Ricapitolo, a beneficio dei lettori di Linksicilia che hanno commentato il mio articolo sulla vicenda di Claudio Fava e che ringrazio, le conclusioni cui siamo arrivati.
Avevo sostenuto che né la legge regionale n. 7/2005, che ha disciplinato organicamente l’elezione diretta del Presidente della Regione, né la legge regionale n. 29/1951 che è stata modificata ed integrata dalla legge predetta, contenevano la disposizione secondo cui, per potersi candidare alla carica di Presidente della Regione, o a quella di deputato regionale, bisogna essere residenti in un Comune siciliano almeno a far data dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. (a destra, un’immagine dell’avvocato Azzeccagargugli tratta da studenti.it: dedichiamo questa foto alla Tambroni in gonnella e al Pd)
E’ risultato confermato che avevo ragione. Infatti, la disposizione in questione è contenuta in una normativa molto precedente (del 1967), di fonte statuale, e, precisamente, nel Testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali.
Ciò che, invece, finora non è emerso è che non c’è una disposizione di legge regionale siciliana che, espressamente, preveda l’applicazione del Testo unico citato alla fattispecie della candidatura per la carica di Presidente della Regione.
Faccio altresì presente che tale applicazione non costituisce un automatismo, perché il Testo unico disciplina l’elettorato attivo, ossia la condizione di tutti i cittadini elettori, mentre la candidatura alla carica di Presidente della Regione costituisce un caso particolare di elettorato passivo.
Di conseguenza, il Testo unico si applica in forza di un’interpretazione, che finora non è stata contestata. Ma che avrebbe potuto essere contestata.
Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato convocato in un’edizione (straordinaria) della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 21 agosto 2012. Ai sensi dell’articolo 11 della legge reg. n. 29/1951 l’affissione, a cura dei Sindaci, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali deve avvenire entro il 45 ° giorno antecedente la votazione, cioè entro la data del 13 settembre 2012. Mi si darà atto che l’intervallo temporale tra il 21 agosto ed il 13 settembre è molto stretto: ventiquattro giorni, per di più in periodo estivo. Fava è riuscito ad ottenere l’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune siciliano soltanto pochi giorni dopo.
Di conseguenza, non per caso avevo richiamato quelle disposizioni della legge reg. n. 7/2005 che riguardano proprio l’ipotesi dell’interruzione anticipata della legislatura, ossia quando le elezioni siano anticipate di oltre 120 giorni rispetto alla scadenza naturale.
Il candidato Fava non soltanto non beneficia delle misure di favore previste, in generale, quando c’è una conclusione anticipata della legislatura; ma gli si è fatto il grazioso regalo di applicargli disposizioni peggiorative (non espressamente previste dalla legge reginale n. 7/2005) e che discendono da una vecchia normativa dello Stato.
Il succo della questione è: leggendo la legge elettorale siciliana, Fava sapeva di dover prendere la residenza in Sicilia e lo ha fatto; ma il termine perentorio entro cui assolvere questo adempimento era invece “più nascosto”. Un trucchetto tipico di chi è esperto di norme sul procedimento elettorale.
Il procedimento elettorale – penso io che sono un ingenuo – dovrebbe essere più semplice possibile, in modo da favorire la partecipazione dei cittadini che intendano candidarsi.
Questa è a logica di una libera democrazia. Invece, questo è il terreno preferito degli esperti e dei maneggioni che vogliono fregare il prossimo.
Dopodiché ognuno resta delle proprie convinzioni.
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