Dirigenti dei Beni culturali, botta e risposta

dal dottor Giuseppe Michele Pipitone
riceviamo e pubblichiamo

Egr. Ambrosetti in merito al suo articolo “Beni Culturali bocciati 357 nuovi dirigenti” le faccio presente quanto segue:

Con D. A. del 29/3/00, pubblicato sulla GURS serie speciale concorsi del 14/4/2000, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, indice un concorso pubblico per titoli di studio, accademici, professionali e di servizio, ai fini della copertura di n. 347 (non 357) posti di Dirigente Tecnico Storico dell’arte, Archivista, Archeologo, Architetto, Bibliotecario, Biblioteconomo, Chimico, Fisico, Geologo, Etnoantropologo, Ingegnere, Naturalista, Paleografo, Etnolinguista del ruolo tecnico dei beni culturali di cui alla tabella A della legge regionale 8/99 (VIII livello retributivo);

l’art. 6 del bando stabilisce che “ai vincitori del concorso ammessi all’impiego sarà corrisposto, dalla data dell’effettiva assunzione in servizio, il trattamento economico corrispondente all’VIII livello retributivo di cui alla tabella A DPRS 11/95 e successive modifiche ed integrazioni”; quindi livello apicale della dirigenza e non di funzionario direttivo come affermato nel suo articolo.

Il 15 maggio 2000 viene emanata la L. R. n. 10 di riclassificazione del personale dirigenziale e non dirigenziale della Regione Siciliana che all’art.5 comma 3 fa salvi i concorsi già banditi e all’art.6 comma1 inquadra in terza fascia dirigenziale tutti i dirigenti tecnici VIII livello in servizio. Espletate le procedure concorsuali ed approvate e pubblicate le graduatorie definitive, i vincitori di concorso assunti in servizio vengono collocati nel comparto non dirigenziale con la qualifica di funzionari e la posizione economica D/1 con stipendio tabellare lordo mensile pari a € 919,30+ indennità amministrazione di € 103,29 + IIS di € 532,32 pari a complessivi € 1.554,91 lorde mensili.

Di fatto i vincitori di concorso sono stati retrocessi a funzionari direttivi e con stipendi che non tengono conto neppure dell’anzianità dei loro servizi pregressi. Quindi non sono stati i vincitori di concorso a truffare l’amministrazione, come si evince dal suo articolo, è stata l’amministrazione invece che ha truffato chi ha creduto nel rispetto delle procedure concorsuali, partecipando e vincendo una selezione di concorso pubblico.

Nel suo articolo si legge inoltre che:

“E che, da anni, provano ad acciuffare la ‘promozione’ a dirigenti regionali in barba alle leggi e ad alcune sentenze pronunciate dai Tribunali del nostro Paese”.

Proprio i tribunali del lavoro e le Corti di Appello insistenti nel territorio siciliano, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno dato ragione ai vincitori del concorso.

“Una vicenda incredibile. Perché l’amministrazione regionale dei beni culturali non saprebbe che farsene di 357 nuovi dirigenti”. Basta soltanto citare il recente atto di interpello emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali per dimostrare e la falsità di tale giudizio.

E’ opportuno precisare che bloccando le graduatorie dei concorsi emanati di fatto il numero dei vincitori di concorso è stato ridotto a circa 80 unità. Viceversa, nella qualifica dirigenziale (terza fascia) nel frattempo, è stato compreso personale proveniente da altre amministrazioni o da altre categorie, facendo esclusivamente ricorso a criteri discrezionali da parte dei dirigenti generali e della dirigenza politica regionale, perfino con uso “discrezionale” e discriminatorio dei ricorsi prodotti dall’Avvocatura dello Stato, come dimostrano i casi di quei vincitori di concorso verso cui l’Avvocatura non ha prodotto ricorsi in Appello o in Cassazione (ed oggi sono Dirigenti Tecnici di terza fascia) invece prodotti contro gli altri vincitori e di cui l’ultimo esempio risale a qualche mese fa.

“E dire che, sulla vicenda, ci sono anche sentenze della Cassazione che hanno certificato l’impossibilità, per la Regione Siciliana, di trasformare i funzionari direttivi in dirigenti”.

E’ opportuno sapere che è stata emanata una sola sentenza di Cassazione che obbliga l’Ente Regione ad una opportuna sistemazione dei vincitori del concorso in un ruolo adeguato alle loro caratteristiche ed alle disposizioni del bando di concorso; opportuna sistemazione che la regione non ha mai attuato, nel frattempo ben 3 sezioni di Cassazione hanno chiesto ed ottenuto che la prossima seduta sia a sezioni riunite proprio perché nemmeno la Cassazione é convinta della adeguatezza e della costituzionalità del giudizio precedentemente emanato.

Infine, in merito all’opposizione del Commissario dello Stato è opportuno sapere che già fin dall’anno 2004 (!!) lo Stato ha soppresso il “ruolo unico dei dirigenti” definendo invece apposite “sezioni” per tenere conto della “specificità dei dirigenti” che sono organizzati in 2 fasce (DPR 272/2004 e DPR 108-2004). La Regione Siciliana non ha ancora recepito tale fondamentale classificazione della Dirigenza e ancora dopo 12 anni, non ha ancora dato neppure applicazione all’art. 6, comma 2, della sua legge 10 del 2000, laddove si prescrive che il “ruolo unico” della dirigenza regionale deve essere “articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture”, vale a dire con quelle professionalità tra le quali vanno ricomprese anche quelle di che trattasi (vedi allegato CGIL su RUD del 24.08.2011). Tutto ciò per non rinunciare a quella “discrezionalità assoluta” di cui così può disporre il potere politico per limitare la indispensabile autonomia dell’amministrazione.

Per quanto su esposto ed essendo uno dei 347 vincitori di concorso per posti di Dirigente Tecnico le chiedo di rettificare, a mezzo stampa, quanto contenuto nel suo articolo che altrimenti potrebbe essere assunto come una forma di diffamazione nei confronti dei vincitori di quel concorso.

Cordiali saluti

Egregio dottore Pipitone,

è con grande piacere che pubblichiamo la sua precisazione sull’annosa vicenda dei dirigenti del dipartimento beni culturali della Regione siciliana. E’ giusto che lei esprime le sue opinioni; ma noi restiamo convinti delle nostre opinioni.

Per quanto ci riguarda, c’è un organo dello Stato che si è pronunciato definitivamente sulla storia dei dirigenti dei Beni culturali siciliani: ed è la Corte di Cassazione, che ha respinto la richiesta dei ricorrenti che chiedono di vedere trasformato il loro rapporto di lavoro da funzionari direttivi a dirigenti. E proprio a questa sentenza che noi abbiamo tratto e continuiamo a trarre le nostre conclusioni su questa vicenda. Se la Corte di Cassazione, a “sezioni riunite”, come le scrive, darà una diversa interpretazione di questa storia, noi ne prenderemo atto e informeremo i nostri lettori. Fino a questo momento, però, di sentenza della Cassazione, su questa vicenda, ce n’è una: ed è a questa che noi – ribadiamo – ci ispiriamo.

Ci permettiamo di ricordare che questa storia è stata ripresa più volte anche dalla stampa nazionale, non ultimo il Corriere della Sera che, con Gian Antonio Stella, ha fatto notare come, a fronte di 300 dirigenti presenti in tutta la Regione Lombardia, la Regione Siciliana abbia tentato più volte di promuovere altri 400 dirigenti solo per il ramo dei beni culturali siciliani (che già ne conta circa 300). Da aggiungere, ovviamente, ai duemila dirigenti già in servizio negli uffici della Regione. Non sono un po’ troppi?

Poniamo questa domanda perché, a nostro modesto avviso, la presenza di un alto numero di dirigenti mina la credibilità delle istituzioni autonomistiche siciliane, rischiando di far diventare la nostra Regione la ‘capitale’ degli sprechi. Tutto ciò mentre si parla di tagli e di spending rewiew.

Quanto ai fatti, bisogna precisare che il passaggio alla dirigenza con la legge 10 del 2000 era previsto esclusivamente per i funzionari di ottavo livello in servizio alla data di entrata in vigore della legge, cioè il 17 maggio 2000. Chi è arrivato dopo non può chiedere di applicare una norma di prima applicazione con effetto retroattivo. Inoltre, in base all’articolo 5 della legge 10 del 2000 e della discendente riclassificazione del personale, gli aspiranti dirigenti sono stati inseriti nella categoria D del comparto non dirigenziale; più precisamente, basta leggere le declaratorie del contratto di lavoro del comparto Regione per togliersi ogni legittimo dubbio: tutte le figure professionali previste dai concorsi dei beni culturali sono ricomprese proprio nel comparto non dirigenziale. Questa non è un’opinione, ma la normativa vigente. La censura del Commissario dello Stato sembra censurare proprio il tentativo di cambiare le attuali leggi.

cordialmente

Giulio Ambrosetti

 

 

Redazione

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