La ‘trasparenza’ amministrativa ai tempi dell’assessore Linda Vancheri

LA STORIA/ UN DIRIGENTE REGIONALE CHIEDE L’ACCESSO AGLI ATTI DI UN PROCEDIMENTO RELATIVO A INCARICHI DIRIGENZIALI NEGLI UFFICI DELL’ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE. GLI RISPONDONO “NO”. SI RIVOLGE AL TAR. CHE GLI DA’ RAGIONE. PRESIDENTE CROCETTA: LA LEGALITA’, PRIMA DI TUTTO. DEGLI ALTRI, OVVIAMENTE…

di Paolo Luparello

Si tagliano le spese per il funzionamento degli uffici. Si tagliano quelle per le politiche sociali. Si taglia tanto altro ancora, eppure si riesce a dover pagare 1.500 euro di spese di giudizio per non aver consentito l’accesso agli atti a un dirigente della Regione che chiedeva soltanto di conoscere le “carte” sulla base delle quali altri le erano stati preferiti nell’affidamento di un incarico dirigenziale.

Nell’era della trasparenza e della total disclosure e soprattutto nell’era del Governo di Rosario Crocetta, quelli che sembravano essere diritti minimi garantiti, esercitabili previa semplice istanza o attraverso l’Ufficio per la Relazioni con il Pubblico li si è dovuti esercitare previo ricorso al Giudice Amministrativo.

Il dirigente in questione ha dovuto fare ricorso al Tar Sicilia (Tribunale amministrativo regionale) per poter accedere alle “carte”: e il Tar gli ha dato ragione con la sentenza 876/2014 (in calce il testo originale della sentenza).

I fatti. A fronte della richiesta di accesso agli atti, l’assessorato alle Attività produttive della Regione siciliana ha respinto con nota formale l’istanza diretta ad avere copia degli atti relativi al procedimento di nomina agli incarichi dirigenziali del dipartimento delle Attività produttive. Avverso a tale nota è stato presentato ricorso.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, sostenendo che l’Amministrazione “correttamente” non avrebbe accolto l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, in assenza della dimostrazione dell’interesse che legittimerebbe l’accesso richiesto… come se un partecipante a una qualsiasi selezione, specialmente se da parte della Pubblica Amministrazione, non avesse diritto a conoscere le motivazioni che hanno condotto alla scelta.

Il Tar Sicilia ha ritenuto la tesi della difesa erariale non condivisibile, mentre la domanda articolata dalla ricorrente è stata ritenuta fondata.

Il giudice ha ritenuto del tutto incomprensibile la risposta dell’Amministrazione secondo la quale l’istanza sarebbe diretta a verificare la trasparenza dell’Amministrazione nell’assegnazione delle dirigenze ed il rispetto dell’iter di comparazione”, ed in quanto tale non accoglibile.

Sempre il giudice ha affermato nella sentenza che “… è chiaro che l’istanza è diretta a verificare la correttezza delle operazioni di selezione; ma è altrettanto chiaro che coloro che hanno partecipato alla selezione – senza conseguire l’esito sperato – hanno il diritto di effettuare tale verifica, al fine di potere valutare l’opportunità di attivare strumenti a tutela della propria posizione…”.

Conclude il giudice che “… il ricorso è fondato e deve essere accolto e per l’effetto dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato, nonché il silenzio sull’istanza del ricorrente, serbato dall’assessorato delle Attività Produttive, ed ordinata a detta Amministrazione l’esibizione degli atti richiesti con le istanze di accesso della ricorrente – previo espletamento degli adempimenti normativamente previsti – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo…”.

Ma di fronte a un funzionario che fa valere le proprie ragioni quanti sono quelli che preferiscono tacere e rassegnarsi a un andazzo che fa strame dei diritti e delle leggi?

Di fronte a una così palese illegittimità questa volta qualcuno sarà chiamato a pagare… il cittadino contribuente, non certo però chi si è opposto all’esercizio di un sacrosanto diritto! Ma se ci si comporta così nei confronti degli stessi dipendenti della Pubblica Amministrazione, quale sarà l’atteggiamento nei confronti del comune cittadino?

Nota a margine

Quest’incredibile storia dimostra, là dove ce ne fosse ancora bisogno, che la mozione di censura nei riguardi dell’assessore regionale alle Attività produttive, Linda Vancheri, è sacrosanta. Questa signora e chi l’ha messa lì debbono essere mandati a casa. Subito.
g.a.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 116 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2013, proposto da:

Giuseppa Sichili, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Fichera e Antonino Mirone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Roccella sito in Palermo, piazza Marina N. 19;

contro

Assessorato Regionale delle Attivita’ Produttive, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;

nei confronti di

Vincenzo D’Alberti, Salvatore D’Urso, Elena Balsamo;

per l’annullamento

della nota del 16 luglio 2013 n. 38653/DIR con la quale è stata respinta l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, diretta ad avere copia degli atti relativi al procedimento di nomina agli incarichi dirigenziali del dipartimento delle attivita’ produttive, nonché del silenzio formatosi sull’istanza con la quale la richiesta di accesso è stata reiterata – ric. ex art. 116 c.pa

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle Attivita’ Produttive;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato in data 26 settembre 2013 e depositato il successivo 7 ottobre la ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la nota del 16 luglio 2013 n. 38653/DIR dell’amministrazione intimata, con la quale è stata respinta l’istanza di accesso da lei presentata, diretta ad avere copia degli atti relativi al procedimento di nomina agli incarichi dirigenziali del dipartimento delle attivita’ produttive, nonché il silenzio formatosi sull’istanza con la quale la medesima richiesta di accesso è stata reiterata.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato sostenendo che l’amministrazione correttamente non avrebbe accolto l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, in assenza della dimostrazione dell’interesse che legittimerebbe l’accesso richiesto.

Alla camera di consiglio fissata per la sua discussione il ricorso è stato posto in decisione.

La tesi della difesa erariale non è condivisibile, mentre la domanda articolata dalla ricorrente è fondata.

Già nella prima istanza di accesso inoltrata dalla ricorrente viene precisato che la stessa ha partecipato alla selezione indetta dall’amministrazione resistente per il conferimento di un incarico dirigenziale; tale circostanza la pone evidentemente in una posizione differenziata, che la legittima ad accedere agli atti del procedimento a cui ha partecipato.

Del tutto incomprensibile è la risposta dell’amministrazione secondo la quale l’istanza sarebbe diretta a verificare la trasparenza dell’amministrazione nell’assegnazione delle dirigenze ed il rispetto dell’iter di comparazione”, ed in quanto tale non accoglibile.

E’ chiaro che l’istanza è diretta a verificare la correttezza delle operazioni di selezione; ma è altrettanto chiaro che coloro che hanno partecipato alla selezione – senza conseguire l’esito sperato – hanno il diritto di effettuare tale verifica, al fine di potere valutare l’opportunità di attivare strumenti a tutela della propria posizione.

La ricorrente, nella seconda istanza, ha didascalicamente – ed invero superfluamente -esplicitato le ragione poste a fondamento della richiesta di accesso, ma l’amministrazione è rimasta colpevolmente in silenzio a tale seconda, più che motivata, istanza.

In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto e per l’effetto dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato, nonchè il silenzio sull’istanza del ricorrente, serbato dall’Assessorato delle Attività Produttive, ed ordinata a detta amministrazione l’esibizione degli atti richiesti con le istanze di accesso della ricorrente – previo espletamento degli adempimenti normativamente previsti – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna l’Assessorato regionale delle Attività produttive al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di parte ricorrente, in €. 1.000,00, oltre accessori di legge

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

Nicolo’ Monteleone, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Redazione

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