La manovra finanziaria in discussione all’Ars: parte II

34. All’articolo 48, comma 6, tabella G della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è apportata la seguente modifica:

L.R. n. 11/2010, art. 100

UPB 13.2.1.3.3

capitolo 473309

+60

L.R. n. 5/2005 e L.R. n. 5/2014, art. 35

 

UPB 6.3.2.6.2

capitolo 712402

+3.200

L.R. n. 3/2012, art. 7

UPB 6.2.1.3.1

capitolo 183786

+100

35. Per l’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, previsto dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, e per l’espletamento delle procedure necessarie alla Valutazione Ambientale Strategica, da espletare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che costituisce condizione indispensabile per la programmazione e utilizzazione dei fondi strutturali 2014-2020 nel settore dei trasporti, è autorizzata per l’anno 2014 la spesa di 300 migliaia di euro.

 

36. Le assegnazioni di parte corrente alle province sono destinate prioritariamente, oltre che alle finalità già previste dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5, anche al funzionamento delle scuole musicali provinciali. Le assegnazioni medesime sono incrementate, per l’esercizio finanziario 2014, di 7.650 migliaia, di cui 150 migliaia di euro in favore della Provincia di Trapani da destinare all’Ente luglio musicale trapanese per le finalità istituzionali e 200 migliaia di euro in favore dell’Istituto musicale Toscanini di Ribera.

 

37. All’articolo 6, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo le parole “capitolo 117305” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché la somma di 400 per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 18 maggio 1986, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

38. Per le finalità connesse alle attività motoristiche e per i fini istituzionali propri dell’Ente autodromo di Pergusa, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 250 migliaia di euro.

 

Art. 28.

Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

 

l. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo ‘Vincenzo Bellini’ di Catania, Ente Autonomo regionale ‘Teatro Vittorio Emanuele’ di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestiadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione ‘The Brass group’, che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

 

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell’Ente che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2013, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario;

 

b) l’indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;

 

c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

 

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;

 

e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l’indicazione dell’entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

 

f) l’individuazione di soluzioni idonee a riportare l’ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

 

g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A. un fondo rotativo a gestione separata, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, con dotazione pari a 15.000 migliaia di euro.

 

3. L’IRFIS-FinSicilia S.p.A. eroga agli enti di cui al comma l, a fronte della presentazione del piano, prestiti per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1.

 

Art. 29.

Contratti di filiera e di distretto

 

l. Al fine di favorire lo sviluppo rurale ed un’armonica integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio siciliano, in considerazione che il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 novembre 2007 relativo a “Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca” prevede, all’articolo 9, comma 2, lettera b), che le Regioni e Province autonome possono disporre il cofinanziamento di specifiche iniziative dei contratti di filiera o di distretto, l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a disporre il cofinanziamento nella forma di contributo in conto capitale, ad integrazione degli incentivi recati dalla norma nazionale, per il sostegno di specifiche iniziative che si realizzano sul territorio regionale.

 

2. Il contributo in conto capitale concesso dalla regione di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento degli investimenti ammissibili di cui alle tabelle l A, 2 A, 4 A e il 50 per cento degli investimenti ammissibili di cui alle tabelle 3 A e 5 A dell’allegato A al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 21 aprile 2008, come modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2009 che fissa le spese ammissibili e i limiti agli investimenti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 22 novembre 2007. L’ammontare del contributo in conto capitale non può in nessun caso risultare superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario), per gli investimenti ammissibili di cui alle tabelle l A e 2 A dell’allegato A al decreto 17 febbraio 2009. La somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario non può essere superiore all’importo degli investimenti ammissibili.

 

3. La Giunta regionale con apposita deliberazione stabilirà le modalità e i criteri per la concessione del cofinanziamento regionale.

 

4. L’intervento regionale è concesso conformemente alla decisione della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato n. N379/2008/Italia.

 

5. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede con le risorse discendenti dalle assegnazioni della legge 30 giugno 1998, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni e dall’Accordo di programma quadro Sviluppo Locale attribuite alla Regione (UPB 10.2.2.6.55 – capitolo 542055).

 

 

 

 

 

Art. 30.

Impiego fondi IRCAC inutilizzati

 

1. Al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate nel Fondo Unico a Gestione Separata gestito dall’IRCAC, attinenti alla legge regionale n.37/1978 e s.m. e i., lo stesso dovrà procedere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad una verifica dei crediti a medio termine e di esercizio, deliberati ai sensi della citata legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, disimpegnando dal citato Fondo, le somme relative ai predetti crediti concessi e non erogati da oltre due anni e i relativi provvedimenti concessivi, adottati dall’IRCAC e/o dalla Regione, si intendono revocati.

 

2. Le somme disimpegnate ai sensi del precedente comma, rientrano nella dotazione del Fondo Unico di cui all’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, costituito presso l ‘IRCAC e saranno utilizzate dallo stesso per l’attività ai sensi della propria legge istitutiva e/o di altre leggi speciali la cui dotazione finanziaria faccia riferimento al Fondo Unico a Gestione Separata gestito dall’ Istituto.

 

3. L’IRCAC pubblicherà sul proprio sito internet, con valore di notifica per le cooperative interessate, la delibera contenente l’elenco dei finanziamenti disimpegnati.

 

4. Le somme trattenute sul fondo unificato gestito dall’IRCAC, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 quater dell’art 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall’articolo 65 delle legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono disimpegnate e confluiscono nel fondo unico di cui all’ art 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 ed utilizzate ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

 

5. Gli interessi maturati sulle somme relative al fondo unico a gestione separata, costituito presso l’IRCAC, ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono, a decorrere dal corrente anno, integrazioni del fondo.

 

6. Le somme disimpegnate ai sensi del comma l, al netto di eventuali commissioni spettanti all’IRCAC per la gestione dei medesimi, restano nella dotazione del Fondo unico di cui all’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, gestito dall’IRCAC per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione, a carattere innovativo, nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e delle cooperative che gestiscono aziende agricole e terreni confiscati alla mafia e alle attività previste dal Fondo unico a gestione separata gestito dall’Istituto, fatta eccezione per l’importo di 25.000 migliaia di euro che è versato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato agli interventi previsti dall’articolo 13, comma 2 della presente legge garanzie occupazionali.

 

Art. 31.

Nuove iniziative per favorire lo sviluppo

 

1. L’IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a destinare 25 milioni di euro di disponibilità liquide, pari all’8,6 per cento circa della dotazione patrimoniale complessiva al 13 giugno 2014 del fondo di cui ali’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, a capitale sociale interamente posseduto dalla Regione, nel rispetto della normativa di vigilanza della Banca d’Italia.

 

2. L’IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a destinare ulteriori 30 milioni di euro di disponibilità liquide, pari al 10,4 per cento circa della dotazione patrimoniale complessiva al 13 giugno 2014 del fondo di cui all’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, a patrimonio proprio, da utilizzare per la copertura quale garanzia diretta di operazioni di provvista finanziaria da attivare presso la BEI ed altri istituti nazionali ed internazionali pubblici, da destinare alla concessione di credito a favore delle imprese operanti in Sicilia, a fronte di progetti di investimento e di sviluppo.

 

Art. 32.

Copertura finanziaria

 

l. Per l’esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell’aliquota dell’Imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, in aggiunta alle finalità previste dal comma 12 dell’articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sino all’importo di 31.715 migliaia di euro, al finanziamento della compartecipazione regionale, di cui all’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario nazionale, quale servizio pubblico essenziale.

 

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, pari a 566.830 migliaia di euro per l’anno 2014, 196.752 migliaia di euro per l’anno 2015 e 131.042 migliaia di euro per l’anno 2016, esclusi gli oneri previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 12, comma 2, si provvede:

 

a) per l’importo di 362.093 migliaia di euro per l’anno 2014, di 72.006 migliaia di euro per l’anno 2015 e di 117.912 migliaia di euro per l’anno 2016, mediante utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, che si sono rese disponibili a seguito della non operatività delle relative previsioni di spesa in conseguenza all’impugnativa del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana della legge regionale 28 gennaio 2014 n, 5 ed a seguito delle disposizioni dell’ articolo 4 della presente legge che sopprime l’Allegato 2 di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

 

b) per l’importo di 31.715 migliaia di euro per l’anno 2014 mediante utilizzo delle risorse regionali derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma l;

 

c) per l’importo di 25.000 migliaia di euro per l’anno 2014 mediante riduzione della spesa relativa al finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano Sanitario nazionale di cui all’articolo 9 della presente legge. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3;

 

d) per l’importo di 111.615 migliaia di euro per l’anno 2014 e di 111.616 migliaia di euro per l’anno 2015 mediante riduzione dell’ autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle disposizioni dell’articolo 3 della presente legge;

 

e) per l’importo di 2.000 migliaia di euro per l’anno 2014 mediante utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, che si sono rese disponibili a seguito della non operatività delle relative previsioni di spesa in conseguenza all’impugnativa del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana della legge regionale 11 giugno 2014 n. 13;

 

f) per l’importo di 12.294 migliaia di euro l’anno 2014 mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 4, comma 2, lett. c) della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in relazione alla diversa copertura finanziaria prevista disposizioni dell’articolo 4 della presente legge;

 

g) per l’importo di 8.343 migliaia di euro mediante utilizzo di parte del risparmio di spesa conseguente all’accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2013;

 

h) per l’importo di 13.320 migliaia di euro mediante riduzione, pari all’1,5 per cento, delle disponibilità delle autorizzazioni di spesa iscritte, tra le spese correnti, e discendenti dalle leggi regionali n. 5, 6 e 13 del 2014 limitatamente ai fondi regionali, con esclusione delle categorie 1, 9, 10, 11, 12 (fondi di riserva e fondi speciali), dei capitoli relativi a imposte e tasse, di quelli relativi a spese per la sicurezza, per liti, per accertamenti sanitari, nonché dei capitoli connessi alla spesa sanitaria. L’importo delle riduzioni è indicato per ciascuna autorizzazione di spesa nell’Allegato A della presente legge;

 

i) per l’importo di 180 migliaia di euro per l’anno 2014 e di 13.130 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 – capitolo 215704 – accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.

 

Titolo IV

Disposizioni varie

 

Art. 33.

Soppressione e liquidazione dell’IRIDAS

 

l. L’Istituto regionale per l’integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all’articolo 48 della legge regionale del 14 maggio 2009, n. 6, è soppresso alla data di pubblicazione della presente legge.

 

2. Il Presidente della Regione siciliana, su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, nomina un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi.

 

3. Ai dipendenti dell’Ente si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

 

 

 

Art. 34.

Società partecipate

 

l. E’istituito presso l’Ufficio speciale delle società in liquidazione l’albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

 

2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009.

 

3. Saranno esclusi dall’albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.

 

4. Le società di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all’albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

 

5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell’articolo 20 delle legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all’Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria Generale della Regione un’integrazione al piano previsto dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell’albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.

 

6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 31 della legge regionale 6/1997.

 

7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell’ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall’articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.

 

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l’eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.

 

10. E’consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l’attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio2014, n. 5.

 

11. E’ abrogato il comma 6 quinquies dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, come introdotto dall’articolo 23 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

 

12. Al comma 6 bis della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “a totale partecipazione pubblica” sono aggiunte le parole “ad esclusione della SEUS SCpA”.

 

Art. 35.

Pensionamenti personale delle società partecipate

 

1. In attuazione delle politiche di riduzione della spesa regionale, nel termine perentorio di 30 giorni dall’approvazione della presente legge, è fatto obbligo a tutte le società a totale partecipazione della regione siciliana di individuare le anzianità contributive di tutti i lavoratori in organico, richiedendo eventualmente apposita certificazione agli enti previdenziali competenti.

 

2. E’ fatto espressamente divieto alle società di cui al comma l di autorizzare trattenimenti in servizio per coloro che hanno raggiunto i requisiti anagrafici previsti dal vigente C.C.R.L. 2002/2005 della Regione siciliana e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

 

3. Le società dovranno risolvere unilateralmente i rapporti di lavoro del personale che ha raggiunto i limiti di permanenza in servizio di cui al comma 2, sempre che i soggetti abbiano acquisito il requisito contributivo minimo previsto dall’attuale normativa per fruire di un trattamento pensionistico

 

4. Al personale in organico presso le società a totale partecipazione della regione siciliana sono estese le previsioni normative in materia di pensionamenti di cui all’art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

 

5. A far data dall’approvazione della presente legge, tutti coloro che hanno maturato i requisiti contributivi e/o anagrafici, sono collocati in quiescenza.

 

Art. 36.

Qualifiche intermedie nelle società partecipate

 

1. Nelle società partecipate e sottoposte al controllo e vigilanza della Regione siciliana a totale o maggioritaria partecipazione azionaria pubblica, costituite dopo l’1 gennaio 2009, che siano sprovviste di copertura nelle qualifiche intermedie, ancorché individuate nelle proprie piante organiche, di inquadramento nei ruoli gerarchicamente funzionali alle esigenze organizzative e abbiano il rapporto di lavoro disciplinato da contratti di diritto privato, non costituisce nuova assunzione ai sensi della normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni, il ricorso, mediante procedure selettive, a personale interno alle dipendenze della stessa società partecipata per la copertura di tali posti.

 

2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma precedente, si provvede con le risorse proprie delle società partecipate senza alcuna variazione di spesa a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 37

Riscossione Sicilia

 

1. Per le finalità e il rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli articoli 16, 18 e 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’articolo 23, comma 2 e seguenti della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, non si applicano alla società partecipata dalla Regione dell’area strategica servizi di riscossione dei tributi di cui all’articolo 23, comma 1, lettera D) della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5

 

2. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

 

Art. 38.

Abolizione licenza trebbiatura e sgranatura meccanica

 

1. Per l’esercizio dell’attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose da granella, di cui al Regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 ed al Decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, non è richiesta alcuna licenza.

 

Art. 39.

Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa

 

1. Le somme autorizzate dall’articolo 55 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed impegnate nell’esercizio 2013 possono essere riprogrammate nell’anno 2014 per l’espletamento delle funzioni di informazione e di comunicazione previste dal medesimo articolo 55.

 

2. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione pubblicano i bilanci, per estratto, sui quotidiani regionali aventi maggiore diffusione in numero di 20 copie nella Regione e su quotidiani nazionali con redazione in Sicilia, ed integralmente nei rispettivi siti istituzionali.

 

3. Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione nell’ordinamento regionale. All’inosservanza della presente norma sono obbligati la Regione, i consorzi di liberi comuni,le città metropolitane, i consorzi tra gli enti locali, le aziende del settore sanitario nonché le società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione e degli enti locali.

 

4. All’articolo 4 comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è anteposto il seguente:

“06. Fermo restando quanto stabilito al comma 6 in quanto compatibile, i soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noto i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, mediante pubblicazione per estratto, a scelta della stazione appaltante, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggior diffusione locale del luogo ove si eseguono i lavori e su un periodico a diffusione regionale. Le testate di cui al precedente alinea devono possedere i seguenti requisiti, alla data di entrata in vigore della presente legge:

 

a) non meno di cinque giornalisti iscritti al relativo albo professionale (sezione professionisti) tenuto ai sensi della legge 20 febbraio 1963, n. 69, assunti con contratto a tempo indeterminato;

b) attestazione di regolarità contributiva e previdenziale ai fini INPGI e CASAGIT;

c) non meno di tre anni di ininterrotta pubblicazione con diffusione regionale, con vendita in edicola sul territorio regionale;

d) attestazione di copie vendute, certificata a norma di legge.”.

 

5. Al comma 5, dell’articolo 4, della legge regionale n. 12/2011, dopo la parola “forniture” sono inserite le parole “l’autorizzazione, anche tacita, di subappalti, l’approvazione di perizie di variante”.

 

6. Al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12/2011, dopo le parole “ribassi d’asta” sono aggiunte le parole “ e sulla quota del fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti per le spese di pubblicità ai sensi dell’art. 178, comma l, lettera o del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. La mancata comunicazione di tali dati è sanzionata secondo le modalità e nella misura fissata alla lettera b) del comma 5 della presente legge”.

 

Art. 40.

Norme in materia di contributo alle spese di viaggio e soggiorno

degli assistiti residenti nelle isole minori

 

l. I benefici previsti dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano agli assistiti residenti nelle isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria anche nei casi di ricorso a luoghi di cura pubblici e privati, accreditati e contrattualizzati con il SSN, ubicati nel territorio regionale, qualora la necessità del ricorso a tali luoghi di cura sia stata preventivamente riconosciuta con le modalità previste dagli articoli 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 3 giugno 1975, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

 

Art. 41.

Adeguamento normativo in materia di regolamentazione “de minimis”

 

l. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013:

 

a) articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

b) articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, dal comma 11 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall’articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

c) articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall’articolo l0 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

d) lettera h nonies del comma l dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal comma 27 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

 

e) articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

f) articolo 10 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

g) articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

h) articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25.

 

2. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013.

 

– articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

– articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 11, e dall’articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

– articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall’articolo l0 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

– comma 8 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 come sostituito dal comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

– articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

– articolo 13 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

– articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

 

– articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25.

 

Art. 42.

Abrogazione e modifiche di norme

 

1. All’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è aggiunto il seguente comma: ‘1 bis. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli di cui al comma 1, in relazione all’effettivo costo dei servizi da effettuare in favore dell’Amministrazione regionale o degli enti del settore sanitario sulla base delle convenzioni di servizio, su richiesta dei competenti dipartimenti regionali.’.

 

2. Al comma l0 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2014 le parole “entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “entro il 30 settembre 2014”.

 

3. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

 

4. E’abrogato il comma 6 dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 43.

Proroga di termini per la realizzazione di programmi di

edilizia agevolata e convenzionata

 

1. I termini di cui al comma 78, dell’articolo 11, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l’inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nella graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.

 

2. I termini di cui al comma 79, dell’articolo 11, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l’inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.

 

3. All’articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 le parole “30 giugno 2014” e “dall’1 luglio 2014” sono rispettivamente sostituite dalle parole “31 dicembre 2015.” e “dall’1 gennaio 2016.”.

 

4. I soggetti che realizzino programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica possono accedere all’utilizzo di fondi ex Gescal per la realizzazione di opere di urbanizzazione inerenti le aree circostanti inserite nei piani triennali delle opere pubbliche comunali.

 

5. All’articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole “ad uso residenziale” aggiungere le parole “o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale.”. I lavori di cui all’art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il pre-ammortamento. Alla fine del comma 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole “per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6”.

 

6. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2015.

 

Art. 44.

Disposizioni in materia di finanziamento alle piccole e medie imprese

 

1. Al fine di agevolare la realizzazione di investimenti, le Piccole e Medie Imprese con sede produttiva nella Regione Siciliana che ricorrano a regimi di aiuto a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, per la quota ricadente nella categoria dei “mezzi propri” , potranno fare ricorso, oltre che agli ordinari strumenti di credito, agli strumenti finanziari innovativi previsti dagli arti. 1 e 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, e dall’art. 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, quali le “cambiali finanziarie”, le “obbligazioni partecipative” e i “mini bond”.

 

Art. 45.

Interventi per il sostegno al pagamento delle rate di mutuo e di affitto

 

1. Al fine di consentire il superamento dello stato di crisi finanziaria delle cooperative siciliane con proprietà divisa ed indivisa, dovuto a problemi di ordine economico connessi alla grave crisi economica ed ai conseguenti riflessi sullo stato occupazionale dei soci, è sospeso, senza alcun onere aggiuntivo, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello in scadenza fino al 31 luglio 2014 relative a mutui concessi dall’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. La sospensione opera fino al 31 dicembre 2015.

 

3. Il pagamento delle rate sospese avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e con la medesima periodicità prevista originariamente con contratto da stipulare senza obbligo della forma pubblica.

 

4. Le istanze di sospensione dei pagamenti delle cooperative edilizie a proprietà indivisa dovranno essere avanzate dal Presidente o dall’Organi munito dei poteri di rappresentanza legale senza necessità di una preventiva deliberazione dell’Assemblea dei soci, con l’indicazione nominativa dei soci che intendono fruire della sospensione stessa, quelle delle cooperative a proprietà divisa individualmente da ciascun socio. La presentazione dell’istanza sospende i pagamenti con riserva dell’accertamento del diritto.

 

5. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno corrisposti successivamente e contestualmente al pagamento della rata cui si riferiscono.

 

6. La sospensione trova applicazione anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avvita per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che la cooperativa o il socio provvedano entro sei mesi al pagamento delle spese legali connesse. Su tale pagamento devono essere concesse, a richiesta, rateizzazione di durate non superiore a sei mesi.

 

7. Allo scopo di fornire la copertura finanziaria agli interventi disposti dal presente articolo, senza alcun onere diretto per la Regione, il comma 2 bis dell’articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, come modificato dall’articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:

 

“2. bis. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 30 per cento rapportato all’ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell’esercizio con esclusione dei recuperi ottenuti nei confronti della Regione a fronte di fidejussioni dalla stessa prestate.”.

 

8. Al fine di salvaguardare il Fondo di esercizio dei finanziamenti alle cooperative, la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, come modificato dall’articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, deve essere intesa nel senso che la commissione dell’1,50% deve essere calcolata esclusivamente sul valore della sorte capitale e degli interessi corrispettivi dei crediti con esclusione degli interessi moratori.

 

9. La commissione prevista al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, come modificato dall’articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, non può in ogni caso essere superiore alla copertura delle spese di funzionamento dell’IRCAC.

 

10. Le economie realizzate in tal senso devono essere contabilizzate all’interno del Fondo di esercizio dei finanziamenti alle cooperative in uno specifico accantonamento a destinazione vincolata iscritto nel bilancio del Fondo stesso.

 

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi devono trovare applicazione a far data dall’esercizio finanziario 2014.

 

Art. 46.

Svolgimento attività commerciali nelle aree ex consorzi ASI

 

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, dopo l’articolo 18 è aggiunto il seguente: “18.bis. Svolgimento attività commerciali. – 1. All’interno delle aree destinate allo svolgimento delle attività produttive di cui all’articolo 1, comma 1, una quota della superficie dei fabbricati utilizzati dalle imprese, pari al 5 per cento per gli usi industriali ed al 7 per cento per quelli artigianali, può essere destinata all’attività di vendita dei beni prodotti nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi.”.

 

Art. 47.

Norme di interpretazione autentica dell’articolo 19

della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

 

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. gli assegnatari di rustici e/o capannoni e/o immobili industriali comunque denominati, possono fare istanza al competente “Consorzio per l’area di sviluppo industriale in liquidazione-gestione separata IRSAP” per l’acquisto dell’immobile assegnato. Il prezzo di vendita, versato in favore della liquidazione. è pari a quello della perizia di stima effettuata dalla competente Agenzia del Territorio, decurtato degli eventuali canoni effettivamente versati dall’assegnatario in favore del soppresso consorzio.

 

2. Con la stessa istanza con cui l’assegnatario manifesta, ai sensi del presente comma, la propria intenzione di voler acquistare l’immobile, l’istante indica il termine entro cui intende procedere al versamento del saldo dovuto per il perfezionamento della stessa vendita; detto termine non può comunque superare il 31 dicembre 2015. Trascorso il termine suddetto l’assegnatario decade dalla possibilità di esercitare il diritto di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, l’IRSAP può stipulare accordi e convenzioni con enti nazionali e regionali sia pubblici che privati competenti in materia di medio credito e finanza agevolata come previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera i) della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

 

Art. 48.

Modifica di norme in materia di estrazione giacimenti minerari di cava

 

1. L’articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è così sostituito:

 

“Art. 12. Attività di estrazione giacimenti minerari di cava. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti di cave sono tenuti a versare un canone annuo di produzione commisurato alla area coltivabile ed ai volumi autorizzati come definiti nelle autorizzazioni all’esercizio delle attività estrattive.

 

2. Detto canone è commisurato alla superficie dell’area ed ai volumi autorizzati della cava. Esso è ottenuto sommando gli importi riportati in tabella, corrispondenti agli scaglioni di superficie e volumi autorizzati:

 

Superficie espressa in ettaro

 

Sup ? 2

 

2

 

5

 

10

 

20

 

Sup > 50

 

€ 2.000

 

€ 4.000

 

€ 6.500

 

€ 7.500

 

€ 10.000

 

€ 13.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumi espressi in migliaia di metri cubi

 

Vol. ? 100

 

100

 

500

 

1000

 

2000

 

Vol. > 5000

 

€ 1.500

 

€ 3.500

 

€ 6.000

 

€ 8.000

 

€ 10.000

 

€ 13.000

 

 

3. In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e, successive modifiche ed integrazioni, la quota dei canoni relativa ai volumi estratti per tale periodo non sarà dovuto. Eventuali periodi inferiori all’anno solare saranno calcolati per dodicesimi.

 

4. I canoni di produzione sono dovuti per il 60% al Comune interessato e per il 40% alla Regione.

 

5. Qualora siano interessati più Comuni la quota del 60% è ripartita sulla base della superficie dell’area di cava approvata ricadente in ciascun Comune.

 

6. L’importo dovuto è corrisposto entro il mese di marzo successivo all’anno di riferimento. Gli esercenti sono tenuti ad inviare al Dipartimento regionale dell’energia dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, copia della quietanza dell’avvenuto pagamento entro il mese di aprile.

 

7. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT.

 

8. I canoni destinati ai Comuni sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale con priorità alle attività di scavo abusive.

 

9. I canoni destinati alla Regione in favore dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, saranno destinati a sostenere le attività di studi e ricerche di settore, di monitoraggio e vigilanza del settore estrattivo, nonché il potenziamento delle risorse umane assegnate all’Assessorato per l’incremento dell’attività di sorveglianza, controllo e lotta all’abusivismo in campo estrattivo.

 

10. Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta l’applicazione degli interessi legali.

 

11. Il mancato versamento del canone di cui al presente articolo, entro i termini ivi previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al:

 

a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

 

b) 30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centottanta giorni ma entro l’anno di scadenza dei suddetti termini.

 

12. Il pagamento alla Regione deve essere effettuato in un’unica rata, sul capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana 1815, Capo 16, così denominato “Proventi derivanti da canoni di produzione per l’attività di estrazione da giacimenti minerari di cava”, Rubrica 3 – Dipartimento regionale energia, Titolo 1, aggregato economico 4, Capo 16 e dovrà avvenire:

 

a) mediante versamento in conto corrente bancario intestato a “Regione siciliana, Via Notarbartolo, 17 – Banca Unicredit Spa, Via Campolo, 65 – 90145 Palermo”, sul capitolo di entrata 1815 “Proventi derivanti da canoni di produzione per l’attività di estrazione di giacimenti minerari di cava” – Capo 16;

 

b) versamento in conto corrente bancario intestato a “Regione siciliana, Via Notarbartolo, 17 – Banca Unicredit Spa, Via Campolo, 65 – 90145 Palermo”, sul capitolo di entrata 1815 “Proventi derivanti da canoni di produzione per l’attività di estrazione di giacimenti minerari di cava” – Capo 16. Dovrà essere indicato il nome e il cognome o la ragione sociale del soggetto versante (impresa esercente l’attività estrattiva).

Nella causale di versamento dovranno essere indicati: i dati identificativi del versante, la motivazione del versamento, il canone, l’anno di riferimento, la località della cava e gli estremi dell’autorizzazione, nonché l’indicazione che l’importo deve essere acquisito all’entrata del bilancio della Regione siciliana, capo 16, Dipartimento regionale energia, capitolo 1815 così denominato “Proventi derivanti da canoni di produzione per l’attività di estrazione da giacimenti minerari di cava”.”.

 

Art. 49.

Disciplina di attività cinofile all’interno di parchi e riserve

 

1. Al fine di concorrere al miglioramento zootecnico degli allevamenti nazionali e regionali, oltre che alimentare il turismo nell’isola, l’Assessorato regionale dell’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, può autorizzare all’interno di parchi e riserve naturali prove cinofile per soli cani da ferma, senza abbattimento, a carattere nazionale o internazionale. Tali prove, solo a carattere sportivo, possono essere autorizzate esclusivamente in periodi e con modalità tali da non comperare nocumento alla fauna selvatica e devono essere preventivamente autorizzate dall’Ente nazionale della cinofilia italiana.

 

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta di Governo adotterà un regolamento per il rilascio delle autorizzazioni.

 

Art. 50.

Fondi di gestione faunistico-venatoria

 

1. L’articolo 51 della Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è così sostituito:

 

“51. Fondi di gestione faunistico-venatoria – 1. E’ istituito presso l’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea un capitolo in entrata sul quale confluiscono direttamente le somme di cui agli artt. 30 e 32 della presente legge.

 

2. Con regolamento approvato dalla Giunta di Governo su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sentito il comitato regionale faunistico venatorio, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 per concorrere al finanziamento delle attività istituzionali delle ripartizioni faunistico venatorie.”.

 

2. L’articolo 30, comma 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è così sostituito:

 

“30. Tasse di concessione – 1. L’importo delle tasse di concessione relative alle aziende faunistico venatorie e agro venatorie di cui agli art. 25 e 26, nonché quelle relative ai centri privati di produzione di selvaggina di cui all’art. 38 è determinalo sulla base delle tariffe di cui all’art. 23, comma 2, legge l settembre 1992, n. 157.”.

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2015.

 

 

 

Art. 51.

Disposizioni in materia di vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche

 

1. Per le aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad un atto di vincolo di durata decennale si applica quanto stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25.

 

2. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, revoca il vincolo di durata decennale cui sono sottoposte le aziende agrituristiche che abbiano superato il termine di cinque anni.

 

Art. 52.

Disposizioni in materia di riconoscimento di associazioni venatorie

 

1. Alla fine dell’articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo la parola “Enalcacccia” è aggiunto “oltre il Sindacato nazionale cacciatori”.

 

Art. 53.

Definizione interventi edilizi

 

1. A decorrere dell’entrata in vigore della presente legge è recepito nella Regione Siciliana l’articolo 3 lettera D “Definizioni degli interventi edilizi”, del Testo Unico per l’Edilizia D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

 

Art. 54.

Differimento di termini per recupero abitativo dei sottotetti

 

1. Il termine di cui all’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 55.

Modifiche di norme in materia di edilizia sociale

 

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 le parole da “Con regolamento” a “ed in particolare:” sono sostituite da “Con decreto dell’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, di concerto con l’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente e dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed in particolare:”.

 

Art. 56.

Abrogazione di norma in materia di affidamento provvisorio

servizi comunali di trasporto pubblico locale

 

1. E’ abrogato il comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Art. 57.

Ticket ingresso ecomusei

 

 

1. All’articolo 6 della legge regionale 2 luglio 2014, n. 16, è aggiunto il seguente comma: “4 bis. E’ possibile istituire un ticket d’ingresso per la fruizione degli Ecomusei al fine di incentivare la creazione e il potenziamento di servizi all’interno delle medesime strutture. E’ possibile istituire gli ecomusei all’interno delle riserve naturali orientate e dei parchi regionali.”.

 

Art. 58.

Misure a sostegno dei contratti di solidarietà

e degli accordi sindacali tra imprese e lavoratori

 

1. Al fine di evitare l’interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro nelle imprese siciliane nonché salvaguardare l’occupazione ed il rilancio aziendale attraverso forme di solidarietà tra lavoratori, l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro promuove e contribuisce mediante il sostegno al redito dei lavoratori e l’incentivo alle imprese, alla stipula di:

 

 

a) contratti di solidarietà previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ed ai contratti di solidarietà di cui al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

 

b) accordi sindacali, non rientranti tra i contratti di solidarietà ai sensi della disciplina statale, tra imprese e lavoratori finalizzati a mantenere la presenza dei lavoratori, compresi quelli con contratto a tempo determinato e parasubordinato, sul luogo di lavoro.

 

2. A tal fine l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro attiva, con procedura a sportello e, in prima applicazione, sino a concorrenza dell’importo di cui al comma 9, oltre agli stanziamenti di cui al successivo comma 10, ulteriori strumenti e misure a favore dello sviluppo dell’occupazione e al supporto di progetti presentati da parti sociali e istituzioni, nell’ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità.

 

 

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento degli enti locali, del sistema camerale, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei loro enti bilaterali per la formazione continua e il sostegno al reddito.

 

4. Sono destinatari del contributo regionale, in misura proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro, anche se destinatari di altre misure di sostegno previste dalla normativa statale:

 

 

a) le imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e le imprese che applicano i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e per le aziende artigiane, di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, quando la riduzione d’orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro;

 

b) i lavoratori ai quali si applicano gli accordi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e i lavoratori a ci si applicano accordi che prevedono la stipulazione di contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e per le aziende artigiane di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

 

c) le imprese e i lavoratori sottoscrivono gli accordi sindacali, non rientranti tra i contratti di solidarietà ai sensi della disciplina statale, nonché le imprese interessate da cofinanziamento dei contratti di solidarietà da parte degli enti bilaterali di settore;

 

 

5. Il sostegno regionale è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e, in ogni caso, per la singola impresa non può superare la somma di 100 migliaia di euro annui, fatti salvi i vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia di incentivi alle imprese e nel rispetto del regime “de minimis” previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

 

6. Per le imprese di cui al comma 4, lettera a), la ripartizione delle risorse per ciascuna tipologia di impresa è definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle peculiarità del sistema delle imprese siciliane, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali.

 

7. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 4, la misura dell’integrazione salariale è definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle peculiarità del sistema delle imprese siciliane, con particolare riguardo alle situazioni di gravi crisi aziendali.

 

8. L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con cadenza annuale e mediante relazione scritta, informa l’Assemblea regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati conseguiti per sostenere i livelli occupazionali delle aziende siciliane.

 

9. Per gli interventi destinati ai soggetti di cui al comma 1, lettera b) e al comma 4, lettere a) e b), per l’esercizio finanziario 2014, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro.

 

10. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Giunta regionale determina la parte di risorse da destinare.

 

11. A decorrere dall’esercizio finanziario 2015, gli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico dei programmi comunitari finanziati dal Fondo sociale europeo relativi ai periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020.

 

Art. 59.

Parità di accesso ai servizi

 

1. La Regione, in coerenza con l’articolo 3 della Costituzione e con l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L’accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti.

 

2. La Regione assume le nozioni di discriminazione diretta ed indiretta previste dalle direttive del Consiglio dell’Unione europea 2000/43/CE (Direttiva del Consiglio che attua i principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

 

3. I diritti generati dalla legislazione regionale nell’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano alle singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

 

4. La Regione si impegna, di concerto con gli Enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.

 

Art. 60.

Disposizioni finanziarie in materia di personale precario degli enti locali

 

1. All’articolo 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni le parole “Per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione” sono sostituite dalle parole “Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione”.

 

2. All’articolo 30, comma 8 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole “per ciascuno degli anni 2015 e 2016” sono aggiunte le seguenti parole “, e rappresenta la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall’articolo 4, comma 9 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni”.

 

3. All’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7 bis., è inserito il seguente comma: “7 ter. Al fine di garantire l’immutabilità dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente per i quali, nell’anno 2013, l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all’emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, il Dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a compensare, per il quinquennio di riferimento, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle disponibilità dì cui al comma 8 del presente articolo, con le modalità previste dal comma 7.”.

 

Art. 61.

Modifica di norma in materia di personale precario enti locali

 

1. All’articolo 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono aggiunte le seguenti parole: “l’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni”.

 

Art. 62.

Disposizioni in materia di personale utilizzato in convenzione

dalle aziende ospedaliere universitarie

 

1. Le risorse del fondo regionale per l’occupazione previste dalla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono essere destinate alla contrattualizzazione dei soggetti utilizzati in convenzioni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008, presso le Aziende ospedaliere universitarie della Regione, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati, estendendo a questi soggetti i benefici e gli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Art. 63.

Disposizioni di contenimento della spesa in materia di locazioni di immobili

 

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è fatto divieto all’amministrazione regionale, agli enti e agli organismi di cui all’art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, agli enti del settore sanitario, alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali di stipulare contratti di locazione passiva per nuovi immobili a titolo oneroso per il prossimo quinquennio.

 

2. Sempre ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è fatto altresì divieto all’amministrazione regionale, agli enti e agli organismi di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, agli enti del settore sanitario, alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali di proseguire alla scadenza i contratti di locazione passiva a titolo oneroso in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i casi di pubblica utilità espressamente autorizzati con delibera della giunta regionale su proposta della ragioneria generale, per i quali il rinnovo deve comportare una riduzione non inferiore al 5% del canone applicato alla scadenza.

 

3. In conformità al divieto di stipulare nuovi contratti di locazione passiva la Regione siciliana, entro il 31 dicembre 2015, provvede alla individuazione degli immobili disponibili per procedere al trasferimento degli uffici amministrativi regionali.

 

4. Per i fini di cui ai commi l e 2, nelle more della riorganizzazione degli enti di area vasta, entro il 31 dicembre 2014, la Regione siciliana acquisisce, a titolo di trasferimento ex lege, gli immobili già di proprietà delle province regionali da adibire ad uffici pubblici.

 

5. I Comuni possono, dietro formale richiesta da presentare alla Regione siciliana, chiedere l’affidamento in gestione di immobili di cui al comma 4 che insistono territorio del Comune stesso.

 

Art. 64.

Disposizioni in materia di recesso dai contratti di locazione

 

l. L’amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dall’articolo 2 bis della legge 13 dicembre 2013, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. Il termine previsto dall’articolo 2 bis della legge 13 dicembre 2013, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni è fissato al 31 dicembre 2014.

 

Art. 65.

Istituzione dell’Albo dei segretari degli enti locali

 

 

1. E’ istituito l’Albo regionale dei segretari degli enti locali presso la Presidenza della Regione, al quale si accede mediante concorso per esami cui possono partecipare i soggetti, in possesso di laurea magistrale, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l’accesso alla qualifica unica dirigenziale e che abbiano frequentato, con il superamento del relativo esame finale, i corsi di formazione previsti.

 

2. I segretari degli enti locali sono dirigenti regionali cui viene attribuita una qualifica unica dirigenziale articolata in livelli sulla base della classificazione degli enti locali effettuata con il regolamento regionale previsto dalla presente legge. Il rapporto di lavoro dei segretari degli enti locali è disciplinato da apposito contratto collettivo regionale di lavoro. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari sono a carico dell’ente locale presso il quale prestano servizio. Fino al momento dell’entrata in vigore delle norme contrattuali di cui alla presente legge, i segretari comunali e provinciali conservano lo stato giuridico ed economico previsto dalle leggi statali e dalle norme contrattuali vigenti. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all’ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), riscossi dagli enti locali della Regione e dalle loro forme associative, sono versati, nella misura del 10 per cento dell’ importo complessivo, all’ Albo presso la Presidenza della Regione che provvederà ad istituire e gestire un apposito fondo di mobilità affinché dall’istituzione dell’ Albo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

3. All’Albo regionale dei segretari sono iscritti, in sede di prima applicazione, con le modalità previste con regolamento, in appositi elenchi distinti per fasce professionali:

 

a) soggetti iscritti all’Albo regionale per la Sicilia di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127) ed al!’ Albo Nazionale se titolari di sedi ovvero posti in disponibilità in quanto già titolari di sedi in Sicilia;

 

b) segretari iscritti all’Albo Nazionale o di altre regioni;

 

c) i vincitori del quinto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 200 Segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale concorsi ed esami n. 86 del 6 novembre 2009, in fase di svolgimento, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino ancora iscritti all’Albo regionale della Sicilia e ne facciano richiesta, secondo l’ordine di graduatoria e nel limite massimo de; 10 per cento del numero degli enti locali calcolati al 31 dicembre dell’anno precedente l’entrata in vigore della presente legge. Tale contingente, al momento della prima iscrizione nell’Albo regionale dei vincitori del corso-concorso di cui alla presente lettera c), viene loro interamente riservato.

 

4. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 3, lettera b), l’iscrizione all’Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante sulle peculiarità dell’ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale.

 

5. Gli incarichi ai soggetti iscritti all’Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 3), lettera b) non possono superare il limite massimo del 10 per cento del numero degli enti locali calcolati al 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

6. Con regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposto dalla Presidenza della Regione alla Giunta regionale, sono disciplinati:

 

a) la classificazione degli enti locali, i criteri e le modalità per la revisione delle sedi di segreteria, anche con la previsione di ‘speciali discipline da applicare alle isole minori;

 

b) le modalità per l’iscrizione e le modalità di cancellazione dall’Albo;

 

c) le modalità di indizione e di svolgimento dei concorsi;

 

d) le modalità di utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità e il relativo trattamento economico;

 

e) le modalità per l’affidamento delle reggenze e delle supplenze;

 

f) le modalità d’incarico e di revoca;

 

g) le competenze relativamente agli atti inerenti il rapporto dì lavoro, ed in particolare all’obbligo del parere di legittimità sugli atti;

 

h) l’attività di formazione;

 

ì) la disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all’attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali. anche in considerazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio ed in disponibilità alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

7. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, i segretari comunali optano tra il mantenimento dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 9 del D.P.R. 465/1997 o all’Albo regionale dei segretari istituito con la presente legge.

 

Art. 66.

Norme in materia di personale degli uffici speciali dell’amministrazione regionale

 

1. All’articolo 4, comma 7 della legge regionale 10/2000, dopo le parole “di personale” sono aggiunte le parole “anche appartenente a enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione con oneri a carico dell’ente di provenienza.”

 

Art. 67.

Abrogazione di norma in materia di costituzione e adesione ai liberi consorzi

 

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 è soppresso.

 

Art. 68.

Disposizioni in materia di formazione ed aggiornamento

del personale degli enti locali

 

1. Ai fini di favorire il reperimento di risorse finanziare da destinare al finanziamento della formazione e dell’aggiornamento del proprio personale e dei propri Amministratori così come di quelli di Società, Enti, Aziende ed Organismi da essi partecipati, gli Enti Locali della Regione Siciliana possono utilizzare gli strumenti della formazione finanziata a disposizione di Società, Enti, Aziende ed Organismi da essi partecipati, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 118 della Legge n. 388/2000, indicando, tramite gli indirizzi consiliari loro attribuiti ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la necessaria adesione ai “Fondi paritetici interprofessionali” al momento concordati tra le Parti sociali e autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

 

2. La predisposizione di appositi “Piani formativi” in coordinamento tra gli Enti Locali della Regione Siciliana e le Società, Enti, Aziende ed Organismi da essi partecipati, finanziati con il ricorso alle risorse utilizzabili dalle sopra citate Società, Enti, Aziende ed Organismi aderenti ai “Fondi paritetici interprofessionali” secondo i meccanismi previsti dall’art. 118 della Legge n. 388/2000 e sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 20 commi 4, 5, 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (in materia di estensione dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria alle Società pubbliche), costituisce indice di virtuosità ai fini della dimostrazione della sana e corretta gestione del bilancio locale richiesta dalla legge nazionale e da quella regionale, da utilizzare da parte del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali come parametro di priorità nell’assegnazione di specifici fondi regionali costituenti meccanismo di premialità per quegli Enti Locali decisi ad utilizzare, in abbinamento agli altri strumenti consentiti dalla legge, il patrimonio immobiliare (comprese le partecipazioni in Società, Enti, Aziende ed Organismi) come elemento utile al mantenimento o al conseguimento degli equilibri di bilancio propri e di quelli dei propri Organismi partecipati, nelle more del recepimento nell’ordinamento regionale, ai sensi dell’articolo 11 bis della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, delle disposizioni introdotte dall’articolo 3 del citato decreto legge n. 174/2014, convertito con legge 213/2012.

 

3. L’attuazione delle disposizioni del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

 

Art. 69.

Differimento di termini di graduatorie di concorsi

negli enti locali e nell’Amministrazione regionale

 

1. Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2014”.

 

Art. 70.

Modifiche di norme in materia di riserve in favore dei comuni

per il rimborso di spese per la gestione di asili nido

 

1. All’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente comma: “7 ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti da1comma 4. lettere b) e c) dell’articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro termine perentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nei rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall’Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

 

a) 1.000 migliaia di curo per le spese sostenute nell’anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

 

b) 1.000 migliaia dì euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

 

Il rimborso è assegnato nei limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10%. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.”.

 

Art. 71.

Sostegno finanziario alle associazioni di enti locali

 

1. All’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, dopo il comma 7 bis aggiungere il seguente comma: “7 quater. A valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 è accantonata la somma di 598 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 8 dell’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

2. All’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 dopo il comma 7 ter é inserito il seguente comma: “7 quinquies. Per il sostegno e l’incentivo ai processi di aggregazione tra gli enti per lo svolgimento associato di funzioni, anche con riferimento a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a concedere alle unioni di comuni 500 migliaia di euro quale contributo straordinario, a titolo di compartecipazione del finanziamento statale. La somma occorrente grava sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.”.

 

Art. 72.

Assegnazione temporanea personale regionale alle amministrazioni comunali

 

1. Nell’ipotesi di sospensione del dipendente per reati contro la pubblica amministrazione, ancorché non acclarati con sentenza definitiva. il comune presso cui lo stesso presta servizio, può chiedere all’amministrazione regionale, che ne assume il totale onere, l’assegnazione temporanea, e comunque per un periodo non superiore ad anni due, di un dipendente di pari qualifica.

 

2. La procedura di cui al comma uno avviene previa pubblicazione di apposito atto di interpello nei siti istituzionali dell’Amministrazione regionale.

 

Art. 73.

Abrogazione clausola di salvaguardia in materia di incarichi dirigenziali

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale ha facoltà di non procedere al rinnovo dell’incarico dirigenziale conferito, anche in assenza di una valutazione negativa o di un processo di riorganizzazione. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli già vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Art. 74.

Modifiche di norme in materia di pensionamento

del personale degli enti economici regionali

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, le parole “di anzianità” sono sostituite con la parola “anticipata”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, le parole “di anzianità” sono sostituite con la parola “anticipata”.

 

3. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, le parole “di anzianità” sono sostituite con la parola “anticipata”..

 

Art. 75.

Norme in materia di organizzazione amministrativa

di enti vigilati e partecipati dalla Regione

 

1. Negli enti sottoposti a tutela o vigilanza della Regione e nelle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ciascuna unità operativa di base o struttura intermedia non può avere un numero di dipendenti inferiore a 15.

 

2. L’indennità di posizione è dovuta esclusivamente nei casi in cui si ricopre un incarico di responsabile di struttura di cui al comma 1.

 

3. All’affidamento di servizi o di assistenza tecnica all’esterno gli Enti e le società regionali possono procedere solo nel caso in cui gli stessi non possono essere svolti dagli stessi o avvalendosi di altre società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o da enti regionali.

 

Art. 76.

Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione

 

1. Al quadro di previsione di cassa, per l’esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti

 

ENTRATA

 

 

 

Fondo iniziale di cassa

 

– 35.515.166,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESA

 

 

 

ASSESSORATO ECONOMIA

 

 

 

BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

 

 

 

Fondo per l’integrazione delle dotazioni di cassa

 

 

 

Capitolo 21571 – Interventi regionali

 

– 35.515.166,88

 

 

Art. 77.

Norma finale

 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Redazione

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