PRIMA LAMMINISTRAZIONE LO HA MANDATO IN PENSIONE CON APPENA 20 ANNI DI SERVIZIO. POI CI HA RIPENSATO E LHA RICHIAMATO. MA
Oggi vi presentiamo un esempio di come si costruisce una pensione baby. Lo ricaviamo da una sentenza della Corte dei Conti e riguarda un giovane dipendente della Regione siciliana andato precocemente in pensione in forza della disastrosa legge 104, recepita dalla Regione siciliana con legge n 10 del 2000.
Il Giudice unico delle Pensioni nel gennaio 2012 ha emesso una sentenza con la quale assegna a pensione regionale in quanto lo stesso è figlio di soggetto versante in stato di grave disabilità fisica.
Il nostro baby pensionato era stato inquadrato nei ruoli regionali nel 1987 ed aveva ottenuto la cancellazione dai ruoli, per quiescenza, nel 2007, dopo appena 21 anni di servizio.
L’anno successivo, cioè il 2008, l’Amministrazione regionale, con provvedimento del Dirigente generale del dipartimento del quale faceva parte, comunicava all’interessato l’avvio del provvedimento di revoca con la conseguente riammissione in servizio ed il recupero delle somme erogate a titolo di buonuscita e di pensione.
A giustificazione dell’atto di revoca, l’Amministrazione regionale recava il parere espresso dall’Ufficio Legislativo e Legale presso la Presidenza regionale in base al quale era stato erroneamente ritenuto legittimato ad avvalersi del beneficio di cui all’articolo 39 della legge regionale 10/2000.
Va da sé che il baby pensionato opponesse ricorso adducendo articolate deduzioni difensive. Opposizione non accolta che, però, veniva appellata e la Sezione d’Appello nel 2009 accoglieva l’appello e sospendeva l’efficacia del provvedimento del Dirigente generale del dipartimento regionale competente che aveva revocato lo stato di quiescenza del baby pensionato.
Fin qui la successione dei fatti. Ma la questione rilevante è contenuta nelle motivazioni ‘in diritto’ espresse dalla Sezione d’Appello. Questa, infatti, osserva che i provvedimenti di liquidazione di pensione definitiva possono essere revocati quando ricorra una delle ipotesi espressamente indicate dalla legge, costituenti, secondo giurisprudenza, una casistica tassativa in cui, accanto alla generica previsione di fatto e di calcolo, figurano ipotesi specifiche di vizi in base a documenti falsi o siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l’emissione.
Di fronte a tanta chiarezza appare inconcepibile che dirigenti generali di uffici regionali risultino tanto sprovveduti da emettere, errando per loro stessa ammissione, il provvedimento amministrativo di messa in pensione di un funzionario con appena una ventina d’anni di servizio, ma che addirittura promuovano un ricorso in sede giudiziaria ed approntino atti non rispondenti alle elementari prescrizioni previsti dalla legge. Da quella legge che gli stessi invocano a loro favore per contestare una decisione assunta da un organo giurisdizionale.
Beh, lasciatecelo dire con franchezza: questi dirigenti che la Regione paga con stipendi d’oro dimostrano un’ignoranza totale delle stesse norme che sono chiamati ad applicare, tanto da indurci ad esclamare: è questa la Regione che serve alla Sicilia?
Perché questa domanda? Per la semplice ragione che mentre in Italia si allungano i tempi anagrafici per tutti i lavoratori ai fini pensionistici, nella Regione siciliana si continuano a mandare in pensione – e che pensione! – giovanotti nel pieno delle proprie facoltà lavorative, sol perché devono badare ai propri genitori disabili. Ma per questi servizi esiste o no il Servizio sanitario sia nazionale che regionale? Tale servizio prevede l’assistenza di una persona professionalmente qualificata ad assistere i disabili presso il loro domicilio.
L’episodio appena segnalato ci impone alcune riflessioni.
Prima riflessione: atteso che per ammissione degli stessi autori del provvedimento essi hanno commesso un errore, errore che in sostanza si è tramutato in un danno erariale, questo danno chi lo deve pagare? E’ prevista una rivalsa nei confronti di chi sbaglia, o no? E se no, non va a finire che paga sempre ‘cappiddazzu’?.
Seconda riflessione: in presenza di un conclamato danno erariale la Guardia di Finanza deve o no intervenire?
Terza riflessione: se non la Guardia di Finanza, il Governo della Regione a guida Rosario Crocetta che ci ha promesso la ‘rivoluzione siciliana’ intende rivalersi su chi questo danno ha causato?
Infine, un appello a qualcuno dei novanta deputati regionali che compongono l’Assemblea regionale siciliana. O meglio, un invito a predisporre un disegno di legge di un solo articolo così concepito: Il primo comma dell’articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è abrogato. E’ altresì abrogato il punto 9 dell’articolo 9 della medesima legge regionale.
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