La prima sezione del Tribunale amministrativo del Lazio, ha accolto il ricorso proposto da Antonino Parisi, sindaco rimosso del Comune di Altavilla Milicia ed annullato gli atti di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni e condizionamento mafioso, con affidamento della gestione dell’ente a una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi. A difendere Parisi, gli avvocati Gaetano Armao e Giuseppe Fragapani.
In particolare erano stati impugnati con il ricorso del 2014: il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2014, la delibera del 6 febbraio 2014 del Consiglio dei Ministri, la relazione del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2014, la relazione del Prefetto di Palermo del 22 novembre 2013 Prot. n. 2386/R/OES che avevano ritenuto sussistenti i presupposti per lo scioglimento.
Per Armao «E’ stata censurata l’illegittima e pervicace iniziativa che ha condotto allo scioglimento degli organi comunali e riconosciuto il diritto alla buona amministrazione stabilito dalla carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea. Lunedì notificheremo la sentenza ed il Sindaco Parisi potrà ritornare ad amministrare Altavilla Milicia».
Il TAR Lazio ha così condiviso le tesi difensive che si incentravano sulla «sostanziale inattendibilità delle conclusioni raggiunte sia sotto il profilo del merito, in quanto basate su circostanze non sussistenti in fatto o su dati privi della necessaria rilevanza e concludenza, sia nel metodo, basato su una rappresentazione spesso consapevolmente parziale dei fatti e su un procedimento deduttivo viziato nelle sue risultanze perché fondato su asserzioni e assiomi anziché sulla dimostrata esistenza di elementi chiari e concordanti di prova dell’esistenza di collegamento e/o di condizionamento mafioso della disciolta amministrazione comunale».
Il sindaco ricorrente aveva impugnato i provvedimenti di rimozione ritenendoli privi di fondamento e lesivi della normativa sulla trasparenza amministrativa (l. n. 241 del 1990) della disciplina del Testo unico degli enti locali che regola lo scioglimento (art. 143) in quanto non risultavano emergere gli elementi “concreti, univoci e rilevanti sui collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso”, nonché del diritto alla buona amministrazione sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nel presupposto che il provvedimento di scioglimento degli organi elettivi locali, come opportunamente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, costituisce una misura che incide in maniera significativa sulla libertà di autogoverno delle comunità locali, che deve ritenersi costituzionalmente protetta.
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