La replica a un nostro articolo su Misterbianco: “Tutto è stato fatto a norma di legge”

dall’ingegnere Vincenzo Orlando
e dall’avvocato Pietro Motta
riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: Richiesta di rettifica per false e/o ingannevoli notizie diffuse con articolo pubblicato il 31/10/2013 dal titolo”Nella ‘Repubblica Indipendente’ di Misterbianco dissuasori mangia & bevi. E l’opposizione? Non vede, non sente, non parla…

In nome e per conto dell’ing. Vincenzo Orlando, responsabile dell’VIII° settore del Comune di Misterbianco, che sottoscrive la presente per adesione vi rassegno quanto segue:

il su indicato articolo nel contestare scelte amministrative e mancanza di efficace opposizione politica nel Comune di Misterbianco svolge una inesatta, calunniosa e diffamatoria ricostruzione di norme legislative, atti amministrativi e normative fiscali, lasciando trasparire in modo assai palese un presunto coinvolgimento in attività illecite ( tanto da concludere con ipotesi di reato) del mio assistito Ing. Orlando.

All’uopo e per dipanare ogni eventuale dubbio sono stato incaricato di chiarire come in nessun caso l’ing. Orlando ha adottato comportamenti, non solo censurabili in sede penale, ma neppure ipoteticamente viziati da illegittimità amministrativa, ed anzi funzionali e rispettosi di un contenimento della spesa pubblica a garanzia dell’intera collettività.

Invero sin da subito si chiarisce che:

il Comune di Misterbianco è dotato di un PGTU giusta delibera Consiliare del 2/10/1998 n° 91. Il detto piano risulta ad oggi operativo seppur in fase di aggiornamento e rielaborazione.

i PGTU sono regolati dall’art. 36 del d.lvo 30/04/1992 n° 285, che in nessun caso impedisce – nell’ipotesi di assenza di PGTU ovvero (come nel nostro caso) di rielaborazione dello stesso – la possibilità di adottare provvedimenti riguardanti la disciplina del traffico stradale, specie se finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. E’ infatti di tutta evidenza che non può neppure supporsi una assenza di interventi (se necessari) nell’ipotesi di non presenza del PGTU o di sua rielaborazione. Pertanto il periodo contenuto nell’articolo nel quale si scrive: “ …. pertanto il dirigente ….Ing. Orlando non è legittimato a procedere all’acquisto di paletti dissuasori in assenza della prescritta autorizzazione”, è frutto di ignoranza legis ovvero di dolosa volontà diffamatoria. Al riguardo basta leggere l’art. 192 del T.U. Enti Locali di cui al decreto legislativo n° 267/2000 e l’art. 13 L.R. 30/2000 di modifica dell’art. 56 L. 142/90 così come recepito dalla L.R. n. 48/91. Si omette di riportare l’intero dettato normativo ma le indicazioni ivi contenute consentono (a chi ne avesse voglia) la possibilità di approfondire;

non è affatto vero che il funzionario tecnico ing. Orlando abbia utilizzato l’artifizio di frazionare e spezzettare la somma complessiva per consentire l’affidamento diretto alla identica ditta anziché procedere ad un gara.

In tal modo il giornalista lascia intendere che vi sia una vera ipotesi di abuso in atti d’ufficio mediante una procedura illegittima per non dire illecita.

NULLA DI PIU’ FALSO!

L’art. 125, comma 11, ultimo periodo del d.lvo n. 163/2006 stabilisce infatti che: “per i servizi e le forniture di beni in economia di importo inferiore a 40.000 è consentito l’affidamento diretto”.

Ciò solo basta ed avanza per evidenziare quanto diffamante sia l’affermazione del giornalista, ma v’è di più!

L’ammontare complessivo delle forniture di paletti fin qui realizzate risulta pari ad € 31.920 oltre iva, di cui € 23.940 nell’esercizio 2012 ed € 7.980 nell’esercizio 2013. Pertanto, anche a volere dare credito al fatto che fosse stata necessaria una unica fornitura, essa si sarebbe comunque potuta affidare ad un’unica ditta mediante affidamento diretto alla stessa.

Altresì, non va sottaciuto che attraverso lo svolgimento di più tronconi di forniture in successive fasi temporali, si è potuto procedere all’intervento che altrimenti sarebbe stato impossibile realizzare per mancanza dei fondi necessari in un’unica soluzione. Invero, altro è impegnare somme parziali per piccole forniture (peraltro da effettuarsi in esercizi finanziari differenti) altro è impegnare l’intera somma con un unico provvedimento di impegno di spesa.

In tal modo si è potuto procedere alla bisogna senza necessità di vincolare una grossa somma sin da subito!

nell’articolo si conclude con una stupefacente affermazione secondo la quale con tale sistema si sarebbe consentito una evasione fiscale alla ditta affidataria delle forniture. Tale affermazione evidenzia la totale mancanza di approfondimento da parte del giornalista ovvero (nell’ipotesi più grave) di occultamento doloso della reale normativa nella fattispecie applicabile.

Ed infatti si precisa quanto segue: le disposizioni che disciplinano il cd. CIG (Codice identificativo Gara) e l’obbligo di versamento della contribuzione all’AVCP (cd. Tassa sulle gare) sono date dal complesso normativo di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), dalle successive deliberazioni adottate dal Consiglio dell’Autorità, e, da ultimo, dalla L. 13/08/2010 n° 136 come modificata dal D.L. n° 187/2010 convertito con modifiche dalla L. 17/12/2010 n° 217, recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (anche in questo caso gli interessati avranno la possibilità di documentarsi), che però escludono dall’obbligo di versamento della contribuzione le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi e per la realizzazione di lavori di importi inferiori a € 40.000 (con riferimento alle Stazioni appaltanti) ovvero le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi e per la realizzazione di lavori di importo inferiore ad € 150.00 (con riferimento ai soli operatori economici ossia ditte e/o imprese).

Peraltro, se il giornalista fosse stato più attento o meno fazioso avrebbe potuto verificare quanto sopra semplicemente collegandosi al sito dell’AVCP guardando istruzioni in vigore dal 1° gennaio 2011 e l’ultima deliberazione del 21/12/2011.

Ne consegue che nel caso di cui ci occupiamo nessuna evasione di tasse si è verificata, né da parte della ditta né da parte del Comune, in quanto l’intera procedura (anche a volere assommare tutti assieme gli affidamenti) non supera i 32.000 euro e quindi risulta del tutto esentata dall’obbligo di versamento della contribuzione all’AVCP. Infine, e per compiutezza espositiva, si precisa che in ogni caso nessuna omissione è stata commessa, posto che per ciascuna fornitura è stato regolarmente generato il relativo CIG (nella fattispecie necessario ai soli fini della tracciabilità), che risulta espressamente indicato nel rispettivo contratto di fornitura, all’uopo utilizzando l’apposita procedura semplificata prevista per la micro contrattualistica.

* * * *

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede che la vostra testata voglia immediatamente pubblicare la presente missiva al fine di riportare la verità dei fatti che altrimenti apparirebbe differente ed estremamente dannosa per l’immagine e la serietà professionale del mio assistito.

Infine, si comunica che, in caso di omessa pubblicazione della presente ovvero in caso di omessa pubblicazione di una rettifica da parte dell’autore dell’articolo, riportante le superiori precisazioni si procederà ad inoltrare denunzia-querela alle A.G. per la palese ipotesi di violazione dell’art. 594 C.P.

A tal fine si attenderà il termine di gg. 10 dalla ricezione della presente posto che una rettifica più lontana nel tempo e meno tempestiva avrebbe un valore di chiarificazione estremamente meno efficace.

(In prima pagina foto tratta da pabel.it)

 

Redazione

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