Formazione 2/ Riammesso l’Enaip di Caltanissetta

Riammesso l’Enaip di Caltanissetta alla fase di valutazione dei progetti presentati a valere sull’Avviso 20/2011. A stabilirlo, la Terza Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con Sentenza n. 336/2013, pronunciata il 25 gennaio 2013 e depositata lo scorso 13 febbraio. E così, dopo l’Ecap di Caltanissetta, anche l’Enaip ottiene giustizia.

Presumiamo che la riammissione dovrebbe riguardare anche altri due Enti formativi nisseni esclusi dall’Avviso 20/2011 e, più precisamente, Geoinformatica e Irfap. Cos’è successo, quindi? Con Decreto del 25 gennaio 2011, a firma del dirigente generale in carica dell’epoca, Ludovico Albert, sono stati approvati, in via provvisoria, gli esiti della verifica di ammissibilità delle proposte progettuali relative all’Avviso 20/2011. È in tale fase che emerge la decisione dell’amministrazione regionale di non ammettere i progetti dell’Enaip, motivando tale atto con la mancata apposizione della firma nell’allegato 3. In buona sostanza, il formulario contenente il progetto (allegato 3) non presentava la firma del legale rappresentante in ogni pagina.

Contro l’inammissibilità ex articolo 8.1 dell’Avviso 20/2011 l’Enaip ha presentato ricorso al Tar per la Sicilia l’11 maggio 2012 avverso l’assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale. Ricorso evidentemente vinto. Vediamo perché.

L’avviso 20/2011, approvato con decreto del 12 agosto 2011, ha previsto precise modalità per la presentazione dei progetti formativi. Nello specifico, l’articolo 7 prevedeva la presentazione telematica delle istanze e dei relativi allegati predisposti dall’amministrazione regionale, da parte degli Enti formativi che intendessero candidarsi all’attività formativa finanziata con l’Avviso 20/2011. Ai fini della presentazione telematica della documentazione la piattaforma informatica (sito internet), allestita dall’assessorato regionale Istruzione e formazione professionale, ha previsto la preliminare fase di registrazione, con rilascio di password e username. Ciò significa che ogni Ente formativo ha aperto una propria posizione, con i propri dati identificativi, sul sito dell’assessorato.

Una volta eseguita la procedura di caricamento dei dati, riguardanti sia progetto, sia gli allegati previsti dal bando, il sistema informativo li ha convalidati e, in automatico, trasmessi all’amministrazione regionale. Dati che, una volta convalidati, sono diventati immodificabili. Sempre l’articolo 7 dell’Avviso 20/2011 ha previsto l’ulteriore fase di stampa delle istanze e degli allegati generati dal sistema per essere inviati, da ciascun Ente formativo proponente, in cartaceo presso gli uffici dell’amministrazione.

In particolare, il formulario progettuale, compilato online, doveva essere stampato, debitamente numerato, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente proponente. Cosa che l’Enaip ha prontamente fatto, depositando l’istanza corredata degli allegati, il 2 novembre 2011 presso gli uffici dell’assessorato.

Nel frattempo accade che la piattaforma informatica si inceppa e, nella fase di stampa, alcune parti del progetto non vengono stampate. Un errore dell’amministrazione che ha costretto il dirigente generale ad emettere la nota del 22 dicembre 2011, indirizzata a tutti gli Enti proponenti, dove si chiedeva di ristampare il progetto e ripresentarlo all’amministrazione. Cosa che, tutti gli Enti formativi interessati, hanno fatto entro i termini fissati dall’assessorato.

Successivamente, in sede di approvazione provvisoria delle graduatorie provinciali, con decreto del 25 gennaio 2012, l’amministrazione regionale non ammetteva i progetti dell’Enaip di Caltanissetta con la motivazione che il formulario progettuale, presentato in formato cartaceo, non presentava l’apposizione della firma in ogni sua parte, in violazione dell’articolo 8.1 dell’Avviso. L’Enaip ha presentato le osservazioni scritte avverso l’esclusione, precisando la chiara riconducibilità ad essa dell’allegato in questione. L’Enaip ha anche contestato l’ingiustificato silenzio dell’Amministrazione sulle osservazioni presentate in contestazione dell’esclusione dalla graduatoria provvisoria.

Cosa ha allora deciso, nella sentenza n. 336/2013, il Tar? I giudici amministrativi hanno dichiarato fondato il ricorso dell’Enaip di Caltanissetta. Le motivazioni? Il Tar ha rilevato, nel dispositivo della sentenza, “l’eccesso di potere per violazione dei precetti di logicità, ragionevolezza, proporzionalità, di massima partecipazione, di non aggravamento del procedimento amministrativo”. L’istanza cautelare dell’Enaip è stata accolta perché i giudici amministrativi hanno ritenuto il rigetto delle proposte progettuali (allegato 3) per mancata firma in ogni pagine del formulario progettuale (articolo 7.2 del bando), in contrasto con il primo comma bis dell’articolo 46 del decreto legislativo n.163 del 2006, che individua tassativamente le cause di esclusione.

Per il Tar “non sussiste alcun dubbio sulla riconducibilità alla ricorrente dei predetti allegati, anche in ragione dell’apposizione del timbro su ogni pagina degli stessi e della sottoscrizione della nota di accompagnamento”. Quindi, non vi è alcun dubbio che gli allegati oggetto dell’inammissibilità dell’Enaip, alla valutazione dei progetti a valere sull’Avviso 20/2011, seppur non firmati pagina per pagina, siano riconducibili all’Ente perché inseriti in una busta riconducibile alla stessa.

Peraltro la decisione dell’amministrazione regionale di escludere l’Enaip per i motivi precedentemente chiariti è contraria anche al principio di concorrenza e all’evoluzione dell’ordinamento nel senso della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici, in applicazione dell’articolo 97 della Costituzione.

Quale l’effetto prodotto dalla decisione del Tar? La riammissione alla valutazione dei progetti presentati dall’Enaip di Caltanissetta e, in caso di eventuale esito positivo, l’avvio delle attività formative con necessario reperimento delle somme necessarie alla totale copertura dei progetti formativi.

L’ennesimo ricorso perso dall’amministrazione regionale, a riprova che la gestione dell’iter procedurale dell’Avviso 20 è stata approssimativa e caotica. Non ci convinse allora, e non lo fa neppure oggi, il progetto riformatore del settore della formazione professionale architettato dal trio LAC. E pensare che a causa della non ammissibilità dei progetto presentati dall’Enaip di Caltanissetta oltre cento allievi sono stati privati della partecipazione alle attività corsuali e 25 dipendenti lasciati senza stipendio e sospesi dal lavoro.

Abbiamo raccolto la dichiarazione del presidente dell’Enaip, Angelo Vitale. “La decisione dei giudici amministrativi – ci dice Vitale – la prima sul merito, riporta in situazione di legalità la nostra partecipazione, confidando in un intervento spedito dell’amministrazione per poter assicurare la partecipazione a diversi soggetti diversamente abili e ai lavoratori. Anche se siamo già a febbraio, periodo nel quale si sono avviate le pre-iscrizioni per l’anno 2013/2014 anche per l’IeFP, il c.d. obbligo formativo. Non so quanti credevano alla bontà delle nostre posizioni ma il tempo è galantuomo”.

Chiediamo a Vitale: a quali utenti saranno destinati i percorsi formativi? “Ai soggetti diversamente abili e ai lavoratori – risponde Vitale -. Per i primi l’Enaip, da anni, costituisce l’unico punto di riferimento nella provincia, per questa tipologia di attività che si è sviluppata anche con azioni di integrazione che riteniamo significativi: cosa, questa, che ci è stata riconosciuta. Per i lavoratori i progetti puntano su percorsi di aggiornamento, pure previsti dalle disposizioni legislative, richieste dal territorio. Con riferimento alla cultura della sicurezza e alla prevenzione degli infortuni”.

 

Giuseppe Messina

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