Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato ieri lORDINANZA con cui ha fissato al 25 novembre 2014 la prossima udienza pubblica sul Muos di Niscemi, in cui sarà trattato il ricorso presentato dal Comune di Niscemi nel 2011 e a cui si erano aggiunti successivamente ad adiuvandum il Comitato Regionale Siciliano di Legambiente, il Comitato Mamme No Muos, il Movimento No Muos Sicilia, e diversi comuni del comprensorio come quello di Acate, di Mirabella Imbaccari, di Vittoria, di Ragusa, di Modica e di Gela, oltre ad tanti semplici cittadini e attivisti del Coordinamento Regionale e dei Comitati No Muos.
Quali sono le decisioni del TAR? Il TAR ha disposto che il Prof. Marcello DAmore debba, entro il 16 settembre 2014, integrare la precedente verificazione estendendola allo studio dellIstituto Superiore di Sanità e agli eventuali ulteriori documenti che saranno prodotti dalle parti. Il professor DAmore dovrà anche convocare le parti e relazionare sugli esiti dellincontro. Quindi anche ISS e ARTA, dovranno presentare, entro trenta giorni, le proprie relazioni.
D’Amore era già stato incaricato dal TAR ad esprimersi sulla regolarità dell’iter seguito per le autorizzazioni e il suo giudizio era stato stroncante, mentre l’ISS era stata incaricato di eseguire uno studio sull’impatto sulla salute, studio definito non utilizzabile a fini autorizzativi e ritenuto dallo stesso Istituto da approfondire, anche in considerazione del fatto che lo studio ISS, non rispettando il modello previsionale, così come già rilevato dallo stesso prof DAmore e non solo, risulta inficiato da vizi procedurali che lo rendono nullo.
In mancanza dell applicazione di tale modello previsionale non è possibile valutare in modo complessivo l’effetto congiunto dellimpianto MUOS e quello delle attuali sorgenti di campi elettromagnetici, ovvero le antenne già esistenti nella base di Niscemi. Le considerazioni svolte a questo proposito nello studio – relazione ISS ISPRA non risulterebbero attendibili, in quanto, non tengono in alcun conto i rilievi effettuati da ARPAS Sicilia dal 2008 2012,e si baserebbero esclusivamente sul confronto con i pochi punti indagati nella relazione ISPRA del luglio 2013, che a loro volta non comprendono neppure le zone a più alto irraggiamento indagate da ARPA-Sicilia nelle sue indagini precedenti.
Un particolare ci ha lasciati perplessi. Nell’ordinanza del TAR non si fà cenno minimamente alla relazione di 150 pagine redatta dagli esperti incaricati dalla stessa Regione Siciliana (M. Zucchetti, M. Coraddu, E. Cottone, V. Gennaro, A. Levis, A. Lombardo , M, Miceli, C. Strano) che, proprio della relazione ISPRA luglio 2013 parla nei Cap. 8, 9, 11, pagg. 52-86. Ricordiamo che in otto pagine di quella relazione, che costituiscono parte integrante della relazione I.S.S., gli scienziati dimostrano ampiamente la confutabilità di quanto asserito dallo stesso Istituto.
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