Pubblicata nel pomeriggio la nota n.27703 a firma della dottoressa Anna Rosa Corsello, dirigente generale del dipartimento Lavoro con linterim della Formazione professionale. Chiarita la procedura da attuare per la sospensione dal lavoro o riduzione oraria del personale degli Enti formativi.
Stop quindi ai licenziamenti e alla mobilità prevista dalla legge n,223 del 23 luglio 1991. Ristabilita dallamministrazione regionale la condizione di miglior favore per i dipendenti della formazione professionale. Di seguito il testo riportato nella comunicazione istituzionale tratta dal sito del dipartimento regionale Istruzione e Formazione professionale.
Con la legge regionale n°10/2011 il legislatore ha adottato misure di ulteriore tutela, rispetto a quelle già previste dalla L.R. 4/2003 istitutiva del fondo di garanzia. A seguito di ciò sono state diramate le apposite circolari attuative con le quali, tuttavia, non si è inteso, comunque che fosse venuto meno il meccanismo previsto dalla circolare 10/1994 che regolamenta le modalità relative alle liste di mobilità provinciali istituite presso gli uffici del lavoro per i casi di sospensione o riduzione oraria nel rispetto di quanto stabilito, per altro, dal C.C.N.L. (contratto collettivo) di riferimento. In ragione di quanto precede codesti organismi dovranno attivare le procedure contemplate dalla richiamata circolare prima di far ricorso a quelle previste dalla legge regionale 10/2011, al fine di garantire, in caso di fabbisogno di personale, i dipendenti inseriti nelle apposite liste detenute dai servizi C.P.I. (Centri per lImpiego)
Accolte le ragioni dellUnione Lavoratori Liberi (ULL), dello Snals Confsal e dellUgl Scuola per la formazione professionale.
Siamo soddisfatti – ha dichiarato al nostro giornale Alessandro Lazzano, portavoce di ULL – per la nota che restituisce serenità tra i lavoratori e ringraziamo lassessore Nelli Scilabra per aver dimostrato sensibilità nel recepire le nostre istanze.
Anche Danilo Gelsomino e Giuseppe Milazzo, dello Snals, esprimono la soddisfazione per il risultato. Sulla vicenda, lo Snals Confsal aveva più volte sostenuto, nei riguardi dellamministrazione regionale, la necessità di rivedere lapplicazione della legge regionale n.10 del 7 giugno 2011. Ciò al fine di rivedere le procedure di accesso alla mobilità del personale.
Ricordiamo che con lavvento, nel precedente Governo regionale, del famigerato trio delle meraviglie LAC (Raffaele Lombardo, Ludovico Albert, Mario Centorrino) il settore della formazione professionale ha subito un cambiamento con lentrata in vigore della legge regionale n.10/2011. Che ha introdotto la Cassa integrazione guadagni in deroga e la mobilità esterna prevista dalla legge n.223/91. Procedura che ha prodotto circa 700 licenziamenti.
La nota precisa la modalità di accesso nei casi di sospensione o riduzione di orario di lavoro garantendo ai lavoratori del settore il mantenimento dei livelli occupazionali e non più il licenziamento e la fuoriuscita definitiva dalla Formazione professionale come accaduto nelle scorse settimane con gli accordi sindacali di licenziamento. Si aggancia, in tal modo, la previsione della Circolare n.10 del 5 ottobre 1994 alla disciplina contenuta nellarticolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4, che ha istituito il Sicilia il fondo di garanzia.
Del risultato raggiunto in favore dei lavoratori del sistema formativo regionale ha espresso compiacimento anche Toni Provenzale di Ugl Scuola Formazione professionale. Grazie alla richiamata nota della dottoressa Corsello si ritornerà a rispettare quanto disposto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2011-2013 in materia di mobilità del personale, di cui a quanto contenuto nellallegato 12. In particolare allart. 1 si recita: Le parti confermano i contenuti degli artt. 17 e 26 del CCNL 1994-1997 già recepiti dalle normative regionali e dagli accordi tra Regione, OO.SS. ed Enti. Art. 2 – Per rispondere alle esigenze di programmazione regionale attraverso la razionale, qualificata e rispondente gestione del personale per la salvaguardia occupazionale, si attua la mobilità del personale dipendente allinterno del Sistema Regionale di Formazione Professionale.
Da ciò si evince, palesemente, che il personale non è licenziabile, almeno nel senso tecnico dellestinzione di ogni rapporto di diritto occupazionale e retributivo a carico del sistema. Questa norma conclamata nella Formazione professionale e nei contratti collettivi di settore, nella Regione siciliana è maggiormente riconosciuta da tutto il quadro normativo che regolamenta il settore (leggi regionali n.24 del 6 marzo 1976, n.25 del 1 settembre 1993, n.10 del 7 giugno 2011). Resta inteso che il coordinamento con la legge nazionale n. 23/91 e successive modifiche e integrazioni, dalla lettura della citata nota del dirigente generale, va inteso come sostegno finanziario ad adiuvandum (integrazione) per il sistema in presenza di eventuali rimaneggiate risorse regionali.
A questo punto, le due procedure quella regionale e quella nazionale vanno integrate ed applicate a secondo quanto risulti più favorevole ai lavoratori, evitando così selvaggi licenziamenti collettivi con estinzione di ogni diritto dei lavoratori. Adesso si pone un interrogativo, quale sarà la prossima mossa dellamministrazione regionale? I circa 700 lavoratori licenziati che faranno? Saranno chiamati a rientrare negli enti di appartenenza? E tutte le procedure di mobilità in atto resteranno prive di efficacia?
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