inserita nel nuovo piano regolatore generale, il cui iter è ancora aperto alla Regione. Da parte loro, i ricorrenti hanno ribadito che la strada non porta «direttamente alla spiaggia», dalla quale invece disterebbe 140 metri. A riprova di ciò, la mancata asfaltatura di quest’ultimo tratto.
Quel che più conta, secondo il Tar, è il fatto che la strada sia a tutti gli effetti privata. «Affinché un qualsiasi bene possa essere destinato a un uso pubblico è necessario che rientri nel patrimonio pubblico», scrivono i giudici. Che poi ricordano che qualora l’amministrazione volesse acquisire un bene privato esistono già gli strumenti per farlo. Il riferimento va chiaramente all’esproprio. Strada che adesso, letta la sentenza, l’amministrazione Di Paola dichiara di voler perseguire. «Rimane l’unica soluzione – dichiara a MeridioNews l’assessore ai Lavori pubblici, Ignazio Bivona -. Quella strada da sempre viene usata per arrivare al lungomare. Chiuderla con un cancello significherebbe costringere le persone a fare 700 metri a piedi».
In tal senso, nella sentenza i giudici ricordano che l’orientamento giurisprudenziale prevederebbe «l’asservimento a uso pubblico di una strada privata» nei casi in cui esiste «un immemorabile uso pubblico», che va inteso come comportamento della collettività «contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto di uso della strada». Tuttavia, il principio non può essere preso in considerazione in questo caso. E il motivo, che mette fine alla disputa, è presto detto. «Il Comune di Sciacca non ha dimostrato di avere svolto alcun servizio pubblico di illuminazione, manutenzione, pulizia viaria e raccolta di rifiuti. Tale circostanza – concludono i giudici – costituisce indice inequivocabile del fatto che la strada non è gravata da uso pubblico».
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