No alla richiesta di archiviazione per la morte della professoressa Augusta Turiaco avvenuta il 30 marzo dello scorso anno dopo la prima somministrazione del vaccino anti-Covid. Il gip Fabio Pagana ha accolto la richiesta dei familiari che, assistiti dall’avvocata Daniela Agnello, si erano opposti all’archiviazione chiesta dalla procura il 18 dicembre. Una scelta che aveva lasciato esterrefatti Nunzio e Helga Turiaco, fratelli della docente. Anche perché i consulenti della procura di Messina «nelle 59 pagine della perizia (depositata alla fine del 2021, ndr) ritengono, senza ombra di dubbio, che il decesso è in relazione eziologica con la somministrazione del vaccino AstraZeneca avvenuta in data 11 marzo 2021».
Diciannove giorni dopo avere ricevuto la prima dose, la professoressa è morta. Da quel giorno la famiglia ha intrapreso una battaglia legale perché venga fuori la verità e soprattutto si accertino le responsabilità per un decesso che ritengono si sarebbe potuto evitare. «La procura – scrivono i fratelli – in poche righe ha escluso la responsabilità del produttore del vaccino ritenendo che “è stato somministrato a seguito delle autorizzazioni delle competenti autorità (Ema e Aifa) e, dunque, dopo la rigorosa osservanza di tutte le sperimentazioni e protocolli previsti dalla legge prima della produzione e della commercializzazione del farmaco, secondo lo stato di avanzamento della ricerca all’epoca dei fatti”. Ma sostengono – aggiungono i parenti – che “agli atti non sussistono accertamenti che sostengono le motivazioni degli organi inquirenti”.
In particolare, i familiari della vittima si chiedono se i trials sulla sperimentazione siano stati condotti in maniera corretta e come mai non sia stata tenuta in considerazione la pubblicazione degli «studi scientifici del 2007 che mettevano in risalto che i vaccini a vettore adenovirale potevano dare problemi di trombocitopenia. Perché le comunicazioni e le informazioni sugli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca siano state divulgate solo il 24 marzo laddove vi era già la conoscenza di eventi avversi. Perché in Inghilterra nel mese di marzo avevano già i protocolli clinici di cura delle trombosi provocate dal vaccino. E ancora, perché la modifica del consenso informato e del foglietto illustrativo e la pubblicazione della nuova scheda da parte di Ema, le contraddizioni, la sospensione e in ultimo il ritiro del vaccino così. Sono tanti gli interrogativi rimasti senza risposta».
Il giudice, con l’ordinanza di oggi, ha sottolineato che «il ricorso a procedure d’urgenza e di emergenza non può esonerare del tutto da ogni forma di responsabilità, anche solo in astratto. Non può cioè escludersi che una qualche negligenza, imprudenza o imperizia (esclusa ovviamente ogni possibile imputazione a titolo di dolo) sia stata commessa o venga commessa, per esempio violando le predette procedure e le norme cautelari da esse imposte o, più in generale, omettendo di rilevare criticità che, con l’ordinaria diligenza prudenza o perizia, imposte e consentite dal progresso tecnico raggiunto fino a quel momento, avrebbero potuto e dovuto essere rilevate, in particolare, dal produttore del farmaco e comunicate agli utenti al fine della migliore prevenzione dei pur limitati effetti collaterali».
Il gip ha disposto l’acquisizione di documentazione e accertamenti investigativi, l’audizione di persone informate e approfondimenti peritali. Il tribunale ha evidenziato che «occorre accertare, ai fini di una possibile imputazione in ambito penale, se nel caso di specie l’evento che ha portato al decesso della vittima fosse ragionevolmente conoscibile e prevedibile in capo al produttore al momento in cui il farmaco è stato prodotto, immesso in circolazione e nel momento in cui lo stesso è stato somministrato alla odierna vittima. Gli accertamenti sono finalizzati a verificare che sia stato somministrato un vaccino sicuro e a individuare e attribuire eventuali responsabilità per il decesso a qualsivoglia indagato da individuarsi, potenzialmente, nel produttore del vaccino in rilievo o in coloro che abbiano eventualmente concorso nella approvazione e nella commercializzazione dello stesso».
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