Il Redditometro è abusivo

Ricordate l’articolo di qualche mese fa (http://www.linksicilia.it/2012/11/redditest-ostacolo-o-aiuto-agli-evasori/) con il quale avevamo preannunciato l’adozione del redditometro (allora chiamato redditest)? La funzionalità e la legittimità di un simile strumento erano già allora evidentemente da mettere in dubbio. Eppure il Governo volle perseverare e, con l’avallo del Parlamento, decise di attivare questo strumento.

Ora, dopo mesi di discussioni, il nuovo strumento di “lotta all’evasione fiscale”, è stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di Napoli. La sezione di Pozzuoli del Tribunale civile di Napoli, accogliendo il ricorso di un cittadino contro lo strumento di accertamento presuntivo del Fisco che valuta la compatibilità o meno tra le spese sostenute e il reddito effettivamente dichiarato, ha ritenuto il redditometro in contrasto con le norme sulla privacy e quindi illegittimo.(a sinistra, foto tratta da fisco7.it)

Secondo il giudice, utilizzando i metodi previsti dal redditometro stesso, l’Agenzia delle entrate potrebbe venire “a conoscenza di ogni singolo aspetto della vita privata” del cittadino, violando in questo modo i diritti sanciti dalla Costituzione.

In realtà, la questione sulla legittimità era stata posta anche da un’associazione di consumatori, Adusbef, Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi, che aveva rilevato come la norma sarebbe illegittima per violazione della norma contenuta nell’art. 53 della Costituzione (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”).

. Sempre secondo l’Adusbef, sarebbe stato violato l’articolo 2697 c.c., il quale prevede che l’onere della prova è a carico di chi intende far valere un proprio diritto in sede giudiziale, mentre gli ampi poteri di accertamento che lo Stato si attribuirebbe in materia fiscale utilizzando il redditometro, andrebbero ad alterare il meccanismo previsto della normativa vigente, determinando una sostanziale inversione dell’onere probatorio. In base ad una recente sentenza, la n. 23554 del 2012, la Corte di Cassazione, infatti, ha confermato che non è il contribuente a doversi difendere sulla base dell’accertamento, ma è il Fisco a dover provare l’incompatibilità del reddito dichiarato con spese effettuate e tenore di vita.

La domanda a questo punto è sempre la stessa. Se i tecnici, ammesso che siano tecnici e non semplicemente esemplari di HOMO POLITICUS, hanno scritto una norma errata e quindi non applicabile, con le conseguenze in termini economici e di tempo che questa presunta svista ha comportato, a chi verrà attribuita la colpa? e chi pagherà i danni?

La risposta alle elezioni…

 

 

C.Alessandro Mauceri

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