Formazione tra decreti e misteri

da Antonio Spallino
riceviamo e volentieri pubblichiamo

Che ci posso fare sono fatto così. Quando non capisco non mi adeguo . Ed in quest’ultimo periodo mi capita spesso. Forse sarà colpa dell’età o delle continue prevaricazioni e trasgressioni che si sono consumate a danno sia del sistema formativo regionale, sia degli oltre ottomila operatori. Quello che in quest’ultimo periodo non riesco, nonostante la mia buona volontà, a spiegarmi è la logica che ha ispirato alcune disposizioni contenute nel bando dell’Avviso 20. Con questo mio intervento cercherò di portare a conoscenza dell’opinione pubblica quello che a mio modo di vedere merita d’essere attenzionato da parte di chi ha il diritto dovere di controllare. Le disposizioni oggetto dell’intervento riguardo il personale. Andiamo con ordine.

Il quattro d’ottobre 2010 la giunta regionale emana la delibera n°350. Con il punto due di detta delibera viene sancita “ l’istituzione dell’albo degli operatori della formazione professionale nel quale confluiranno tutti i dipendenti degli Enti di Formazione Professionale impegnati nelle tre filiere ………….. con contratto di lavoro a tempo indeterminato ,assunti entro il 31 dicembre 2008………..L’albo è da intendersi quale elencazione ad esaurimento del personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato………….. “

L’otto marzo 2011 il dirigente generale del dipartimento regionale della Formazione professionale, Ludovico Albert, con il DDG n° 739 e precisamente all’art.3 cosi dispone “l’importo che ciascun Ente di formazione professionale può richiedere è determinato in base ai costi per il personale subordinato a tempo indeterminato,assunto alla data del 31 dicembre 2008 ………………”

Il 20 aprile 2011 la presidenza della Regione con nota prot.18024/U.STAFF 1 avente per oggetto approvazione PROF 2011- deliberazione della giunta regionale 350 del quattro ottobre 2010 Principi e contenuti – “ riaffermava il principio del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2008 (punti nn 1 e 7),a presidio del quale è necessario che –in alcun modo sia prevista la possibilità di sanatoria,all’interno del Prof 2011,di assunzioni effettuate in violazione del divieto …………….”.

Il 24 dicembre 2010 con il D.A n° 5074 a firma dell’allora assessore regionale Mario Centorrino e precisamente con l’art.1 sì “istituisce l’elenco unico regionale ad esaurimento degli operatori degli operatori della Formazione Professionale. Esso comprende tutto il personale formatore tecnico-amministrativo ,appartenente alla filiera della Formazione professionale della regione siciliana assunto entro il 31 dicembre 2008, con contratto a tempo indeterminato,in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24/76 …………….”

Preliminarmente, con riferimento al D.A sopra citato, vorrei chiedere agli organi preposti al controllo degli atti emanati dalla pubblica amministrazione se un assessore regionale può modificare norme di leggi approvate dall’Ars. La diatriba riguarda il cambio della denominazione dell’albo in elenco effettuata dall’assessore Centorrino. Quest’ultimo con un semplice decreto ha variato la previsione dall’art. 14 della legge regionale numero 24 del 1976, modificando l’albo già esistente in un semplice elenco.

Tutti sappiamo l’enorme differenza sostanziale che esiste tra albo ed elenco. C’è di più. La delibera delle giunta regionale 350 del quattro di ottobre 2010 al comma due, giustamente, “istituisce l’albo degli operatori della formazione professionale ,nel quale confluiranno tutti i dipendenti degli Enti di Formazione Professionale impegnati nelle tre filiere ……. ; l’albo è da intendersi quale elencazione ad esaurimento del personale ……………

“Com’è facile intuire, la delibera non ha stravolto il senso giuridico dato dall’art.14 della legge regionale 24/76 all’albo degli operatori della formazione professionale. La delibera ha solo indicato l’intendimento che tale albo possa considerarsi un’elencazione ad esaurimento di personale a tempo indeterminato, già precedentemente iscritto ed utilmente inserito nell’albo. E per finire, siccome alla data odierna, ancora non è stato pubblicato né albo né l’elenco continuo a ritenere ingiustificabile l’operato dell’amministrazione regionale. Spero tanto che qualcuno intervenga.

Ed ancora, con riferimento all’Avviso 20 del 2011 vorrei chiedere agli organi preposti al controllo degli atti emanati dalla pubblica amministrazione: per quale motivo nell’Avviso in questione,  nell’indicatore premiale per il calcolo del personale a tempo indeterminato, si fa riferimento al personale in organico al 30 Giugno 2011 e non al 31 dicembre 2008? Lo stesso principio viene riportato nell’art 3 del DDG n°2376 del 14 giugno 2012 che al primo punto così recita “incidenza percentuale del personale a tempo indeterminato in organico al 30 giugno 2011 sul personale totale proposto per l’attuazione elle attività”.

Allora qual è la data del blocco delle assunzione il 31 dicembre 2008 o il 30 giungo 2011?

Spero tanto che qualcuno intervenga per chiarire il problema.

Sempre nell’art.3 del DDG n°2376 del 14 giugno 2012 al punto due si legge impegno,in caso di nuove assunzioni per la realizzazione dell’offerta formativa di cui all’avviso citato, ad ampliare l’organico attingendo dall’Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale (indicatore premiale 2.6)

Scusatemi: di che cosa stiamo discutendo? Dirigente Albert, l’elenco cui Lei fa riferimento, che io sappia, non è stato ancora pubblicato. Ed allora gli Enti che hanno necessità di effettuare nuove assunzioni come si devono comportare?

Spero tanto che anche per questo qualcuno intervenga.

In prima pagina, una metafora della Formazione professionale in Sicilia (foto tratta da ascoltapiombino.it)

 

Redazione

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