LA STORIA/ UN DIRIGENTE REGIONALE CHIEDE L’ACCESSO AGLI ATTI DI UN PROCEDIMENTO RELATIVO A INCARICHI DIRIGENZIALI NEGLI UFFICI DELL’ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE. GLI RISPONDONO “NO”. SI RIVOLGE AL TAR. CHE GLI DA’ RAGIONE. PRESIDENTE CROCETTA: LA LEGALITA’, PRIMA DI TUTTO. DEGLI ALTRI, OVVIAMENTE…
di Paolo Luparello
Si tagliano le spese per il funzionamento degli uffici. Si tagliano quelle per le politiche sociali. Si taglia tanto altro ancora, eppure si riesce a dover pagare 1.500 euro di spese di giudizio per non aver consentito laccesso agli atti a un dirigente della Regione che chiedeva soltanto di conoscere le carte sulla base delle quali altri le erano stati preferiti nellaffidamento di un incarico dirigenziale.
Nellera della trasparenza e della total disclosure e soprattutto nellera del Governo di Rosario Crocetta, quelli che sembravano essere diritti minimi garantiti, esercitabili previa semplice istanza o attraverso lUfficio per la Relazioni con il Pubblico li si è dovuti esercitare previo ricorso al Giudice Amministrativo.
Il dirigente in questione ha dovuto fare ricorso al Tar Sicilia (Tribunale amministrativo regionale) per poter accedere alle carte: e il Tar gli ha dato ragione con la sentenza 876/2014 (in calce il testo originale della sentenza).
I fatti. A fronte della richiesta di accesso agli atti, lassessorato alle Attività produttive della Regione siciliana ha respinto con nota formale listanza diretta ad avere copia degli atti relativi al procedimento di nomina agli incarichi dirigenziali del dipartimento delle Attività produttive. Avverso a tale nota è stato presentato ricorso.
Si è costituita lAvvocatura dello Stato, sostenendo che lAmministrazione correttamente non avrebbe accolto listanza di accesso presentata dalla ricorrente, in assenza della dimostrazione dellinteresse che legittimerebbe laccesso richiesto come se un partecipante a una qualsiasi selezione, specialmente se da parte della Pubblica Amministrazione, non avesse diritto a conoscere le motivazioni che hanno condotto alla scelta.
Il Tar Sicilia ha ritenuto la tesi della difesa erariale non condivisibile, mentre la domanda articolata dalla ricorrente è stata ritenuta fondata.
Il giudice ha ritenuto del tutto incomprensibile la risposta dellAmministrazione secondo la quale listanza sarebbe diretta a verificare la trasparenza dellAmministrazione nellassegnazione delle dirigenze ed il rispetto delliter di comparazione, ed in quanto tale non accoglibile.
Sempre il giudice ha affermato nella sentenza che è chiaro che listanza è diretta a verificare la correttezza delle operazioni di selezione; ma è altrettanto chiaro che coloro che hanno partecipato alla selezione – senza conseguire lesito sperato – hanno il diritto di effettuare tale verifica, al fine di potere valutare lopportunità di attivare strumenti a tutela della propria posizione .
Conclude il giudice che il ricorso è fondato e deve essere accolto e per leffetto dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato, nonché il silenzio sullistanza del ricorrente, serbato dallassessorato delle Attività Produttive, ed ordinata a detta Amministrazione lesibizione degli atti richiesti con le istanze di accesso della ricorrente – previo espletamento degli adempimenti normativamente previsti – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .
Ma di fronte a un funzionario che fa valere le proprie ragioni quanti sono quelli che preferiscono tacere e rassegnarsi a un andazzo che fa strame dei diritti e delle leggi?
Di fronte a una così palese illegittimità questa volta qualcuno sarà chiamato a pagare il cittadino contribuente, non certo però chi si è opposto allesercizio di un sacrosanto diritto! Ma se ci si comporta così nei confronti degli stessi dipendenti della Pubblica Amministrazione, quale sarà latteggiamento nei confronti del comune cittadino?
Nota a margine
Quest’incredibile storia dimostra, là dove ce ne fosse ancora bisogno, che la mozione di censura nei riguardi dell’assessore regionale alle Attività produttive, Linda Vancheri, è sacrosanta. Questa signora e chi l’ha messa lì debbono essere mandati a casa. Subito.
g.a.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2013, proposto da:
Giuseppa Sichili, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Fichera e Antonino Mirone, con domicilio eletto presso lo studio dellavv. Michele Roccella sito in Palermo, piazza Marina N. 19;
contro
Assessorato Regionale delle Attivita’ Produttive, in persona dellAssessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
nei confronti di
Vincenzo D’Alberti, Salvatore D’Urso, Elena Balsamo;
per l’annullamento
della nota del 16 luglio 2013 n. 38653/DIR con la quale è stata respinta listanza di accesso presentata dalla ricorrente, diretta ad avere copia degli atti relativi al procedimento di nomina agli incarichi dirigenziali del dipartimento delle attivita’ produttive, nonché del silenzio formatosi sullistanza con la quale la richiesta di accesso è stata reiterata – ric. ex art. 116 c.pa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dellAssessorato Regionale delle Attivita’ Produttive;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato in data 26 settembre 2013 e depositato il successivo 7 ottobre la ricorrente ha impugnato, ai sensi dellart. 116 c.p.a., la nota del 16 luglio 2013 n. 38653/DIR dellamministrazione intimata, con la quale è stata respinta listanza di accesso da lei presentata, diretta ad avere copia degli atti relativi al procedimento di nomina agli incarichi dirigenziali del dipartimento delle attivita’ produttive, nonché il silenzio formatosi sullistanza con la quale la medesima richiesta di accesso è stata reiterata.
Si è costituita lAvvocatura dello Stato sostenendo che lamministrazione correttamente non avrebbe accolto listanza di accesso presentata dalla ricorrente, in assenza della dimostrazione dellinteresse che legittimerebbe laccesso richiesto.
Alla camera di consiglio fissata per la sua discussione il ricorso è stato posto in decisione.
La tesi della difesa erariale non è condivisibile, mentre la domanda articolata dalla ricorrente è fondata.
Già nella prima istanza di accesso inoltrata dalla ricorrente viene precisato che la stessa ha partecipato alla selezione indetta dallamministrazione resistente per il conferimento di un incarico dirigenziale; tale circostanza la pone evidentemente in una posizione differenziata, che la legittima ad accedere agli atti del procedimento a cui ha partecipato.
Del tutto incomprensibile è la risposta dellamministrazione secondo la quale listanza sarebbe diretta a verificare la trasparenza dellamministrazione nellassegnazione delle dirigenze ed il rispetto delliter di comparazione, ed in quanto tale non accoglibile.
E chiaro che listanza è diretta a verificare la correttezza delle operazioni di selezione; ma è altrettanto chiaro che coloro che hanno partecipato alla selezione senza conseguire lesito sperato – hanno il diritto di effettuare tale verifica, al fine di potere valutare lopportunità di attivare strumenti a tutela della propria posizione.
La ricorrente, nella seconda istanza, ha didascalicamente ed invero superfluamente -esplicitato le ragione poste a fondamento della richiesta di accesso, ma lamministrazione è rimasta colpevolmente in silenzio a tale seconda, più che motivata, istanza.
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto e per leffetto dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato, nonchè il silenzio sullistanza del ricorrente, serbato dallAssessorato delle Attività Produttive, ed ordinata a detta amministrazione lesibizione degli atti richiesti con le istanze di accesso della ricorrente previo espletamento degli adempimenti normativamente previsti – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna lAssessorato regionale delle Attività produttive al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di parte ricorrente, in . 1.000,00, oltre accessori di legge
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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