Droghe leggere: perché la Corte Costituzionale ha ‘bocciato’ la legge Fini-Giocanardi

IN “PUNTA DI DIRITTO”, PER APPROVARE UNA LEGGE COSI’ INUTILE E BALORDA NON C’ERA BISOGNO DI RICORRERE ALLA DECRETAZIONE D’URGENZA

di Lorenzo Ambrosetti

La Corte Costituzionale ‘boccia’ la legge Fini-Giovanardi che riguardava l’equiparazione, ai fini del reato di spaccio, tra droghe pesanti e droghe leggere.

In particolare, la legge citata equiparava le sanzioni penali per tutti gli spacciatori, sia che avessero spacciato droghe pesanti, sia che avessero messo in commercio droghe leggere.

Frutto di una operazione spregiudicata, posta in essere dalla destra berlusconiana qualche anno fa, e tenuta particolarmente a battesimo dalla compagine di Fini allora al governo, la legge si prestava a critiche feroci per il fatto che le sanzioni penali, peraltro aumentate nei loro limiti edittali, ignoravano del tutto la differenza esistente tra le diverse droghe poste in commercio dalle organizzazioni criminali.

La Consulta, tuttavia, è intervenuta non per pronunciare l’illegittimità della legge sotto il profilo sostanziale, cioè per la mera equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere, ma per sanzionare il comportamento dell’allora Parlamento che aveva inserito la norma, poi giudicata incostituzionale, in un pacchetto normativo volto a regolare fattispecie tra loro disomogenee e per la mancanza – sottolineata dalla Corte Costituzionale – del requisito della necessità ed urgenza del decreto legge poi convertito dalle Camere.

Come è noto, il Governo, in casi straordinari di necessità ed urgenza, può emanare decreti legge, che devono entro sessanta giorni, pena la loro decadenza, essere convertiti in legge dalle Camere. La potestà legislativa del Governo, in altre parole, è condizionata, nel senso che solo in questi casi – ed in caso di delega del Parlamento come avviene per i decreti legislativi – il Governo può esercitarla.

Nel caso di specie, secondo la Consulta, il Governo ha posto la materia dell’inasprimento delle sanzioni penali in un testo che riguardava cose completamente diverse (ecco la disomogeneità) ed in mancanza dei presupposti della necessità ed urgenza del provvedere. Da qui la dichiarazione di incostituzionalità della norma.

Ma, al di là dei problemi tecnici, posti in evidenza dalla Corte, la legge Fini-Giovanardi si prestava, già fin dalla sua emanazione, ad una serie di rilievi di carattere politico, oltre che morale.

Il nostro ordinamento, tollera di buon grado che la gente si distrugga nel gioco d’azzardo, considerato oggi, una vera e propria piaga sociale. In particolare, lo Stato guadagna somme ingenti sulle spalle della povera gente che, ammalata di ludopatia – che può a buon grado essere considerata come la malattia del secolo – sperpera interi patrimoni nel gioco d’azzardo. Poi, però, si preoccupa delle droghe legegre.

Ma non finisce qui. Lo Stato, pubblicizza i gratta e vinci in televisione, con i soldi che i cittadini pagano con il canone, dimostrando una assurda immoralità. C’è anche un’altra cosa che va detta. Si pensi per esempio alle tasse che lo Stato incamera con la vendita degli alcolici, quando centinaia di migliaia di persone sono dedite all’abuso di queste sostanze e vanno incontro a malattie che possono essere anche mortali.

In questi casi, lo Stato ritiene lecito incamerare proventi con una cosa che può benissimo essere considerata moralmente riprorevole.

La Fini-Giovanardi, quindi, era una legge discutibile sul piano politico anche se la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità per motivi diciamo di carattere formale.

 

Redazione

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