Rifiuti, la riforma approvata dalla giunta Musumeci La gestione non sarà più comunale, ma provinciale

La giunta Musumeci ha approvato ieri sera il disegno di legge di riforma del settore dei rifiuti. Un passaggio importante a cui seguirà l’invio del testo all’Ars dove inizierà la discussione, anche se l’assessore ai Rifiuti Alberto Pierobon ha comunicato che già oggi verranno apportate delle modifiche. Il nuovo sistema si basa su nove ambiti territoriali ottimali, che coincidono con i limiti territoriali delle ex Province, e sull’autosufficienza di ciascuno di essi: dalla raccolta allo smaltimento, compresa quindi l’impiantistica. Via quindi gli Aro, gli ambiti di raccolta ottimale comunali. Sarà tolta ai singoli Comuni la possibilità di gestire autonomamente il servizio. Tutto farà capo al nuovo livello di gestione provinciale: l’Aga, l’autorità di governo dell’ambito, che rappresenta i Comuni appartenenti all’ambito ottimale di riferimento, i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane.

A questi ultimi spetteranno «le funzioni in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti». Ancora agli enti provinciali passerà la responsabilità di rilasciare l’Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per gli impianti, nonché di valutare la coerenza dei Piani d’Ambito con il Piano regionale per la gestione dei rifiuti. Le Aga, che avranno sede negli uffici delle ex province, saranno presiedute dal Presidente del Libero Consorzio comunale o dal Sindaco metropolitano.

Sulla gestione dei rifiuti, su cui deciderà comunque ogni Aga, la legge non pone paletti. Così come avviene adesso, potrà essere gestita in house; data a un operatore privato, con procedura di evidenza pubblica, o a un operatore misto, sempre con gara. A deciderlo sarà l’Assemblea d’Ambito che, oltre al presidente, sarà composta dai sindaci di ogni ambito territoriale. «Le scelte decisionali sul servizio – si legge nella relazione tecnica dell’assessorato che accompagna il ddl – rimangono pertanto ascritte esclusivamente in capo alle nove Aga e non si frammentano più (come nel caso degli A.R.O.) in capo ai Comuni, in forma singola o associata. Sarà l’Aga, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale vigente, a valutare e decidere le modalità di affidamento del servizio in ciascun ambito. Alla stessa competono le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della modalità di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione, di stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo».

La norma salvaguarda tutti i lavoratori del settore, creando due bacini: uno con quelli impiegati da prima del 2009, e un secondo con quelli che sono entrati successivamente. Quindi, il ddl disciplina la naturale e complicata fase di transizione dalla situazione attuale a quella delineata dalla riforma (cioè le nove Aga). «Il sistema transitorio – si legge nella relazione tecnica – è retto da un processo di accorpamento progressivo, scandito da chiare fasi procedimentali in cui i singoli adempimenti dovranno prodursi entro rigide scadenze, il cui rispetto è garantito dai poteri sostitutivi», che la legge affida al presidente della Regione e all’assessore regionale ai Rifiuti. A tal fine, in una prima fase, ogni Ambito territoriale (Aga) sarà diviso in Sezioni territoriali transitorie (una per ogni Srr, le società di regolamentazione dei rifiuti create dal precedente governo) che gestiranno il processo di riunificazione. 

Molto delicata la questione relativa ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della riforma. In ogni Sezione territoriale verranno istituite commissioni tecniche – entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e con decreto dei Presidenti di ciascun libero Consorzio comunale e dei Sindaci metropolitani – con il compito di fare una ricognizione e verificare se i contratti «siano stati stipulati in conformità alla normativa». Quindi la commissione dovrà dire se mantenere i contratti fino alla loro naturale scadenza, o se procedere a scioglimento anticipato e, in quest’ultimo caso, quantificare le conseguenze economiche. 

Salvo Catalano

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