Legge antiparentopoli, il presidente Rosario Crocetta difende l’operato del suo Governo: “Una legge innovativa”

Pubblichiamo la lunga nota con la quale il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, difende la cosiddetta legge antiparentopoli, impugnata dal Commissario dello Stato: 

“Non capisco il clamore che si sta sollevando sulla legge siciliana in materia di ineleggibilità/incompatibilità recentemente approvata. Il Commissario dello Stato ha richiesto di omettere le parole “socio”, “funzionario”, “dipendente”. Ovviamente, laddove il funzionario è dipendente di società partecipate della Regione e operanti in ‘house’, non si comprende il motivo di tale disparità rispetto al funzionario della Regione”.

“Mentre, la benevolenza nei confronti del socio, ci sembra eccessiva essendo il socio detentore reale e vero del potere economico del patrimonio dell’azienda e quindi in grado di esercitare una influenza dominante. Ne è prova il fatto che nella recente inchiesta sulla formazione due dei soggetti coinvolti affermano testualmente “non ci possono fare nulla perchè siamo soci”.

“Voglio rappresentare che con la legge sulle incompatibilità e ineleggibilità abbiamo introdotto, per la prima volta, la regola che la partecipazione ad enti di diritto privato, anche senza finalità di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi da parte della Regione costituisce motivo di ineleggibilità ed incompatibilità a deputato regionale”.

“Tutto ciò è rimasto ed introduce nuovi livelli avanzati di salvaguardia del ruolo di deputato e degli interessi della pubblica amministrazione. Non riesco a capire l’invocazione continua che parte della politica siciliana fa sull’applicazione del decreto leg.vo n. 39/2013. Questo decreto legislativo è già applicato anche in Sicilia e, comunque, non mi pare che in Italia abbia
risolto la questione del conflitto d’interessi”.

“La legge siciliana in questo campo vuole fare di più rispetto al Paese anche perché  il Legislatore ha affidato alla Regione la facoltà di introdurre norme e criteri più rigorosi rispetto al resto della Nazione.
Banalizzare pertanto, il risultato raggiunto è veramente miope, perchè mostra
disinteresse all’introduzione di norme più stringenti che regolino la vita delle Istituzioni. E’ sufficiente leggere alcuni degli articoli approvati per comprendere la portata dei cambiamenti:

Art. 10

1. Non sono eleggibili inoltre:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori
e dirigenti di società, enti di diritto privato o di imprese private risultino
vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di
somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che
importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o
particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o
l’autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società, enti di diritto
privato ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi,
concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione;

1bis) Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti,
agli amministratori, ai dirigenti ed ai funzionari di enti non territoriali,
anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di
contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti
della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati
regionali, dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, dal Presidente
della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa
previsione di legge;

1 ter) Non sono eleggibili né compatibili i soci, legali rappresentanti,
amministratori, dirigenti, funzionari e consulenti di società o enti di
formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di
finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività
formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture
e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione.”

Capo III – Delle incompatibilità

Art. 10-ter

“2 bis. I deputati regionali non possono, altresì, successivamente all’
insediamento nella carica, ricoprire ex novo la qualità di socio, presidente,
rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, funzionario,
dipendente, consulente di società o di enti diversi da quelli territoriali, che
beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono
comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal
Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e
dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di
legge.”.

Art. 10 septies

1. Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore
Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente
della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito
regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono
disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in
capo agli Assessori regionali”.

Il Presidente della Regione Siciliana
Rosario Crocetta

La legge antiparentopoli impugnata/ Gli Uffici legislativi dell’Ars avevano avvisato Crocetta di non guidare a fari spenti nella notte… 

Redazione

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