A cura di Caterina Foresta
Modalità di accesso negli enti pubblici della Regione Sicilia per i concorsi per soli titoli. Criteri
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI (Oggi ASSESSORATO ALLE AUTONOMIA LOCALI)
DECRETO 3 febbraio 1992
G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13
Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.
L’ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI (Oggi alle AUTONOMIA LOCALI)
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
Considerato che l’art. 5 della legge citata dà facoltà agli enti, di cui all’articolo 1, di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell’Assessore per gli enti locali;
Ritenuto che la determinazione del suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;
Visto il parere della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell’Assemblea regionale, espresso in data 10 dicembre 1991 e del quale si accolgono le modifiche suggerite;
Decreta:
Art. 1
I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli, di cui allo art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%.
Art. 2
1) Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100): è così attribuito:
a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:
– punti 48 al titolo di studio richiesto;
– punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca;
b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado:
– punti 48 per il diploma richiesto;
– punti 6 per altro diploma equivalente;
– punti 6 per il titolo di studio superiore.
2) I1 punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti è così attribuito:
– 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
– 0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
– 1,40 per la lode.
I superiori punti si sommano gli uni agli altri.
Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.
3) Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito:
– 1,66 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
– 1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60;
– 0,96 punti al voto di 60/60.
I superiori punti si sommano gli uni agli altri.
Allo stesso modo si procede per l’attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.
Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.
Art. 3
Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.
Art. 4
I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20).
Essi sono:
a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;
b) abilitazioni all’esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.
Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;
c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2;
d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;
pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati:
– punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;
pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.
Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all’attività dell’ente;
e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:
– relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;
– relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.
Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti punti 1 fino ad un massimo di punti 5.
Art. 5
Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20), è così distribuito:
a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascuno mese fino ad un massimo di punti 5;
b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.
I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.
L’anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.
Art. 6
A parità di punteggio finale è preferito, ai fini della assunzione, il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente di età maggiore.
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