«Troppo grande, illogica, contraddittoria». Non ci va leggera la terza sezione del Tar di Palermo nel motivare la sospensione della Zona a traffico limitato. Per i giudici Giovanni Tulumello, Aurora Lento e Lucia Maria Brancatelli la Ztl è innanzitutto troppo ampia. Inizialmente erano previste due distinte Ztl, poi accorpate in quella centrale. Ma la scelta di introdurre contestualmente le Ztl 1 e 2 «è illogica», scrivono le toghe, dato che «nel Piano generale del traffico era prevista l’implementazione progressiva di tali zone. In particolare, quanto alla Ztl 2, se ne subordinava la sua attivazione al ‘consolidamento dell’assetto del sistema di trasporto pubblico urbano’».
Per i giudici, ancora, non era così importante far pagare un pass poichè «si possono curare le esigenze di controllo della circolazione e di tutela ambientale – spiega l’ordinanza – con misure limitative della circolazione prive di carattere oneroso». Non finisce qui: prima di interdire a 300mila l’auto l’accesso alla città dalla Stazione Centrale a Notarbartolo Palazzo delle Aquile avrebbe dovuto fare di più per migliorare il trasporto pubblico. Evidentemente non sono stati giudicati sufficienti gli sforzi compiuti con il car sharing, il bike sharing, il tram, le due navette gratuite e il tentativo, per la verità anche quello assai contestato, di riordino delle linee dei bus. I giudici, infatti, sottolineano «l’insussistenza – nonostante affermazioni meramente programmatiche di segno contrario, genericamente riportate e non adeguatamente comprovate – di concrete misure di potenziamento del trasporto pubblico tali da compensare il prevedibile aumento del fabbisogno di ricorso a mezzi alternativi di spostamento».
Secondo i giudici amministrativi «i princìpi, in tema di priorità della tutela della qualità dell’aria, non appaiono garantiti dal provvedimento impugnato che in argomento appare contraddittorio ed illogico, nella parte in cui, pur giustificando l’esercizio del potere con finalità di tutela ambientale, privilegia tuttavia il disincentivo di natura economica (dal quale peraltro esclude tutti i motoveicoli), e la corrispondente entrata per l’ente, rispetto a forme di limitazione più efficaci sotto il profilo del contenimento delle emissioni, e prive di onere economico per i cittadini. La domanda di sospensione appare legittima in quanto l’utenza non può subire una ingiustificata compressione del proprio diritto alla mobilità».
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