Fava si è ritirato. Quello che colpisce, a parte le ragioni che lo hanno spinto a questa decisione, su cui abbiamo espresso i nostri dubbi, anche tecnici, come in questo articolo, è la confusione che contraddistingua la coalizione che lo sostiene.
Stanno tutti cadendo in un trappolone: un qualunque altro candidato, al posto di Fava, si troverebbe in condizioni di evidente irregolarità. Le sottoscrizioni (indispensabili) sono state raccolte per la candidatura di Fava; quindi “girarle” ad un altro candidato sarebbe un falso palese. Che chiunque potrebbe far rilevare, subito, o a distanza di tempo.
Inoltre, mentre era stato presentato un simbolo per sostenere la candidatura di Fava a Presidente della Regione, qualunque altro candidato cosa farebbe? Correrebbe con il simbolo “Fava Presidente”? E non ci sono più margini per presentare nuovi simboli, perché il tempo è scaduto.
La linea di andare avanti e contestare eventualmente la norma che sta alla base della esclusione, continua a sembrare la strada più lineare e coerente. Un lettore, nell’articolo in cui abbismo espresso dubbi sulle norme che impedirebbero a Fava di candidarsi, ha parlato di “circolari”.
Faccio presente che la legge elettorale per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale è ora una “legge rinforzata”. Lo prevede l’articolo 17-bis dello Statuto della Regione (introdotto dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Nel senso che non può essere modificata con una legge regionale “ordinaria”; ma occorre una particolare procedura (pubblicazione come mero strumento di conoscenza; tempo per l’eventuale sottoposizione delle nuove norme a Referendum confermativo; entrata in vigore delle nuove disposizioni soltanto se confermate dal Referendum).
Di conseguenza delle due l’una: o la circolare riproduce una disposizione di legge entrata in vigore prima dell’approvazione della legge che ha disciplinato organicamente l’elezione diretta del Presiente della Regione, ed in questo caso è discutibile che sopravviva il termine minimo di 45 giorni di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, considerato che la legge reg. n. 7/2005 si è limitata a richiedere il requisito dell’iscrizione nelle liste elettorali.
Oppure la circolare contiene una disposizione partorita dalla fervida mente di qualche dirigente dell’Assessorato, in un tempo successivo all’approvazione della legge reg. n 7/2005. In quest’ultimo caso, secondo la gerarchia delle fonti del diritto, la norma della circolare avrebbe lo stesso valore della carta straccia.
Ci possiamo sbagliare, ma sicuramente non sbagliamo sul fatto che la posizione di qualunque altro candidato, a questo punto, sarebbe palesemente viziata da irregolarità.
Permettetemi, ma forse sul Caso Fava sbaglia il Ministro Cancellieri
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